Il d.l. n. 130/2020 sui divieti di accesso urbano

Il quarto decreto sicurezza in 4 anni, rimodula, ancora una volta, le disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano .

L’art. 13 d.l. n. 14/2017, convertito con modifiche dalla l. n. 48/2017, perseguiva l’altisonante obiettivo di recare ulteriori misure tese a rafforzare il contrasto al dilagare del reato - di particolare allarme sociale - di spaccio di sostanze stupefacenti nei locali e nelle scuole . Al questore era data la possibilità di disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto temporaneo, per un periodo compreso tra 1 e 5 anni, di accesso o di stazionamento nelle immediate vicinanze di specifici locali pubblici , aperti al pubblico o pubblici esercizi, o presso istituti scolastici e sedi universitarie, nei confronti di coloro che, nel corso degli ultimi 3 anni, fossero stati condannati con sentenza definitiva o confermata in appello, per lo spaccio commesso presso quegli stessi locali o esercizi. Si tratta di una misura inibitoria - ricalcata sulla falsariga del divieto di accedere alle manifestazioni sportive Daspo , previsto dall’art. 6 l. n. 401/1989 - che si potrebbe definire come Divieto di Accesso a determinati Locali Pubblici D.A.L.PU , onde prevenire il ripetersi di analoghi fenomeni di spaccio. In caso di violazione del D.A.L.PU e delle ulteriori misure a tutela della sicurezza previste , il comma 6 istituiva uno specifico illecito amministrativo, presidiato dalla sanzione pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro e dalla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno, irrogate dal prefetto. Successivamente, il d.l. n. 113/2018 n. 113, convertito con modifiche dalla l. n. 132/2018, al fine di estendere l’ambito applicativo del divieto già previsto dall’art. 13, ha inserito il nuovo art. 13- bis d.l. n. 14/2017. La previsione introduce l’ulteriore possibilità per il questore di disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto, anche per specifiche fasce orarie e per un periodo compreso tra 6 mesi e 2 anni, di accesso o di stazionamento nelle immediate vicinanze di specifici pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento , nei confronti di coloro che, nel corso degli ultimi 3 anni, fossero stati condannati con sentenza definitiva o confermata in appello, per - reati commessi nel corso di gravi disordini avvenuti presso quegli stessi locali o esercizi - delitti non colposi contro la persona e il patrimonio e delitti previsti dall’art. 73 D.P.R. 309/1990 - commessi anche in contesti diversi da esercizi pubblici o locali di pubblico trattenimento. Si tratta, anche in questo caso, di una misura inibitoria - ricalcata sempre sulla falsariga del Daspo - che si potrebbe definire come Divieto di Accesso a determinati Locali di pubblico Trattenimento D.A.L.T. , onde prevenire il ripetersi di analoghi fenomeni. Ai sensi del comma 6, la violazione del D.A.L.T. integra un delitto presidiato dalla pena della reclusione da 6 mesi a 1 anno e della multa da 5.000 a 20.000 euro. Le previsioni lasciavano adito a numerosi dubbi. - L’utilizzo della locuzione persone condannate con sentenza confermata in grado di appello, sembrava voler escludere l’ipotesi in cui la sentenza di condanna derivi, a seguito di impugnazione da parte del P.M., da una sentenza di proscioglimento in primo grado, in quanto riformata”. Diversamente ragionando, al posto della parola confermata”, si sarebbe dovuta utilizzare la parola pronunciata”. - Risultava, poi, genericamente formulato il procedimento mediante il quale il questore, nel disporre il divieto di accesso/stazionamento presso il locus commissi delicti , deve motivare le ragioni di sicurezza. - Inoltre, le norme, nel richiamare entrambe il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, non consentivano l’esatta delimitazione della singola portata applicativa. - Ancora, restavano da chiarire i confini della vicinitas , ai fini dell’estensione territoriale del divieto. Vicino, infatti, deriva da vicīnus , derivato di vicus rione, borgo, villaggio. - Infine, per quanto evidente, mentre da un lato, la violazione del divieto disposto ai sensi dell’art. 13- bis integra un delitto, dall’altro, la violazione del similare divieto di cui all’art. 13 integra un mero illecito amministrativo - a titolo di mero esercizio, si ricorda che la violazione del divieto di accesso di cui all’art. 10 comma 2 integra, invece, una contravvenzione. - Il d.l. n. 130/2020, pubblicato sulla G.U. n. 261/2020 e in vigore dal giorno dopo, tenta di risolvere i problemi citati riscrivendo alcuni commi. - Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la capacità preventiva delle misure di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento nell'attuale quadro delle attività di prevenzione in materia di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica come si legge nel preambolo del decreto , vengono modificati i citati artt. 13 e 13- bis d.l. n. 14/2017. - Sull’art. 13 . Il comma 1, integralmente sostituito, individua - con prosa lessicale alquanto faticosa - il destinatario del divieto in colui che, nell’ultimo triennio, abbia riportato anche una sola denunzia o condanna ancorché non definitiva evidente che per arrivare a una condanna, si debba passare dalla denuncia . Inoltre, il questore dovrà valutare le ragioni di sicurezza prodromiche all’adozione dell’atto sulla base degli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e degli accertamenti di polizia. . Infine, il sostituito comma 6 ripenalizza la violazione del divieto, trasformando il precedente illecito amministrativo in delitto presidiato dalla pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e della multa da 8.000 a 20.000 euro sparisce, invece, la sospensione della patente . - Sull’art. 13- bis . Il comma 1, integralmente sostituito, individua il destinatario del divieto in colui che, nell’ultimo triennio, sia stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati già previsti a eccezione dell’art. 73 D.P.R. 309/1990 - meglio formulati grazie all’utilizzo della congiunzione disgiuntiva al posto della copulativa - anche aggravati ai sensi dell’art. 604- ter c.p. per finalità di discriminazione, odio etnico, razziale o religioso , qualora dalla specifica condotta possa derivare pericolo per la sicurezza . Ai sensi del nuovo comma 1-bis il Questore può disporre il D.A.L.T. anche nei confronti di chi per gli stessi reati, abbia subito le misure precautelari dell’arresto o del fermo, purché convalidati. . Il nuovo comma 1-ter ribadisce che la misura ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso. . Dopo una serie di previsioni di drafting normativo, tese a consentire il richiamo ai nuovi commi, al comma 6 vengono sostituiti i limiti edittali della pena prevista per la violazione del divieto al fine di renderli omogenei a quelli del comma 6 dell’art. 13 reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 8.000 a 20.000 euro. . Un solo quesito resta in piedi il vago concetto di immediate vicinanze risulta integrato solo in caso di prossimità e adiacenza ai locali e istituti de quibus, o anche in caso di percorrenza della stessa strada, delle vie d’accesso, dei paraggi e dei dintorni, fino al circondario?