Riesame delle misure cautelari e richiesta di trattazione nel periodo emergenziale

Se la richiesta di riesame è stata avanzata in periodo non emergenziale e quindi prima dell’entrata in vigore del primo decreto COVID 8 marzo 2020 , la richiesta di trattazione deve essere avanzata prima che sia disposto il rinvio previsto ex lege perché nel momento in cui lo stesso viene disposto trova applicazione la sospensione di tutti i termini procedurali ora indicati al d.l. n. 18/2020, art. 83, comma 2, per tutto il tempo del rinvio del procedimento.

Se la richiesta di riesame è fatta in periodo emergenziale la richiesta espressa di trattazione in periodo COVID deve essere fatta con l’istanza di riesame perché altrimenti trova applicazione la sospensione ex lege di tutti i termini d.l. n. 18 citato, ex art. 83, comma 9. È evidente che se con l’istanza di riesame viene espressamente formulata richiesta di trattazione non trovando applicazione la normativa emergenziale si riespandono tutte le disposizioni codicistiche . È il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33648/20, depositata il 27 novembre. Il Tribunale della libertà di Brescia respingeva l’appello proposto nell’interesse di un indagato, sottoposto a misura cautelare in carcere, avverso l’ordinanza del GIP emessa in data 8 maggio 2020. La difesa ha proposto ricorso per cassazione in relazione alla normativa emergenziale COVID-19 e, in particolare, per la violazione delle norme in tema di rinvio d’ufficio e trattamento dei procedimenti nei confronti dei detenuti che ne avessero fatto richiesta. Lamenta il ricorso il vizio di motivazione perché il procedimento non era stato deciso entro il termine perentorio di 10 giorni. Riepilogando la disciplina dettata dai d.l. nn. 11, 18 e 22/2020, il Collegio sottolinea come dalla lettura delle suddette norme risulta pertanto che disposto il c.d. blocco normativo delle udienze nel periodo 9 marzo-15 aprile 2020 poi esteso sino all’11 maggio , tutti i procedimenti già fissati all’interno di tali date dovevano essere rinviati durante tale periodo rimanevano sospesi anche i termini per la trattazione del procedimento di riesame e, quindi, anche il termine perentorio di caducazione del provvedimento impositivo di cui all’art. 309 c.p.p., commi 9 e 10 . Veniva comunque fatta salva la possibilità di formulare richiesta espressa di trattazione in modo da far venire meno il c.d. blocco normativo. Tale richiesta deve però collocarsi in un preciso movimento temporale. Sul tema la pronuncia n. 25015/20 della medesima Corte di legittimità ha precisato che la richiesta di trattazione del procedimento, prevista dal d.l. 8 marzo 2020, n. 11, art. 2, comma 2, lett. g , n. 2, non può ritenersi implicita nella mera presentazione della richiesta di riesame durante il periodo di vigenza della sospensione, essendo a tal fine necessario che la parte, anche tramite il patrocinatore, chieda che si proceda alla trattazione in modo espresso e contestualmente alla proposizione del ricorso ex art. 309 c.p.p. . In conclusione, se la richiesta di riesame è stata proposta in periodo emergenziale COVID-19 e cioè dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 11/2020 la richiesta espressa di trattazione deve essere fatta con la stessa istanza di riesame . In tale caso, non trovando applicazione la normativa emergenziale e la sospensione di tutti i termini processuali, si riespandono tutte le disposizioni codicistiche con conseguente applicazione dei termini perentori previsti anche per la trattazione e definizione dei procedimenti di riesame. In assenza di una richiesta espressa contenuta nella istanza di riesame ex art. 309 c.p.p., opera il c.d. blocco delle udienze con conseguente trattazione soltanto dopo la cessazione del periodo di sospensione. Nel diverso caso in cui la richiesta di riesame sia stata avanzata in periodo non emergenziale prima dell’8 marzo 2020 e l’istante abbia avanzato l’istanza ex art. 309 c.p.p., senza che alcuna norma prevedesse ancora la sospensione dei procedimenti, deve ritenersi che la richiesta di trattazione deve essere avanzata prima che sia disposto il rinvio previsto ex lege perché nel momento in cui viene disposto il rinvio trova applicazione la sospensione di tutti i termini procedurali ora indicati al d.l. n. 18/2020, art. 83, comma 2, per tutto il tempo del rinvio del procedimento. In conclusione, il ricorso risulta infondato non essendo stata formulata espressa richiesta di trattazione al momento della richiesta di riesame avanzata il 9 marzo 2020. La Cassazione rigetta dunque il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 ottobre – 27 novembre 2020, n. 33648 Presidente Verga – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1.1 Con ordinanza in data 16 giugno 2020, il tribunale della libertà di Brescia, respingeva l’appello avanzato nell’interesse di D.D. , sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, avverso l’ordinanza del G.I.P. di Brescia dell’8 maggio 2020. