Bimba nata in Ucraina da maternità surrogata: i genitori non possono essere accusati di alterazione di stato

Posto che l’ordinamento ucraino ammette il ricorso alla maternità surrogata laddove il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia committente, con conseguente legittimità dell’atto di nascita, non possono configurarsi in capo ai genitori gli estremi del reato di alterazione di stato art. 567 c.p. , non avendo essi reso dichiarazioni false.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31409/20, depositata il 10 novembre confermando l’annullamento del decreto di perquisizione e sequestro disposto in relazione al reato di cui all’ art. 567 c.p. Alterazione di stato contestato a due indagati i quali per aver falsamente attestato che la loro bimba fosse la loro figlia naturale. La piccola è infatti nata in Ucraina dove la coppia si era recata per fare ricorso alla maternità surrogata , pratica legittima in quello Stato ma vietata dall’ordinamento interno. Con la pronuncia impugnata, il Tribunale ha rilevato che dagli atti di indagine era già dimostrato che la minore non poteva definirsi figlia naturale della coppia, ma che ciò non fosse conferente rispetto alla configurabilità del reato di cui all’art. 567 c.p Con il ricorso di legittimità, il Procuratore della Repubblica lamenta l’erronea applicazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale avendo anticipato la valutazione relativa al merito dell’accusa. Ricorda inoltre che la giurisprudenza civile di legittimità v. Cass.Civ. n. 12193/19 vieta la trascrizione nell’ordinamento interno dell’ atto di nascita del minore nato all’estero secondo la pratica della maternità surrogata, proprio per il divieto di ricorre a tale pratica sanzionato penalmente. Come anticipato, il Collegio ha rigettato il ricorso rilevando, in premessa, come la legge ucraina consenta il ricorso alla surrogazione di maternità a condizione che il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia committente. Nel caso di specie, il certificato di nascita della bambina era legittimo in Ucraina, poiché il padre ivi indicato risulta essere anche il padre biologico . Su tali basi, il Tribunale ha correttamente ritenuto che non ricorrano i presupposti per ritenere integrata la condotta sanzionata dall’art. 567 c.p Ai fini della configurabilità del delitto è infatti necessaria un’ attività materiale di alterazione di stato quale quid pluris rispetto alla mera falsa dichiarazione che sia idonea a creare una falsa attestazione con attribuzione del figlio di una diversa discendenza. Nella vicenda in esame, gli indagati hanno reso delle dichiarazioni conformi alla certificazione rilasciata in Ucraina che non integrano dunque dichiarazioni o attestazioni false”, essendo legittime secondo la lex loci . In conclusione, la Corte esclude la rilevanza della giurisprudenza civile invocata dal P.M. ricorrente in quanto essa riguarda il caso della contrarietà all’ordine pubblico dell’atto di riconoscimento del provvedimento giudiziale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra il minore nato all’estero mediante maternità surrogata ed il genitore di intenzione con cittadinanza italiana, senza però analizzare il tema della sussistenza del reato in oggetto.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 ottobre – 10 novembre 2020, n. 31409 Presidente Fidelbo – Relatore Giorgi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice per il riesame delle misure cautelari reali, ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro della Procura della Repubblica presso quel Tribunale, disposto in relazione al reato di cui all’art. 567 c.p. contestato agli indagati G.G. e B.I. , i quali avrebbero attestato falsamente, sia in Ucraina, sia dinnanzi all’Ufficiale di stato civile del Comune di S. che la piccola G.V. , nata il omissis , è loro figlia naturale, trattandosi in realtà di una fattispecie di maternità surrogata vietata nell’ordinamento interno. Il P.M. aveva proceduto al sequestro nei locali di pertinenza degli indagati di numerosi oggetti - documentazione sanitaria, biglietti di viaggio, a fotografie, a campioni biologici di DNA - al fine di accertare la sussistenza del reato di alterazione di stato della minore. Il Tribunale riteneva che dagli atti di indagine fosse già pacificamente dimostrato che la minore G.V. non potesse definirsi figlia naturale della coppia - segnatamente della indagata B.I. -, avendo i coniugi fatto ricorso alla pratica della maternità surrogata e che tale dato non fosse conferente rispetto alla configurabilità del reato di cui all’art. 567 c.p., evidenziando la liceità di tale pratica nello stato dell’Ucraina, luogo di nascita della minore. 