Il difensore d’ufficio non può lamentare l’omessa notifica dell’atto processuale già notificato al difensore di fiducia

Le notificazioni, le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati a colui che risulta come difensore della parte, d’ufficio o di fiducia, al momento in cui se ne dispone l’inoltro, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29876/20, depositata il 28 ottobre, decidendo sul ricorso avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello di Milano confermava la condanna di prime cure del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 223 l. fall Con il ricorso in Cassazione, il difensore d’ufficio , designato a seguito di rinuncia dei difensori di fiducia, si duole per il rigetto da parte dei Giudici di merito dell’eccezione con cui lamentava di non avere ricevuto, contestualmente alla sua nomina , l’ avviso dell’udienza preliminare , già notificato ai rinuncianti difensori di fiducia. Tale error in procedendo della Corte territoriale, sempre secondo il ricorrente, condurrebbe all’invalidità di tutti gli atti processuali successivi. La S.C. ricorda che secondo il diritto vivente, l’ avviso al difensore è dovuto a chi ha tale qualità nel momento in cui l’atto è disposto dall’ufficio giudiziario e non anche a chi l’acquista successivamente ciò in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria Sez. U. n. 24630/15 . Nella giurisprudenza di legittimità si è dunque consolidato il principio secondo cui le notificazioni, le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati a colui che risulta come difensore della parte, d’ufficio o di fiducia, al momento in cui se ne dispone l’inoltro, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato v. Cass. n. 5096/14 . Deve dunque escludersi ogni dubbio sulla legittimità della motivazione del provvedimento impugnato per aver sostenuto il rigetto dell’eccezione sollevata dal difensore d’ufficio dell’imputato. In conclusione, il Collegio, rilevando d’ufficio l’intervenuta sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 settembre – 28 ottobre 2020, n. 29876 Presidente Vessichelli – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del 13 settembre 2016 emessa del Tribunale di quella stessa città, che aveva condannato C.G. per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 223 L. Fall., commesso mediante condotte di distrazione dei beni della fallita [] Srl. e di tenuta della relativa contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonché mediante operazioni dolose atte a cagionarne il fallimento. 2. Ricorre, nell’interesse dell’imputato, il difensore d’ufficio ed eccepisce, con un unico, articolato, motivo, l’error in procedendo in cui sarebbero incorsi i giudici di merito non facendo corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 97 c.p.p., commi 3 e 4. Tale violazione, sostanziatasi nell’omesso avviso al difensore di ufficio - designato a seguito della rinuncia dei difensori di fiducia dell’imputato - della data dell’udienza preliminare, celebratasi alla presenza di sostituti processuali, nominati ex art. 97 c.p.p., comma 4, e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, aveva determinato l’invalidità di tutti gli atti processuali successivi all’avviso di fissazione dell’udienza preliminare per violazione del principio di immutabilità della difesa anche d’ufficio, con conseguente lesione del diritto di difesa dell’imputato. Considerato in diritto La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Il diritto vivente ha ripetutamente affermato che l’avviso al difensore è dovuto a chi ha tale qualità nel momento in cui l’atto è disposto dall’ufficio giudiziario e non anche a chi l’acquista successivamente Sez. U, n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438 Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, 27/05/2010, Lasala, Rv. 246909 ciò in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 . Sulla scia di tali autorevoli indicazioni interpretative, in seno alla giurisprudenza di legittimità, si è, dunque, andato consolidando l’orientamento - cui il Collegio intende senz’altro dare seguito - secondo il quale Le notificazioni, le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati a colui che risulta come difensore della parte, d’ufficio o di fiducia, al momento in cui se ne dispone l’inoltro, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato Sez. 3, n. 5096 del 10/10/2013 - dep. 03/02/2014, Di Cavolo, Rv. 258839 Sez. 3, n. 20931 del 11/03/2009, P.M. in proc. Fanin, Rv. 243864 Sez. 6, n. 27059 del 27/05/2008, Skuqi, Rv. 240582 . Ineccepibile è, dunque, la motivazione che sostiene il rigetto dell’eccezione sollevata dal difensore d’ufficio dell’imputato, nella parte in cui questi ha lamentato di non avere ricevuto, contestualmente alla sua nomina, l’avviso dell’udienza preliminare, già notificato ai rinuncianti difensori di fiducia. 2. Con riferimento, poi, all’ulteriore profilo di censura, riguardante la mancata notifica al difensore di ufficio, previamente nominato ma non comparso nel corso dell’udienza preliminare, del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti dell’imputato, deve escludersi che dalla dedotta omissione sia scaturita l’invalidità degli atti processuali successivi, posto che l’art. 429 c.p.p., comma 4, prevede che il decreto che dispone il giudizio sia notificato esclusivamente all’imputato contumace nonché all’imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui all’art. 424 c.p.p., comma 1. 3. Va rilevato d’ufficio, invece, che con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma di cui alla L. Fall., art. 216, u.c., quanto alla previsione di pene accessorie di durata fissa decennale per tutti coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta, e che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 c.p Poiché la valutazione da ultimo indicata è estranea alla cognizione del giudice di legittimità, deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata, per la parte relativa, con rinvio al giudice di merito. 4. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.