Giudizio immediato: il difensore ha diritto al solo avviso della data fissata per l’udienza

La Cassazione afferma che il difensore non ha diritto alla notifica del decreto di giudizio immediato, che spetta al solo imputato. L’art. 456 c.p.p. prevede infatti che il decreto è comunicato al PM e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno 30 giorni prima della data fissata per il giudizio , mente al difensore dell’imputato spetta la sola notifica dell’avviso della data fissata per il giudizio.

Così con sentenza n. 28317/20 depositata il 12 ottobre. Nell’ambito di un giudizio a carico dell’imputato, condannato all’arresto per il reato di guida in stato d’ebbrezza, il difensore ricorre per cassazione lamentando, in particolare, la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 184 c.p.p Nell’esaminare il ricorso, la Cassazione ricorda anzitutto che in tema di procedimento per decreto , il termine a comparire per il giudizio, conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, che si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica è di 30 giorni ex art. 464, comma 1, e 456, comma 3. c.p.p Non solo, la Corte aggiunge che il difensore non ha diritto alla notifica del decreto di giudizio immediato, che spetta al solo imputato , e ciò ai sensi dell’art. 456, commi 3 e 5, c.p.p., secondo i quali il decreto è comunicato al PM e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno 30 giorni prima della data fissata per il giudizio e al difensore dell’imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3 . Nel caso in esame , la Corte rileva che è stato omesso l’avviso al difensore della data fissata per l’udienza e il difensore ha erroneamente eccepito l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio a cui non aveva diritto. Inoltre, tale vizio, seppur non eccepito, è stato poi sanato dalla sua presenza in udienza ex art. 184, comma 1, c.p.p Ciò detto, la Corte esamina infine la doglianza concernente la mancata osservanza del termine di comparizione e ribadisce il principio secondo cui in tema di giudizio immediato , l’inosservanza del termine a comparire conseguente alla tardiva notificazione del relativo decreto non è motivo di nullità . Nella fattispecie, il Tribunale aveva però provveduto al rinvio del processo per un tempo sufficiente a reintegrare di fatto i termini di comparizione incompleti. Pertanto, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 29 settembre – 12 ottobre 2020, n. 28317 Presidente Piccialli – Relatore Bruno Motivi della decisione 1. Con sentenza resa in data 15/1/2020, a seguito di giudizio immediato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena di condanna di M.G. alla pena di anni uno di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c e commi 2-bis e 2-sexies. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando i seguenti motivi di doglianza in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 . I Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 184 c.p.p II Violazione di legge ed erronea applicazione della legge processuale in relazione alla mancata declaratoria della nullità del decreto penale di condanna opposto dall’imputato, in quanto non recante l’indicazione della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 168-bis c.p.p III Violazione di legge in relazione all’art. 186 C.d.S., comma 2-bis, omessa motivazione sul motivo di appello riguardante la mancata ricorrenza dei presupposti applicativi dell’aggravante dell’avere cagionato l’imputato un sinistro stradale. 3. Si osserva, con rilievo assorbente rispetto alle ulteriori doglianze difensive, la fondatezza del primo motivo di ricorso, attinente alla erronea applicazione dell’art. 184 c.p.p Alla prima udienza del 25/3/2019, svoltasi innanzi al Giudice monocratico, l’Avv. omissis , codifensore dell’imputato unitamente all’Avv. Sandra Garagnani, quest’ultima assente, ha eccepito, nei preliminari del dibattimento, che era stata omessa nei suoi riguardi la notifica del decreto di citazione a giudizio ed ha rappresentato di essere presente al solo scopo di fare valere tale eccezione, richiedendo la rinnovazione della notifica. Il Giudice, verificato che nessuna comunicazione della udienza era stata inoltrata al difensore, ha ritenuto sanato tale vizio dalla presenza dell’Avv. Fiorillo e ha disposto il rinvio della trattazione del giudizio alla udienza del 5/4/2019, concedendo alla parte istante nuovo termine per la comparizione, ai sensi dell’art. 184 c.p.p Alla successiva udienza, il difensore, prima dell’apertura del dibattimento, ha eccepito che il termine di comparizione era