2. Il Procuratore della Repubblica di Cuneo ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, denunziando l’erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione poiché il Tribunale aveva dato per scontato ciò che invece avrebbe dovuto accertarsi con l’atto investigativo effettuato, superando così la valutazione relativa al fumus commissi delicti ed esprimendo un anticipato giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa. Sotto diverso profilo, il P.M. ricorrente rileva che la giurisprudenza civile di legittimità si è recentemente espressa nel senso del divieto di trascrizione nell’ordinamento italiano dell’atto di nascita del minore nato all’estero secondo la pratica della maternità surrogata , muovendo dal presupposto che nel nostro ordinamento vige un divieto penalmente sanzionato del ricorso a tale pratica. 3. In data 28/09/2020 il difensore degli indagati ha depositato una memoria con cui si contrastano le deduzioni del P.M. sia per il profilo del corretto adempimento dell’onere motivazionale da parte del Tribunale, sia per la sopravvenuta carenza di interesse a seguito del deposito in data 26/02/2020 della consulenza tecnica sul materiale genetico, secondo cui la minore è figlia biologica del presunto padre. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. 2. Va innanzi tutto rilevato che la legge ucraina ammette il ricorso alla surrogazione di maternità a condizione che il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia committente, per cui il certificato di nascita di un bambino nato in Ucraina facendo ricorso a detta pratica è perfettamente legittimo secondo la legge di tale Paese quando la metà del patrimonio genetico provenga da uno dei genitori committenti. Ciò vale per il certificato di nascita della piccola G.V. laddove G.G. risulta essere il padre biologico della stessa. 3. Data tale premessa, correttamente il Tribunale ha ritenuto che non ricorrano i presupposti per ritenere integrata, sotto il profilo materiale, la condotta sanzionata dall’art. 567 c.p Ai fini della configurabilità di tale delitto, è necessaria un’attività materiale di alterazione di stato che costituisca un quid pluris rispetto alla mera falsa dichiarazione e si caratterizzi per l’idoneità a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza, in conseguenza dell’indicazione di un genitore diverso da quello naturale Sez. 6, n. 47136 del 17/09/2014, P., Rv. 260996 . Nella fattispecie in esame, le attestazioni relative alla minore, che gli indagati hanno reso sulla base di una certificazione stilata in Ucraina, non integrano certificazioni o attestazioni false , risultando viceversa legittime secondo la lex loci, che ammette la maternità surrogata eterologa nel caso in cui il patrimonio biologico del minore appartenga per il 50% ai genitori committenti. Sono del resto numerose le pronunce di questa Corte che hanno escluso l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 567 c.p. nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 15 in ordine a cittadini italiani nati all’estero e rese all’autorità consolare sulla base di certificato redatto dalle autorità ucraine che li indichi come genitori, in conformità alle norme stabilite dalla lex loci Sez. 6, n. 48696 del 11/10/2016, M., Rv. 272242 Sez. 5, n. 13525 del 10/03/2016, E., Rv. 266672 . Nè assume rilevanza la pronuncia delle SS.UU. civili citata dal P.M. ricorrente n. 12193/2019 dal momento che, come correttamente sottolineato dal Tribunale, essa ha riguardo alla ritenuta contrarietà all’ordine pubblico dell’atto di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore di intenzione con cittadinanza italiana, senza toccare il tema della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti il reato ipotizzato. 4. Attesa l’obiettiva insussistenza del fumus commissi delicti il ricorso si palesa infondato e va respinto. P.Q.M. Rigetta il ricorso.