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del D. , avv.to Bruzzi, deducendo con un unico motivo inosservanza ed erronea applicazione di legge, in relazione all’art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, ed alle norme dettate dai D.L. n. 11, 18 e 22 del 2020 in tema di rinvio d’ufficio causato dall’emergenza COVID e trattazione dei procedimenti nei confronti di imputati detenuti che ne avessero fatto richiesta e, comunque, vizio della motivazione poiché il procedimento di riesame non era stato deciso entro i termini perentori di dieci giorni difatti - l’udienza di riesame fissata per la data del 17 marzo 2020 era stata rinviata d’ufficio al 24 marzo 2020 senza darne comunicazione all’indagato ed al difensore - in data 20 marzo essendo stato prorogato il rinvio delle udienze la fissazione del procedimento di riesame era stata ancora posposta al 21 aprile successivo - in data 10 aprile il difensore aveva avanzato istanza di trattazione del riesame e di anticipazione dell’udienza del 21 aprile già fissata ma il presidente del tribunale del riesame di Brescia aveva respinto tale richiesta e mantenuto l’originaria data non essendo calendarizzate ulteriori udienze prima di tale giorno. Tale essendo la sequenza temporale dei fatti doveva ritenersi che, a seguito della richiesta di trattazione, il procedimento ex art. 309 c.p.p., doveva essere fissato e trattato entro dieci giorni mentre l’udienza si era svolta all’undicesimo giorno con conseguente perdita di efficacia della misura. Considerato in diritto 2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Invero, deve essere in primo luogo illustrato il quadro normativo per valutarne poi gli effetti applicativi ai casi concreti orbene, va al proposito ricordato come la materia risulta innanzi tutto regolata dal D.L. 8 marzo 2020, n. 11, entrato in vigore lo stesso 8 marzo 2020 , intitolato Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria . Detto decreto prevedeva all’art. 2, comma 2, lett. g , il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali e contemplava testualmente, fra le eccezioni alla regola generale del rinvio d’ufficio delle udienze, le udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scatta nei termini di cui all’art. 304 c.p.p., udienze nei procedimenti in cui sono stati richiesto applicate misure di sicurezza detentiva e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti a udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-ter b , le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari . Alla luce di tale prima fonte normativa introdotta nel periodo dell’emergenza da COVID-19 i procedimenti con misura cautelare in atto applicata dovevano essere trattati quando i detenuti o i loro difensori ne avessero fatto richiesta. Successivamente, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 83 intitolato Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare , modificando la precedente previsione, prevedeva espressamente che Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali . Il comma 3 prevedeva poi che 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti 1 procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-ter 2 procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza. Al comma 9 lo stesso articolo prevedeva poi che Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui all’art. 303 c.p.p., art. 308 c.p.p., art. 309 c.p.p., comma 9, art. 311 c.p.p., commi 5 e 5-bis, e art. 324 c.p.p., il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, comma 7, e art. 24, comma 2 e art. 27, comma 6, rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lett. g , e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Per effetto del citato D.L. n. 18 del 2020, quindi, le udienze già fissate nel periodo 9 marzo-15 aprile dovevano tutte essere rinviate d’ufficio, veniva sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto ed anche quello di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9, era fatta salva la possibilità per imputati cui fossero applicate misure cautelari e per i loro difensori di chiedere comunque la trattazione. Ancora successivamente, per effetto del D.L. n. 23 del 2020, il periodo di sospensione delle udienze e dei termini processuali penali veniva esteso dal 15 aprile inizialmente disposto al successivo 11 maggio. 2.2 Dalla lettura delle suddette norme risulta pertanto che disposto il c.d. blocco normativo delle udienze nel periodo 9 marzo-15 aprile 2020 poi esteso sino all’11 maggio , tutti i procedimenti già fissati all’interno di tali date dovevano essere rinviati durante tale periodo rimanevano sospesi anche i termini per la trattazione del procedimento di riesame e, quindi, anche il termine perentorio di caducazione del provvedimento impositivo di cui all’art. 309 c.p.p., commi 9 e 10. Al fine però di garantire la posizione degli imputati detenuti e di quelli sottoposti a qualunque misura cautelare, veniva fatta salva la possibilità di formulare richiesta espressa di trattazione che faceva venire meno il c.d. blocco normativo. Tuttavia, si pone il problema di individuare il momento temporale in cui la predetta richiesta andava formulata e le conseguenze della stessa e ciò, perché, i vari decreti legge non hanno indicato un termine entro cui le parti devono avanzare la richiesta di trattazione. 