Ai fini della conoscenza del giudizio in appello la morte del difensore costituisce caso di forza maggiore?

Qualora non risulti in alcun modo che l’imputato abbia avuto conoscenza del decesso del suo legale di fiducia, la notificazione della citazione in appello effettuata presso il difensore d’ufficio nominato integra nullità assoluta, in quanto eseguita in violazione dell’art. 157 c.p.p

Così si esprime la Suprema Corte con la sentenza n. 28866/20, depositata il 19 ottobre. La Corte d’Appello di Torino dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata per alcuni reati a lei contestati, confermando nel resto il giudizio di penale responsabilità formulato in precedenza dal Tribunale, rideterminandone la pena. Avverso tale pronuncia, l’imputata propone ricorso per cassazione, lamentando di non essere venuta a conoscenza del giudizio di appello poiché, dopo la morte del suo difensore di fiducia , la citazione in appello era stata notificata presso il difensore d’ufficio, in violazione degli artt. 157 e 159 c.p.p La Corte di Cassazione dichiara il ricorso fondato , richiamando l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il venir meno, per causa di morte , dell’originario difensore di fiducia e domiciliatario della ricorrente, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e prima della notifica della citazione per il grado di appello, dà luogo ad un caso di forza maggiore ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p., che dispone l’applicazione delle regole di cui agli artt. 157 e 159 c.p.p. . Gli Ermellini rilevano, infatti, che non avendo l’imputata avuto modo di avere conoscenza del decesso del suo legale di fiducia, la notificazione della citazione in appello andava eseguita personalmente , conseguentemente quella effettuata presso il difensore d’ufficio nominato, in violazione dell’art. 157 c.p.p., integra nullità assoluta . Per questo motivo , la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 2 luglio – 19 ottobre 2020, n. 28866 Presidente Cervadoro – Relatore Imperiali Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. L.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che il 12/4/2016, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Mondovì del 31/12/2008, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti della predetta in relazione ai delitti a lei contestati ai capi da d ad s perché estinti uno per remissione di querela ed altri per intervenuta prescrizione, ed ha confermato nel resto in ordine ai reati di ricettazione ed altro il giudizio di penale responsabilità, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. La L. , rimessa in termini da questa Corte di Cassazione con sentenza n. 58/2018 del 19/9/2017, con unico motivo di impugnazione deduce la violazione di legge per non aver avuto conoscenza del giudizio di appello in quanto, a seguito del decesso del suo difensore di fiducia e domiciliatario, la citazione in appello le era stata notificata presso il difensore di ufficio nominato lamenta la ricorrente, pertanto, la mancata applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 157 e 159 c.p.p., richiamate dall’ultimo periodo dell’art. 161 c.p.p., comma 4 per il caso in cui l’imputato non sia stato in grado di comunicare il mutamento del domicilio eletto per caso fortuito o forza maggiore 2. Il P.G. con conclusioni scritte del 12/6/2020 ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, il venir meno, per causa di morte, dell’originario difensore di fiducia e domiciliatario della ricorrente, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e prima della notifica della citazione per il grado di appello, dà luogo ad un caso di forza maggiore Sez. 6, n. 41381 del 08/11/2011, Rv. 251067 ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, che dispone l’applicazione delle regole di cui agli artt. 157 e 159 c.p.p Non risultando in alcun modo che la L. avesse avuto conoscenza della morte del difensore domiciliatario, pertanto, la notificazione della citazione in appello andava eseguita personalmente ai sensi dell’art. 157 c.p.p. conseguentemente, la notifica effettuata presso il difensore di ufficio nominato - nel difetto di dimostrazione che quest’ultimo sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare con lui un effettivo rapporto professionale essendo stata eseguita in violazione dell’art. 157 cit. cfr. Sez. 1, n. 3954 del 06/12/2007, Rv. 238379 , integra nullità assoluta, per essere stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte ed in modo da risultare inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539 . 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Torino. Sentenza a motivazione semplificata.