inferiore ai trenta giorni previsti ex lege ed ha insistito nella richiesta di rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio. Il Giudice ha rigettato ogni istanza, richiamando l’art. 184 c.p.p., comma 2, e disponendo che si procedesse oltre. La Corte di appello, innanzi alla quale sono state replicate le eccezioni formulate in primo grado, ha ritenuto di condividere la decisione del Tribunale, osservando che non dà luogo a nullità del giudizio immediato, per assenza di previsione di legge, l’inosservanza del termine a comparire conseguente alla tardiva notificazione del relativo decreto, atteso che l’art. 456 c.p.p., comma 1, richiamando le disposizioni dell’art. 429 c.p.p., commi 1 e 2, prevede la nullità del decreto soltanto nell’ipotesi di inidonea indicazione del fatto e/o luogo, del giorno e dell’ora della comparizione vedi Cass. n. 865 del 23/09/2015, Rv. 265715, e n. 23559 del 12/05/2009, Rv. 244236 . Tutto ciò premesso, occorre rammentare come, in tema di procedimento per decreto, il termine a comparire per il giudizio, conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, che si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica, è, ai sensi dell’art. 464 c.p.p., comma 1 e art. 456 c.p.p., comma 3, di trenta giorni cfr. ex multis Sez. 4, n. 16265 del 20/03/2013, Rv. 255514 - 01 . Il difensore non ha diritto alla notifica del decreto di giudizio immediato, che spetta al solo imputato. Invero, a mente dell’art. 456 c.p.p., commi 3 e 5, Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio , al difensore dell’imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3 . Nel caso in esame è stato omesso l’avviso al difensore della data fissata per l’udienza e il difensore ha erroneamente eccepito l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio a cui non aveva diritto come si evince dalla lettura del verbale di udienza del 25/3/2019, in cui il difensore eccepisce la mancata notifica del DCG . Peraltro, il vizio riguardante l’omessa notifica dell’avviso della data di udienza risulta evidentemente sanato dalla sua presenza in udienza, In virtù dell’art. 184 c.p.p., comma 1. Rimane tuttavia ferma la mancata osservanza del termine di comparizione, la cui violazione è stata ritualmente eccepita innanzi al Giudice di primo grado tra la data della prima udienza - 25/3/2019 - e la data di rinvio - 5/4/2019 - sono decorsi 11 giorni e coltivata innanzi alla Corte di appello. La violazione del termine a comparire davanti al Tribunale determina una nullità generale di carattere intermedio, rilevabile d’ufficio ex art. 180 c.p.p. e deducibile, ex art. 182 c.p.p., comma 2, dalla parte interessata all’osservanza della norma violata, a pena di decadenza, prima dell’apertura del dibattimento. Pertanto, qualora, come nel presente caso, la parte compaia, dichiarando che la sua presenza è determinata dal solo intento di fare rilevare l’irregolarità, ha diritto, ex art. 184 c.p.p., comma 2, ad un termine a difesa che, tuttavia, nel caso di citazione a giudizio a cui deve essere equiparato l’avviso ai difensore della data di udienza, cfr. Sez. 1, n. 19046 del 27/04/2005, Rv. 231582 - 01 , deve essere tale da assicurare il godimento dei termini complessivamente stabiliti ex lege, siccome previsto dall’art. 184 c.p.p., comma 3, cfr. in argomento Sez. 5, n. 16732 del 31/01/2018, Rv. 272865 - 01 . Il richiamo operato nella sentenza impugnata alla pronuncia di questa Corte, Sez. 1, n. 865 del 23/09/2015, dep. 12/01/2016, Rv. 265715 - 01, non è del tutto conferente. In essa, sebbene si ribadisca il principio che, in tema di giudizio immediato, l’inosservanza del termine a comparire conseguente alla tardiva notificazione del relativo decreto non è motivo di nullità, si perviene al rigetto del ricorso nella considerazione che il Tribunale avesse rinviato il processo per un tempo sufficiente a reintegrare di fatto i termini di comparizione incompleti. Ad eguale soluzione si è giunti anche nell’ulteriore pronuncia di questa Corte citata in sentenza. In conclusione, deve affermarsi che il difensore avesse diritto, a seguito della tempestiva eccezione, al rispetto dei termini a comparire. Conseguentemente la sentenza impugnata e quella di primo grado vanno annullate senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Modena per nuovo giudizio, evidenziandosi ulteriormente che il reato non è estinto per prescrizione, dovendosi comunque tenere conto della sospensione della prescrizione per giorni 64 dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 , ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Modena, altro giudice.