La falsificazione di un assegno circolare o il suo utilizzo non costituiscono più reato

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del d.lgs. n. 7/2016, la condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, in quanto detto assegno è per sua natura non trasferibile.

Confermata dalla Corte d’appello la decisione del Tribunale di condanna per il reato di truffa e di uso di assegno circolare contraffatto , con il quale era stata acquistata un’imbarcazione, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione. Nell’esaminare i motivi sollevati dalla ricorrente, ritenute peraltro infondati, la Cassazione con sentenza n. 29789/20, depositata il 27 ottobre, ha deciso per l’annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato . Infatti, la Corte ricorda che in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del d.lgs. n. 7/2016, la condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale , integrando un mero illecito civile, atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile . In particolare, precisa la Suprema Corte, non solo la falsificazione di un assegno circolare, ma anche l’uso di un assegno circolare falso da parte di chi non abbia concorso nella falsità, deve ritenersi condotta non più prevista dalla legge come reato, in quanto non rientrante nella categoria delle falsità in scritture private previste dal nuovo art. 491 c.p., che fa riferimento soltanto al testamento olografo, alla cambiale o ad altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, quali documenti privati , equiparati agli atti pubblici, la cui falsificazione o il cui uso rimangono penalmente rilevanti .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 29 settembre – 27 ottobre2020, n. 29789 Presidente Gallo – Relatore Sgadari Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri del 28 settembre 2017 che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa capo A e di uso di assegno circolare contraffatto capo B , titolo con il quale, in concorso con altro coimputato non ricorrente, aveva acquistato una imbarcazione. 2. Ricorre per cassazione D.L.M. deducendo 1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, che la Corte di Appello avrebbe basato su una insicura individuazione fotografica della ricorrente come coautrice del reato da parte della persona offesa 2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non essendo stata indicata la pena base ed il reato più grave. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato, salve le statuizioni di cui appresso. 1.Con entrambi i motivi si deducono presunte violazioni di legge e vizi motivazionali che non avevano formato oggetto dei motivi di appello. Nell’atto di appello, infatti, non era stata posta in discussione l’identificazione dell’indagata da parte della vittima - affermandosi come ella fosse stata presente alla contrattazione truffaldina fg. 2 dell’appello - quanto, piuttosto, l’incidenza del suo contributo causale alla perpetrazione del reato e la sussistenza del dolo. Per altro verso, la ricorrente non aveva eccepito alcunché sulla legalità della determinazione della pena sotto il profilo formale - in termini comunque non costituenti alcuna nullità - lamentandosi solo della sua eccessività e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Nonostante la manifesta infondatezza dei motivi - che non è di ostacolo alla statuizione qui di seguito adottata cfr. Sez. 2, n. 48552 del 10/09/2018, Barsotti, Rv. 274241 Sez. 5, n. 8735 del 05/12/2017, dep. 2018, Belgrado, Rv. 272511 deve rilevarsi che il reato di cui all’art. 489 c.p. uso di atto falso , dopo l’abrogazione del suo comma 2, per effetto del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, quando abbia ad oggetto un assegno circolare, non è previsto dalla legge come reato, non rientrando nell’ambito della nuova formulazione dell’art. 491 c.p., che fa riferimento alle falsità prevedute dagli artt. precedenti . Deve ricordarsi, infatti, che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019, Bevilacqua, Rv. 276113 Sez. 2, n. 24165 del 2019, non massimata Massime precedenti Vedi Sezioni Unite N. 40256 del 2018 Rv. 274651 . In altre parole, non solo la falsificazione di un assegno circolare art. 485 c.p. , ma anche l’uso di un assegno circolare falso da parte di chi non abbia concorso nella falsità art. 489 c.p. , deve ritenersi condotta non più prevista dalla legge come reato, in quanto non rientrante nella categoria delle falsità in scritture private previste dal nuovo art. 491 c.p., che fa riferimento soltanto al testamento olografo, alla cambiale o ad altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, quali documenti privati , equiparati agli atti pubblici, la cui falsificazione o il cui uso rimangono penalmente rilevanti. 3. La precedente statuizione non comporta la declaratoria di prescrizione del reato di truffa, tenuto conto della inammissibilità dei motivi, mentre comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai soli fini della determinazione della pena, dal momento che dalle indicazioni delle sentenze di merito non è possibile selezionare il quantum di pena stabilito per il capo B , che occorrerà determinare ed eliminare sulla base di valutazioni sottratte al presente giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al capo B , perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per la determinazione della pena in ordine al reato di cui al capo A . Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A .