2.3 Intervenuta con una prima pronuncia sul punto Sez. 6, n. 25015 del 22/07/2020, Rv. 279605 questa Corte di cassazione ha specificato che in tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione del procedimento, prevista dal D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 2, comma 2, lett. g , n. 2, non può ritenersi implicita nella mera presentazione della richiesta di riesame durante il periodo di vigenza della sospensione, essendo a tal fine necessario che la parte, anche tramite il patrocinatore, chieda che si proceda alla trattazione in modo espresso e contestualmente alla proposizione del ricorso ex art. 309 c.p.p. in motivazione la suddetta pronuncia precisa che secondo quanto si evince dalla piana lettura dell’enunciato testuale di tale disposizione, il ricorso per riesame ex art. 309 c.p.p., non rientra di per sé fra le eccezioni alla regola generale del rinvio d’ufficio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali come, ad esempio, la materia della convalida dei provvedimenti pre-cautelari e può, o meglio, deve essere celebrato soltanto allorché si tratti di procedimento a carico di persone detenute o comunque in cui sono state applicate misure cautelari e l’interessato o il difensore espressamente richiedono che si proceda l’avverbio espressamente postula necessariamente che l’istanza di trattazione della procedura sia formulata in modo esplicito dall’indagato o dal patrono, non potendosi detta volontà desumere in modo implicito dalla mera presentazione della richiesta di riesame durante il periodo di vigenza della legislazione emergenziale. Ineccepibilmente i giudici distrettuali hanno richiamato a conforto di tale assunto il principio di diritto affermato da questa Corte in materia di rinuncia alla sospensione feriale dei termini - trattandosi senza dubbio di una materia nella quale è rinvenibile un’eadem ratio alla stregua del quale la mera presentazione di istanza di riesame durante il periodo feriale non costituisce un’implicita denuncia la sospensione dei termini processuali disposta dalla legge occorrendo, a tal fine, un’espressa manifestazione di volontà della parte, con la conseguenza che il termine di dieci giorni previsto per la decisione a pena di inefficacia della misura coercitiva decorre - qualora il dies a quo ricada nel periodo di sospensione - dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo ex plurimis, da ultimo, Sez. 2, n. 2494 del 10/01/2017, Harmati, Rv. 269115 . Il suddetto orientamento deve certamente essere confermato posto che, l’osservanza dei termini perentori per la trattazione della procedura ex art. 309 c.p.p., - a pena di inefficacia della misura cautelare - può ritenersi esigibile soltanto nel caso in cui il ricorrente abbia formulato rinuncia espressa alla sospensione ex D.L n. 11 del 2020, poi disciplinata dai successivi provvedimenti normativi in precedenza richiamati, nello stesso atto d’impugnazione, presentato quando erano già in vigore le disposizioni emergenziali, così da consentire al Presidente della Sezione specializzata per il riesame di approntare tutto quanto necessario per la rituale instaurazione della procedura e per la celebrazione del giudizio impugnatorio nel rispetto dei termini di legge, scongiurando il meccanismo acceleratorio/caducatorio previsto dal citato art. 309, comma 10 con riguardo ai termini perentori di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9. Una chiara indicazione in tale senso si trae anche dall’insegnamento di recente espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la richiesta dell’interessato di comparire personalmente all’udienza di discussione del ricorso per riesame ex art. 309 c.p.p., deve essere formulata, anche per il tramite del difensore, contestualmente alla presentazione del ricorso per riesame Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 27849101 . Va ancora ricordato che una soluzione del tutto analoga ha trovato applicazione anche in relazione alla rinuncia alla sospensione dei termini processuali per eventi sismici disposta con D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 - situazione emergenziale certamente assimilabile a quella conseguente all’epidemia da COVID-19 -, in relazione alla quale questa Corte ha affermato che la parte o il difensore possono rinunciare alla sospensione citato D.L. n. 189 del 2016, ex art. 49, comma 8, soltanto in forma espressa e non tacita o implicita Sez. 5, n. 55240 del 28/09/2018, Modolo, Rv. 274398 . In conclusione, pertanto, se la richiesta di riesame è stata proposta in periodo emergenziale COVID-19 e cioè dopo l’entrata in vigore del primo D.L. n. 11 la richiesta espressa di trattazione deve essere fatta con la stessa istanza di riesame perché altrimenti trova applicazione la sospensione ex lege di tutti i termini in tale caso, e cioè quando unitamente all’istanza di riesame è stata avanzata istanza di trattazione, non trovando applicazione la normativa emergenziale si riespandono tutte le disposizioni codicistiche con conseguente applicazione dei termini perentori previsti anche per la trattazione e definizione dei procedimenti di riesame. Altrimenti, in assenza di una richiesta espressa contenuta nella istanza di riesame ex art. 309 c.p.p., opera il c.d. blocco delle udienze con conseguente trattazione soltanto dopo la cessazione del periodo di sospensione. 