Due nomine revocate, una non accettata e nessun difensore d’ufficio: il giudizio è da rifare

La Cassazione ha annullato la sentenza emessa all’esito del giudizio d’appello a carico dell’imputato rimasto indebitamente privo di assistenza difensiva. Il susseguirsi di revoche e non accettazione di nomine dei difensori di fiducia e la legittimità della mancata designazione del difensore d’ufficio ha infatti condotto la Corte alla trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio a carico del ricorrente.

Così con sentenza n. 32591/20, depositata il 20 novembre. Dichiarato colpevole di concorso in rapina aggravata dal GUP del Tribunale, l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che ne confermava la condanna, lamentando il fatto che quest’ultimo giudizio si era svolto in difetto dall’assistenza di un difensore legittimamente officiato . La Corte di Cassazione rileva anzitutto che alla data di notificazione degli avvisi per il giudizio di appello , l’imputato era difeso dal solo avv. M., poiché aveva revocato la nomina dell’avv. S., ciononostante, entrambi i difensori ricevettero i predetti avvisi. In data successiva, l’imputato aveva revocato la nomina anche dell’avv. M., nominando come nuovo difensore l’avv. D.C., il quale però aveva dichiarato di non accettare la nomina. All’udienza celebrata con rito camerale, nessuno dei predetti difensori era comparso e neppure era stato officiato un difensore d’ufficio. Tanto evidenziato, la S.C. ritiene che l’imputato sia rimasto indebitamente privo di assistenza difensiva nel giudizio di appello. Sicuramente non è possibile affermare l’ultrattività della nomina dell’avv. M., revocata con nomina di un altro difensore di fiducia, quale l’avv. D.C., poiché nulla dimostra che il primo avesse consapevolezza della mancata accettazione della nomina da parte del secondo e neppure è possibile ritenere che l’avv. D.C. fosse onerato della partecipazione all’udienza, non avendo accettato il mandato. Pertanto, non potendo ritenere che uno dei difensori di fiducia designati in successione avesse l’onere di presentarsi all’udienza, ritenendo tuttavia legittima la mancata designazione del difensore d’ufficio, poiché non prescritta laddove si proceda con rito camerale, la Corte decide per l’annullamento , senza rinvio, della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti ad altra sezioni della Corte d’Appello per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 settembre – 20 novembre2020, n. 32591 Presidente Diotallevi – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto B.G.M. ha proposto, tempestivamente e nei modi di rito, ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe integralmente confermativa della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Lucca in data 18/10/2018, che aveva dichiarato l’imputato colpevole di concorso in rapina aggravata commessa il , condannandolo alla pena ritenuta di giustizia la Corte di appello ha indicato in dispositivo che, in presenza di concorso di circostanze aggravanti, andava applicato l’art. 63 c.p., comma 4, ma ha lasciato inalterata la quantificazione della pena operata dal Tribunale, spiegando, in motivazione, che, pur in presenza di un concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, del quale il Tribunale non aveva tenuto conto, non si rendeva necessaria la riduzione della pena irrogata . All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all’esito, le parti presenti hanno concluso come indicato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole del fatto che il giudizio di appello si sarebbe svolto in difetto dell’assistenza di un difensore legittimamente officiato. 1.1. Come esposto dal ricorrente, e come verificabile dagli atti cui questa Corte ha sempre l’onere di accedere quando si tratti di verificare la fondatezza o meno di una questione di natura processuale specificamente dedotta , alla data di notificazione degli avvisi per il giudizio di appello il ricorrente era difeso dal solo avv. Maggini, avendo revocato la nomina dell’avv. Santini cionondimeno, entrambi i difensori ricevettero il prescritto avviso. In data 19.4.2019, il ricorrente revocò la nomina dell’avv. Maggini, e nominò l’avv. Del Carlo, il quale in data 13.5.2019 dichiarò di non accettare la nomina. All’udienza 14.5.2019, celebrata con rito camerale ex artt. 599 e 127 c.p.p., poiché si procedeva a seguito di un primo grado celebrato con rito abbreviato, nessun difensore comparve, nè fu officiato un difensore di ufficio non essendone prescritta la designazione ove si proceda con rito camerale . Peraltro, non potrebbe fondatamente argomentarsi l’ultrattività della nomina dell’avv. Maggini, revocata con nomina di altro difensore di fiducia, poiché nulla dimostra che l’avv. Maggini avesse consapevolezza della mancata accettazione della nomina da parte dell’avv. Del Carlo, nè ritenersi quest’ultimo onerato della partecipazione all’udienza, non avendo accettato il mandato. In siffatta situazione processuale, non poteva ritenersi che uno dei difensori di fiducia designati in successione avesse l’onere di essere presente, e che, pertanto, fosse legittimo non designarne uno di ufficio l’imputato è rimasto, pertanto, indebitamente privo di assistenza difensiva nel giudizio di appello. 1.2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. 1.3. Questa statuizione assorbe le ulteriori doglianze del ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.