Pressioni sull’ex compagna per spingerla a dire addio alla droga: impossibile parlare di stalking

Confermata l’assoluzione dell’imputato. Respinto il ricorso proposto dall'ex compagna in Cassazione. Decisivo per i Giudici il movente che ha spinto l'imputato ad agire. Escluso, di conseguenza, il dolo persecutorio.

Impossibile, e illogico, catalogare come stalker il soggetto che pressa in tutti i modi l’amica per aiutarla a smetterla con la droga. Confermata così l’assoluzione nei confronti di un uomo, prima arrestato e poi finito sotto processo e condannato in primo grado per avere cercato di aiutare l’ex compagna a seguirne l’esempio e a liberarsi dalla tossicodipendenza Cassazione, sentenza n. 30740/20, sez. V Penale, depositata oggi . Sotto accusa un uomo, che viene arrestato e finisce sotto processo per il presunto stalking nei confronti dell’ex compagna . In primo grado i giudici lo ritengono colpevole, una volta ricostruita la vicenda. In appello, invece, i giudici pongono in evidenza il movente che ha spinto l’imputato ad agire e a pressare l’ex compagna, cioè aiutare quest’ultima a smetterla con la droga, e ritengono quindi illogico parlare di atti persecutori . A portare il caso in Cassazione è l'ex compagna, che contesta la decisione pronunciata dalla Corte d’appello. A questo proposito, il suo legale evidenzia che anche in secondo grado il narrato della donna è stato ritenuto pienamente attendibile ma, tuttavia, è stata esclusa la rilevanza penale della condotta tenuta dall’imputato. Ciò alla luce della ricostruzione del movente delle azioni compiute dall’uomo, movente che, però, non va confuso , secondo il legale, con l’elemento psicologico del reato . Dal Palazzaccio ribattono però confermando la solidità del ragionamento compiuto dai giudici d’appello. Legittima, in sostanza, l’assoluzione dell’uomo, poiché poggiata sulla considerazione tratta dal compendio probatorio che, nel periodo temporale in contestazione anno 2010 , successivo alla fine della pregressa relazione sentimentale dal 2008, quando si era instaurato un rapporto di natura solo amicale , la donna era tossicodipendente e l’ex compagno, a sua volta affrancatosi da quella stessa condizione, era animato dal desiderio di volere aiutare a tutti i costi l’amica a venirne fuori . Rilevante anche la versione dei fatti riferita dal padre dell’uomo e confortata anche dall’ analisi degli sms inviati dalla donna all’ex compagno fino al giorno prima dell’arresto dell’uomo , messaggi dai quali si evince che la donna continuava a mantenere un legame affettivo con l’ex compagno, sul cui appoggio confidava . Evidente, quindi, concludono dalla Cassazione, la mancanza del dolo persecutorio nei comportamenti dell’uomo. Peraltro, non è stato neanche riscontrato l’insorgere di uno stato di reale ansia e preoccupazione nella donna.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 ottobre 4 novembre 2020, n. 30740 Presidente Zaza Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia in riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto Fa. Bu. colpevole del reato di atti persecutori ai danni di Mi. Cr., ha assolto l'imputato per l'insussistenza del fatto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile che, per il tramite del difensore, svolge un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e insussistenza, insufficienza e illogicità della motivazione. Si duole che la Corte di appello, pur avendo ritenuto il narrato della persona offesa pienamente attendibile, abbia, tuttavia, escluso la rilevanza penale della condotta dell'imputato sulla base della ricostruzione del movente, che confonde, tuttavia, con l'elemento psicologico del reato. E, attraverso un iter argomentativo illogico, perviene contraddittoriamente alla pronuncia assolutoria. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale che non consente, in linea generale, di fare leva sulla pretesa violazione, in sé, dell'art. 192 cod. proc. pen., onde radicare un ammissibile ricorso di legittimità, dovendosi ribadire che Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata tra le altre, Sez. 6 - , n. 4119 del 30/04/2019 c.c. dep. 2020 Rv. 278196 Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Rv. 229159 Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Rv. 195306 in conformità, con riferimento allo specifico aspetto della non ricorribilità per pretesa violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione operata dai giudici di merito sulla attendibilità dei testimoni di accusa, cfr. Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 271294 Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, Rv. 253567 . Né va trascurato che La specificità dell'art. 606, lett. e cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla lettera e - dello stesso articolo. E ciò, sia perché la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello e altri, Rv. 212248 Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, Rv. 274191 . 3. Così, una volta escluso che esso possa essere riconducibile alla categoria della violazione di legge, il motivo di ricorso con il quale è dedotta violazione del criterio di giudizio declinato dall'art. 192 cod. proc. pen. con riguardo alla prova, rimane incentrato su un preteso vizio di motivazione, come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. Sez. 6 n. 4119 del 30/04/2019 c.c dep. 30/01/2020 Rv. 278196 3.1. La disposizione di cui all'art. 606, comma I, lett. e , c.p.p., se letta in combinazione con l'art. 581, comma I, lett. c , c.p.p. a norma del quale è onere del ricorrente & lt 4.3. Il giudice a quo ha, invece, dato conto esaustivamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione v. per tutte Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369 e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. L'assoluzione pronunciata dalla Corte di appello è fondata, infatti, sulla considerazione - tratta dal compendio probatorio -che, nel periodo temporale in contestazione anno 2010 , successivo alla fine della pregressa relazione sentimentale dal 2008 quando si era instaurato un rapporto di natura solo amicale , la ricorrente era tossicodipendente e l'imputato, a sua volta affrancatosi da quella stessa condizione, era animato dal desiderio di volere aiutare a tutti i costi l'amica a venirne fuori. La versione dei fatti riferita dal padre dell'imputato trova, d'altro canto, conforto nell'analisi dei messaggi sms inviati dalla parte civile all'imputato, fino al giorno prima dell'arresto di questi, dai quali si evince che la donna continuava a mantenere un legame affettivo con l'imputato, sul cui appoggio confidava. Dunque, la Corte di appello, esponendo un ragionamento logicamente supportato, per un verso, non ha ravvisato, il dolo persecutorio del giovane e, dall'altro, neppure l'evento stesso del reato, non avendo riscontrato l'insorgere nella vittima di uno stato di reale ansia e preoccupazione. La valutazione della Corte di appello è coerente con consolidati principi di diritto, e non sono ravvisabili, pertanto, i dedotti vizi di motivazione, mentre la rivalutazione degli elementi fattuali in assenza di lacune e/o contraddizioni motivazionali dei giudici del merito costituisce una valutazione di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità. 5. Non può, infine, essere presa in considerazione la richiesta di liquidazione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ostandovi la espressa previsione di cui all'art. 130 bis del D.P.R. n. 115/2002, comma 1, inserito dall' art. 15, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1. dicembre 2018, n. 132, a tenore del quale Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso. 6. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. N. 196 del 2003 , art. 52 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. N. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.