COVID-19: niente colloquio telefonico straordinario per i coniugi in custodia cautelare

Respinta la richiesta avanzata dalla donna e mirata, a suo dire, a consentire a lei e al marito di verificare il rispettivo stato di salute. Decisivo per i giudici il richiamo alle esigenze di stretta cautela processuale.

Niente colloquio telefonico straordinario per i due coniugi che, sottoposti entrambi alla custodia cautelare in carcere, chiedono di poter verificare le reciproche condizioni di salute nel pieno dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19. Decisivo per i giudici il richiamo alla loro correità, ossia al loro stato di coimputati nel medesimo procedimento penale. Cassazione, sentenza n. 29658/20, sez. II Penale, depositata il 26 ottobre . All’origine della vicenda è la richiesta avanzata dalla donna che, sottoposta alla custodia cautelare in carcere , vuole sentire telefonicamente, in piena emergenza sanitaria, il marito, anch’egli ristretto in regime di custodia cautelare. Obiettivo è, secondo la donna, darsi reciproche rassicurazioni sul rispettivo stato di salute, a fronte del terribile spauracchio rappresentato dal COVID-19. Per i giudici del Tribunale, però, l’ipotesi di un colloquio telefonico straordinario per la coppia va respinta. Ciò alla luce delle esigenze cautelari derivanti dalla correità della moglie e del marito, entrambi accusati di diversi reati aggravati dal metodo mafioso . Questa visione viene contestata dal legale della donna, il quale evidenzia nel ricorso in Cassazione che l’istanza di colloquio era finalizzata a consentire ai coniugi di sincerarsi reciprocamente delle foro condizioni di salute in regime di emergenza epidemiologica, e le esigenze cautelari avrebbero dovuto trovare un temperamento nella situazione eccezionale presente in Italia e adeguata tutela attraverso la predisposizione di strumenti di controllo . Come detto, il Tribunale ha respinto il richiamo alle esigenze di carattere familiare poste a base dell’istanza presentata dalla donna, ma, secondo il legale, non ha indicato le ragioni per cui non fossero idonei a salvaguardare le esigenze cautelari i meccanismi di controllo da parte dell’autorità giudiziaria pure indicati nell’istanza . Dalla Cassazione arriva la conferma della decisione presa dal Tribunale. Definitivo, quindi, il ‘no’ all’ipotesi del colloquio telefonico straordinario . Corretto il riferimento allo stato di coimputati nel medesimo procedimento dei coniugi tra i quali avrebbe dovuto intervenire il colloquio . Fondamentale l’esistenza di esigenze di stretta cautela processuale legate sia alla persistenza del titolo cautelare relativo a gravi reati si procede, per quanto risulta dal ‘certificato DAP’ in atti in ordine ai delitti di cui agli artt. 629, 416- bis , 1, 71 d.lgs. n. 159/2011 e 110, 512- bis c.p. sia alle esigenze di acquisizione della prova, la cui necessità di salvaguardia non viene meno per il successivo passaggio alla fase processuale, potendo riguardare tanto le prove a carico che quelle a discarico . Sacrosanto, quindi, ritenere non prioritarie le prospettate ragioni di ordine informativo poste a base dell’istanza , cioè consentire ai coniugi di confrontare le rispettive condizioni di salute in un periodo caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 luglio – 26 ottobre 2020, n. 29658 Presidente Cervadoro – Relatore Ariolli Ritenuto in fatto 1. Il difensore di Ca. Ro. ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Roma in data 6/4/2020 ha rigettato la richiesta dell'imputata, attualmente sottoposta alla custodia cautelare in carcere, ad intrattenere un colloquio telefonico straordinario con il coniuge, anch'egli ristretto in regime di custodia cautelare, in ragione delle esigenze cautelari derivanti dalla correità. Al riguardo, evidenzia come l'istanza di colloquio fosse finalizzata a consentire ai coniugi di sincerarsi reciprocamente delle loro condizioni di salute in regime di emergenza epidemiologica da COVID-19 e come le esigenze cautelari avrebbero dovuto trovare un temperamento nella situazione eccezionale prima indicata e adeguata tutela attraverso la predisposizione di strumenti di controllo. Il Tribunale, invece, mediante una motivazione del tutto generica aveva disatteso il tema relativo alla rilevanza delle esigenze di carattere familiare poste a base dell'istanza, omettendo peraltro di indicare le specifiche e motivate esigenze d'ordine processuale idonee a comprimere tale diritto, nonché le ragioni per cui non fossero idonei a salvaguardare le esigenze cautelari i meccanismi di controllo da parte dell'A.G. pure indicati nell'istanza. Ciò premesso, deducendo il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 13 Cost. e 18 O.P., nonché anche sotto il profilo dell'omessa motivazione, chiede annullarsi il provvedimento impugnato. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 1/7/2020, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stante la manifesta infondatezza dei motivi. Considerato in diritto 3. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile essendo il relativo motivo manifestamente infondato. 3.1. Premessa l'ammissibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge, in quanto la questione, relativa ai colloqui telefonici dei detenuti, incide su diritti soggettivi Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Rv 25.1419 , ritiene il Collegio che la motivazione addotta dal Tribunale a sostegno del rigetto dell'istanza del colloquio telefonico, seppur stringata, non sia apparente né assertiva e, dunque, si sottragga alla categoria del vizio di violazione di legge in questa sede denunziabile. Invero, il riferimento allo stato di coimputati nel medesimo procedimento dei soggetti tra i quali avrebbe dovuto intervenire il colloquio dà conto dell'esistenza di esigenze di stretta cautela processuale legate sia alla persistenza del titolo cautelare relativo a gravi reati si procede, per quanto risulta dal certificato DAP in atti in ordine ai delitti di cui agli artt. 629, 416-bis.1, 71 D.Lgs. n. 159/2011 e 110, 512-bis cod. pen. sia alle esigenze di acquisizione della prova, la cui necessità di salvaguardia non viene meno per il successivo passaggio alla fase processuale, potendo riguardare tanto le prove a carico che quelle a discarico sul tema vedi Sez. 3, n. 39972 del 12/6/2019, Rv. 276912 Sez. 5, n. 1958 del 26/11/2010, dep. 2011, Rv. 249093 . Con la conseguenza che le prospettate e comprensibili ragioni di ordine informativo poste a base dell'istanza consentire ai coniugi di confrontare le rispettive esigenze di salute in periodo caratterizzata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 , debbono considerarsi implicitamente disattese sul rigetto implicito di deduzioni difensive incompatibili con la decisione presa, vedi Sez. 4, n. 26600 del 13/05/2011, Rv. 250900 . 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per l'ammenda tenuto conto delle particolari ragioni sottese al ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.