Il Massimario analizza l’impatto del D.L. Ristori sul giudizio penale in Cassazione

L’Ufficio del Massimario penale della Cassazione, nella relazione numero 87, ha illustrato le novità per il giudizio penale in Cassazione introdotte dal d.l. 28 ottobre 2020, numero 137 decreto Ristori a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’Ufficio delMassimario penale della Cassazioneha pubblicato, lo scorso 2 novembre 2020, larelazione numero 87nella quale ha illustrato le novità introdotte, per ilgiudizio penalein Cassazione, dald.l. 28 ottobre 2020, numero 137 decreto Ristori . Le introduzioni sono in vigore dal 29 ottobre 2020. Attraverso un confronto con l’articolo 83 del D.L. numero 18/2020, che ha disciplinato la prima fase dell’emergenza sanitaria optando per un sostanziale blocco dell’attività giudiziaria, il documento analizza gli interventi operati dal legislatore per contemperare la tutela della saluta con losvolgimento dell’attività giurisdizionale. Per quanto riguardal’attività che interessa la Cassazione, viene sottolineato che la regola generale per i procedimenti davanti alla Suprema Corte è quella dell’udienza non partecipata. Infatti, l’articolo 23 comma del D.L. Ristoriprevede che «per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articolo 127 e 614 c.p.p. la Corte di cassazione procedein Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, ilprocuratore generaleformula lesue richiestecon atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo diposta elettronica certificata». Il documento poi illustra ladisciplina transitoriae i relativiterminiper avanzare la richiesta di discussione orale. Riguardo lemodalità di deposito di atti e documenti nel giudizio in Cassazionel’articolo 23, comma 8, del d.l. numero 137/2020prevede che le richieste, le conclusioni delle parti e la richiesta di discussione orale siano inviate tramite PEC. Parimenti applicabile al giudizio di legittimità è la previsione dettata dall’articolo 24, comma 5, del decreto Ristori che prevede che lacancelleria, a seguito della ricezione degli atti di parte inviati via PEC, debba annotare la data di ricezione dell’atto, provvedendo ancheall’inserimento nel fascicolo della copia analogica. Fonte ilprocessotelematico.it

Massimario_Cassazione_penale_relazione_n._87