Il Massimario analizza l’impatto del D.L. Ristori sul giudizio penale in Cassazione

L’Ufficio del Massimario penale della Cassazione, nella relazione n. 87, ha illustrato le novità per il giudizio penale in Cassazione introdotte dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 decreto Ristori a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’Ufficio del Massimario penale della Cassazione ha pubblicato, lo scorso 2 novembre 2020, la relazione n. 87 nella quale ha illustrato le novità introdotte, per il giudizio penale in Cassazione, dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 decreto Ristori . Le introduzioni sono in vigore dal 29 ottobre 2020. Attraverso un confronto con l’art. 83 del D.L. n. 18/2020, che ha disciplinato la prima fase dell’emergenza sanitaria optando per un sostanziale blocco dell’attività giudiziaria, il documento analizza gli interventi operati dal legislatore per contemperare la tutela della saluta con lo svolgimento dell’attività giurisdizionale . Per quanto riguarda l’attività che interessa la Cassazione , viene sottolineato che la regola generale per i procedimenti davanti alla Suprema Corte è quella dell’ udienza non partecipata . Infatti, l’art. 23 comma del D.L. Ristoriprevede che per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli artt. 127 e 614 c.p.p. la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti , salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata . Il documento poi illustra la disciplina transitoria e i relativi termini per avanzare la richiesta di discussione orale. Riguardo le modalità di deposito di atti e documenti nel giudizio in Cassazione l’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137/2020prevede che le richieste, le conclusioni delle parti e la richiesta di discussione orale siano inviate tramite PEC. Parimenti applicabile al giudizio di legittimità è la previsione dettata dall’art. 24, comma 5, del decreto Ristori che prevede che la cancelleria , a seguito della ricezione degli atti di parte inviati via PEC, debba annotare la data di ricezione dell’atto, provvedendo anche all’inserimento nel fascicolo della copia analogica . Fonte ilprocessotelematico.it

Massimario_Cassazione_penale_relazione_n._87