Processo penale telematico: epocale digitalizzazione operata dalla legislazione emergenziale

Atti, documenti, istanze e forse le impugnazioni possono essere depositati telematicamente presso gli uffici giudiziari i cui indirizzi PEC sono stati individuati con provvedimento dal DGSIA. Le copie di cortesia, inoltre, non sono più necessarie. Queste alcune delle novità introdotte da decreto Ristori e Ristori bis.

Il Procedimento penale telematico è stato sottoposto ad un cambiamento epocale operato dalla legislazione emergenziale d.l. n. 137/2020 e d.l. n. 149/2020 . Si analizzano di seguito le principali novità. Il decreto Ristori d.l. n. 137/2020 Art. 23. Il P.M. e la polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari , possano avvalersi di collegamenti da remoto , individuati e regolati con provvedimento del DGSIA per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini non si opponga, quando l’atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all’atto siano tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto . Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio legale , salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il proprio assistito. Per le persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermo o arresto la partecipazione è assicurata, con il consenso delle parti, e ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza . Il Ministro della Giustizia può autorizzare con decreto il deposito telematico degli atti dei difensori presso gli Uffici del P.M. durante la fase delle indagini preliminari e, segnatamente, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all’art. 415- bis , comma 3, c.p.p Art. 24. L’art. 24 d.l. n. 137/2020 decreto Ristori introduce importanti novità in tema di deposito telematico degli atti del processo penale , dando un forte impulso verso la digitalizzazione. Il comma 1, prevede che, in deroga all’art. 221, comma 11, d.l. n. 34/2020, fino al 31 gennaio 2021, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate nell’art. 415- bis , co. 3, c.p.p. presso gli uffici del P.M. debba avvenire, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia e con le modalità stabilite dallo stesso. Il comma 6 introduce poi una sanzione di inefficacia non produce alcun effetto di legge per i sopradetti atti nel caso in cui essi siano inviati, erroneamente, via PEC anziché tramite il Portale del processo penale telematico. Il comma 4, dispone invece che, per tutti gli altri atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli ex art. 415- bis c.p.p., fino al 31 gennaio 2021, sia consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’art. 7 D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 e con deposito effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. Elenchi PEC e formato atti. Il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati DGSIA ha infatti pubblicato, lo scorso 9 novembre, un Provvedimento contenente l’elenco degli indirizzi PEC assegnati agli uffici giudiziari destinatari dei depositi telematici con valore legale di atti, documenti e istanze di cui all’art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. Il documento indica anche il formato degli atti e la modalità di sottoscrizione degli stessi si veda la News sul Portale . Il comma 5 prevede poi che, ai fini dell’ attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite PEC , il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari dovrà provvedere ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. Il personale di segreteria provvederà inoltre all’inserimento di copia analogica dell’atto ricevuto nel fascicolo cartaceo, con l’attestazione della sua data di ricezione nella casella di PEC dell’ufficio, al fine di garantire la continuità della tenuta del fascicolo stesso. L’atto di impugnazione può essere presentato con modalità telematiche? In astratto l’art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020, con la sua ampia formulazione che contempla la possibilità di procedere al deposito mediante PEC presso gli uffici giudiziari di atti, documenti e istanze comunque denominati diversi dalle memorie e istanze ex art. 415- bis c.p.p., sembra consentire tale possibilità. Il decreto Ristori bis d.l. n. 149/2020 Art. 23. L’art. 23, ai commi 2, 3 e 4, prevede che entro il decimo giorno precedente l’udienza, il P.M. formula le sue conclusioni che trasmette alla cancelleria della corte d’appello per via telematica ex art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili con provvedimento del DGSIA. La cancelleria invia telematicamente l'atto ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica ex art. 24 d.l. n. 137/2020. La corte d’appello procede alla deliberazione con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, d.l. n. 137/2020 e il dispositivo della decisione viene comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal P.M. o dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte d’appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito. Entro lo stesso termine perentorio di 15 giorni e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. Fonte ilprocessotelematico.it