Prende le scarpe, le nasconde nella borsa e rimette a posto la scatola: è furto con destrezza

Nessun ridimensionamento per la condotta insidiosa tenuta dal ladro nell’esercizio commerciale. Per i Giudici, difatti, ci si trova di fronte a un’attività volta chiaramente a buggerare il titolare del negozio.

Scarpe provate e poi nascoste in una borsa a tracolla, mentre la relativa scatola viene rimessa – vuota, ovviamente – sullo scaffale. Logico riconoscere l’aggravante della destrezza per il colpo messo a segno dal ladro nel negozio Cassazione, sentenza n. 33227/20, depositata il 26 novembre . A finire sotto processo è un uomo, beccato a portar via un paio di scarpe da un negozio. Una volta ricostruito l’episodio, i Giudici di merito ritengono evidente la sua colpevolezza per il reato di furto aggravato , poiché commesso con destrezza , in un esercizio commerciale oltre sei anni fa. Il legale prova a ridimensionare la condotta attribuita al suo cliente. Più precisamente, egli contesta la sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento , e sostiene che il mero nascondimento della merce sottratta è un banale accorgimento, destinato solo a sottrarre la refurtiva . Obiettivo del difensore è vedere riconosciuta l’ipotesi del furto semplice e puntare poi sul difetto di querela per salvare il proprio cliente. Dalla Cassazione ribattono che in tema di furto, l’aggravante del mezzo fraudolento” è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo . E in questa ottica si deve ritenere che l’azione compiuta dal ladro, cioè aver tolto le scarpe dalla scatola e averle nascoste nella sua borsa portata a tracolla e aver riposto la scatola vuota sul banco dove si trovava in esposizione , è catalogabile come un’ attività insidiosa , volta a sorprendere la volontà del detentore attraverso la simulazione di aver ricollocato al loro posto quanto invece aveva sottratto . Confermata in pieno, quindi, la condanna del ladro, e indiscutibile il riconoscimento del furto con destrezza.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 – 26 novembre 2020, numero 33227 Presidente Piccialli – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Matera in data 29.04.2016 nei confronti di Di. Ma. in relazione al reato di furto aggravato di un paio di scarpe, commesso con destrezza, ai danni dell'esercizio commerciale Cometa, il 15.05.2014 in Matera. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato con unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando I Violazione di legge, in relazione al difetto assoluto di pronuncia in merito alla richiesta di differimento del processo per legittimo impedimento del difensore ex art. 420-ter cod. proc. penumero inviata a mezzo fax e che è stata completamente negletta dal giudice di appello, che nulla decideva al riguardo, sull'errato presupposto di un vizio di forma, con conseguente nullità di tutti gli atti del procedimento. II Violazione della legge penale, in relazione alla sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, in quanto nella specie si è trattato di un furto semplice per il quale non è stata presentata querela sostiene che il mero nascondimento della mercé sottratta è un banale accorgimento destinato solo a sottrarre la refurtiva. 3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 28.10.2020 numero 137 l'annullamento senza rinvio per difetto di querela dovendosi escludere l'aggravante della destrezza. 4. In data 17.11.2020 è pervenuta comunicazione di rinuncia al mandato difensivo da parte dell'Avv. Gioacchino Carone. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che aspecifico e generico e non autosufficiente. 1.1. Dall'esame degli atti processuali, necessario in ragione della natura della doglianza, emerge che l'avv. Pu. ha inviato a mezzo fax in data 7.12.2018 istanza di rinvio, pervenuta alla cancelleria l'11.12.2018, avanzata per l'udienza del 15.02.2019 in cui rappresentava di essere impegnato in altra udienza civile, fissata per la comparizione delle parti in un procedimento di esecuzione mobiliare e di non aver la disponibilità ad essere sostituito. La Corte territoriale non ometteva di pronunciarsi, in quanto, con provvedimento interlocutorio presidenziale dell'11.12.2018, comunicato via pec in pari data, invitava il difensore al deposito dell'istanza in originale in cancelleria nelle forme di cui all'art. 121 cod. proc. penumero successivamente all'udienza del 15.12.2019 il Presidente del Collegio dava atto dell'istanza e del mancato deposito della richiesta nelle forme ordinarie alla presenza del difensore nominato d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen che nulla osservava. Cfr. Sez. 2 numero 26100 del 19/10/2018 dep. 13/06/2019 Nel caso di specie, quindi, la difesa non solo non ha ottemperato, pur avendone tutto il tempo ed essendo stata tempestivamente informata, alla richiesta di deposito nelle forme di rito, ma nessuna altra istanza ha depositato in vista dell'udienza del 15.01.2019. 2. Il secondo motivo è infondato alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza e della ricostruzione in fatto operata dai Giudici di merito. In tema di furto, l'aggravante del mezzo fraudolento è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa Sez. U, numero 40354 del 18/07/2013 Ud. dep. 30/09/2013 Rv. 255974 - 01 Sez. 5 - , numero 32847 del 03/04/2019 Ud. dep. 22/07/2019 Rv. 276924 - 0 . 2.1. Sul punto la Corte territoriale ha ribadito che l'imputato dopo aver tolto le scarpe dalla scatola e averle nascoste nella sua borsa portata a tracolla, aveva riposto la scatola vuota sul banco dove si trovava in esposizione, così ponendo in essere un'attività insidiosa, volta a sorprendere la volontà del detentore attraverso la simulazione di aver ricollocato al loro posto quanto invece aveva sottratto. 3. Al rigetto segue alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.