Vettura piccola, rapinatore si siede dietro e ne approfitta: condanna più severa

Riconosciuta l’aggravante prevista quando la rapina è compiuta in un luogo tale da ostacolare la difesa della persona offesa. In questo caso le dimensioni modeste dell’abitacolo hanno favorito il ladro, che ha preso posto sul sedile posteriore del veicolo e ha acquisito il pieno controllo della situazione, così rendendo impossibile una reazione delle vittime.

Vettura piccola e, quindi, spazi ridotti per le vittime della rapina più grave, perciò, la condotta del ladro. Legittima la condanna, con riconoscimento della aggravante prevista, come da Codice Penale, quando il fatto è commesso in un luogo tale da ostacolare la difesa della persona offesa Cassazione, sentenza n. 33839/20, depositata il 30 novembre . Concordi i Giudici di primo e di secondo grado nella valutazione dell’azione compiuta dal ladro. Nessun dubbio, quindi, sulla sua condanna per il reato di rapina , reato aggravato dalla constatazione che l’imputato sotto accusa lo ha commesso introducendosi, in orario notturno, all’interno di un autoveicolo ove si trovavano le persone offese e sottraendo loro, con minaccia, il danaro che possedevano . Il difensore del rapinatore contesta la valutazione compiuta in Appello, ritenendo illogico parlare di reato aggravato alla luce dello scenario in cui è concretizzata l’azione criminosa. In particolare, il legale ritiene che la sola circostanza che il suo cliente si sia posizionato nel sedile posteriore ed abbia avuto il controllo della situazione non è sufficiente per applicare l’aggravante prevista in caso di luogo tale da ostacolare la difesa della vittima. I Giudici della Cassazione ricordano, in premessa, che, secondo il Codice Penale, è prevista un’aggravante quando la rapina viene commessa in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa , cioè quando vi sono concreti elementi sintomatici della vulnerabilità in cui versa il soggetto passivo e di cui ha approfittato il rapinatore . In questa vicenda si è fatto riferimento, sia in primo che in secondo grado, alle dimensioni modeste dell’abitacolo della vettura utilizzata dalle vittime e al fatto che il rapinatore ha preso posto sul sedile posteriore del veicolo, così acquisendo il controllo completo della situazione . Ci si trova di fronte a circostanze che hanno addirittura impedito alle persone offese di articolare alcuna plausibile e fattiva reazione e di tali circostanze il ladro ha approfittato, traendone vantaggio per riuscire a consumare la rapina , osservano dalla Cassazione. Inevitabile, quindi, la conferma della condanna così come pronunciata in Appello, proprio alla luce della idoneità del contesto ad ostacolare la privata difesa e ad agevolare l’azione del rapinatore.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 – 30 novembre 2020, n. 33839 Presidente Diotallevi – Relatore Sgadari Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, parzialmente riformando solo in ordine al trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Sciacca del 17 ottobre del 2018, confermava la condanna del ricorrente per il reato di rapina aggravata ascrittogli, commesso introducendosi in orario notturno, all'interno di un autoveicolo ove si trovavano le persone offese sottraendo loro con minaccia il danaro che possedevano. 2. Ricorre per cassazione Ro. St. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis cod. pen., da non confondere, secondo il ricorrente, con l'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod.pen La sola circostanza che il ricorrente si fosse posizionato nel sedile posteriore ed avesse avuto il controllo della situazione non varrebbe ad integrare l'aggravante. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. Si osserva che l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis cod.pen., prevede, solo in astratto e per quel che qui interessa, che la condotta debba essere commessa in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa . Pertanto, è onere del giudice di merito indicare le ragioni di rilevanza e concludenza per cui, nel caso concreto, tali elementi sarebbero sintomatici di quella vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo della quale l'agente ha approfittato Sez. 2, n. 17421 del 07/02/2019, Negri, Rv. Rv. 275780, in motivazione . Inoltre, è da sottolineare che la norma si riferisce a tutti i casi in cui la condotta è idonea anche solo ad ostacolare la pubblica o privata difesa, volendo punire più gravemente un fascio di comportamenti più ampio rispetto a quelli che impediscono la difesa. Posta questa cornice interpretativa, la sentenza impugnata ha individuato gli elementi concreti ai quali riconnettere l'aggravante, facendo riferimento alle dimensioni modeste dell'abitacolo dell'autovettura delle vittime ed al fatto che il ricorrente avesse preso posto sul sedile posteriore che gli permetteva il controllo completo della situazione circostanze che avevano addirittura impedito alle persone offese di articolare alcuna plausibile e fattiva reazione . Di tali circostanze il ricorrente aveva approfittato traendone vantaggio per riuscire a consumare la rapina. La motivazione è esente da vizi logico-giuridici e la censura volta a contestare, in concreto, la capacità di simili evenienze di ostacolare la privata difesa rimane relegata al merito del giudizio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.