2.3 Differente è, invece, il caso in cui la richiesta di riesame sia stata avanzata in periodo non emergenziale e quindi prima dell’entrata in vigore del primo decreto COVID 8.3.2020 in tale ipotesi in cui l’istante ha avanzato l’istanza ex art. 309 c.p.p., senza che alcuna norma prevedesse ancora la sospensione dei procedimenti, deve ritenersi che la richiesta di trattazione deve essere avanzata prima che sia disposto il rinvio previsto ex lege perché nel momento in cui viene disposto il rinvio trova applicazione la sospensione di tutti i termini procedurali ora indicati al D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, per tutto il tempo del rinvio del procedimento. Ne consegue affermare che poiché il decreto stabiliva - a decorrere dal 9 marzo - il differimento delle udienze e la sospensione di tutti i termini sino all’11 maggio l’istanza andava formulata proprio il 9 marzo e cioè alla stessa data di entrata in vigore del decreto e prima del rinvio ex lege non potendo ammettersi che operante il rinvio le disposizioni sulla sospensione già operative perdessero efficacia a causa di una istanza sopravvenuta di trattazione tardivamente avanzata. In conclusione se la richiesta di riesame è stata avanzata in periodo non emergenziale e quindi prima dell’entrata in vigore del primo decreto COVID 8.3.2020 la richiesta di trattazione deve essere avanzata prima che sia disposto il rinvio previsto ex lege perché nel momento in cui lo stesso viene disposto trova applicazione la sospensione di tutti i termini procedurali ora indicati al D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, per tutto il tempo del rinvio del procedimento. E quindi doveva essere richiesta il 9 marzo perché il decreto stabiliva - a decorrere dal 9 marzo - il differimento delle udienze e la sospensione di tutti i termini. Se la richiesta di riesame è fatta in periodo emergenziale la richiesta espressa di trattazione in periodo COVID deve essere fatta con l’istanza di riesame perché altrimenti trova applicazione la sospensione ex lege di tutti i termini D.L. n. 18 citato, ex art. 83, comma 9. È evidente che se con l’istanza di riesame viene espressamente formulata richiesta di trattazione non trovando applicazione la normativa emergenziale si riespandono tutte le disposizioni codicistiche. 2.4 L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare la non fondatezza del ricorso invero, benché il D. abbia presentato richiesta di riesame proprio il 9 marzo 2020 e quindi già in fase di c.d. sospensione delle udienze, non vi è stata istanza immediata di trattazione ed il tribunale della libertà aveva rinviato la prima udienza fissata per il 17.3.2020 al successivo al 24.3.2020 come richiesto anche dalla difesa con comunicazione via pec del 12.3.2020 , considerato che il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 entrato in vigore l’8 marzo 2020 aveva stabilito il rinvio ex lege delle udienze pendenti e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto procedimentale a data successiva al 22 marzo 2020. Entrato in vigore il successivo D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini veniva fissato a data successiva al 15 aprile e per tale ragione il Presidente del tribunale del riesame differiva l’udienza al successivo 21.4.2020, data in cui il procedimento ex art. 309 c.p.p., veniva trattato. Alcun rilievo decisivo aveva pertanto il 10.4.2020 la richiesta della difesa di anticipazione dell’udienza poiché, non essendo stata formulata istanza espressa di trattazione al momento della richiesta di riesame il 9 marzo , il Presidente confermava la fissazione del procedimento per il 21.4.2020 non essendo calendarizzate altre udienze. Deve pertanto essere escluso che a fronte di un rinvio dell’udienza ex art. 309 c.p.p. già disposto in applicazione della disciplina emergenziale COVID-19 ex D.L. nn. 11 e 18 del 2020 una successiva istanza di trattazione della difesa o dell’interessato faccia immediatamente decorrere il termine perentorio previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 9, posto che l’istanza di trattazione del procedimento in oggetto andava formulata al momento stesso della presentazione del riesame ovvero alla data del 9 marzo 2020 per quei procedimenti che erano iniziati precedentemente l’entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2020. Solo in tal modo, infatti, l’ufficio sarebbe stato in condizione di programmare anticipatamente lo svolgimento del procedimento accorpando in un’unica udienza più giudizi ex art. 309 c.p.p., così rispettando lo scopo dei provvedimenti normativi tesi a limitare la frequentazione degli uffici e la concentrazione dei soggetti in piena emergenza sanitaria. Conseguentemente alcuna nullità appare essersi verificata per effetto della intervenuta decisione in data 21 aprile u.s. poiché al momento della presentazione dell’istanza ex 309 c.p.p., non era stata avanzata la richiesta di trattazione pur in periodo di sospensione e disposto il rinvio non assumeva efficacia la successiva richiesta di anticipazione. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi infondata alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp att. c.p.p., comma 1 ter.