Opposizione a decreto penale: all’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova non segue tout court l’inammissibilità dell’opposizione

Indipendentemente dalle ragioni che hanno portato il giudice a non ammettere l’imputato alla richiesta messa alla prova, egli deve compiere l’attività processuale prevista dal codice di rito conseguente all’atto di opposizione al decreto penale di condanna, ovvero, qualora non siano stati richiesti riti alternativi, l’emissione del relativo decreto di giudizio immediato ex art. 464 c.p.p

Questo l’oggetto della sentenza n. 28136/20 della Suprema Corte, depositata il 9 ottobre. Il GIP presso il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile l’opposizione a decreto penale avanzata dall’attuale ricorrente, in quanto essa non era accompagnata dalla documentazione idonea ai fini della richiesta di messa alla prova , dichiarando dunque esecutivo il decreto penale opposto. L’odierno ricorrente si rivolge alla Corte di Cassazione, poiché il GIP aveva omesso di esaminare le altre questioni giuridiche da lui sollevate nell’atto di opposizione e non aveva considerato che egli aveva espressamente reso nota la sua intenzione di opporsi al decreto penale di condanna, avanzando solo in via subalterna la richiesta di messa alla prova. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato , osservando come il ricorrente abbia nella sostanza denunciato l’ abnormità del provvedimento emesso dal Giudice, avendo egli dichiarato esecutivo un decreto penale pur avendo il ricorrente proposto atto di opposizione. La Corte rileva che in effetti il GIP ha privato l’imputato della facoltà di difendersi dall’accusa nell’ambito del contraddittorio sulla base di un provvedimento strutturalmente abnorme poiché emesso al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge. A tal proposito, gli Ermellini ribadiscono che dopo la pronuncia di inammissibilità della richiesta di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non segue automaticamente l’inammissibilità anche dell’opposizione a decreto penale. Infatti, il decreto penale di condanna, una volta oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio immediato, abbreviato o di patteggiamento del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464, comma terzo, c.p.p., è revocato ex nunc ” dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio . A seguito di tali argomentazioni, la Corte rileva che nel caso concreto, a seguito della mancata ammissione alla probation , il GIP avrebbe dovuto compiere l’attività processuale prevista dal codice di rito conseguente all’atto di opposizione, e cioè in assenza di richiesta di riti alternativi l’emissione del relativo decreto di giudizio immediato ai sensi dell’art. 464 c.p.p Non avendo il GIP adempiuto a ciò, gli Ermellini annullano la decisione impugnata senza rinvio e trasmettono gli atti all’Ufficio competente.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 settembre – 9 ottobre 2020, n. 28136 Presidente Piccialli – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 10.12.2019 il GIP del Tribunale di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale n. 1802/19 avanzata da L.C. , per non essere l’opposizione corredata dalla documentazione ai fini dell’istanza di messa alla prova, e ha, contestualmente, dichiarato esecutivo il decreto penale opposto. 2. Avverso il prefato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del L. , lamentando violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento del GIP, per avere omesso di affrontare le ulteriori questioni giuridiche sollevate nell’atto di opposizione e per non avere considerato che, in ogni caso, l’imputato aveva espresso la sua esplicita determinazione ad opporsi al decreto penale di condanna, mentre solo in via subalterna aveva avanzato istanza di messa alla prova, sicché l’eventuale inammissibilità di tale istanza non può incidere sulla ammissibilità della principale istanza di opposizione ex art. 461 c.p.p 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la qualificazione del ricorso come appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, con le precisazioni che seguono. 2. La sostanza delle censure dedotte deve essere interpretata nel senso che, con le stesse, il ricorrente abbia denunciato l’abnormità del provvedimento impugnato, nella parte in cui esso ha dichiarato esecutivo il decreto penale, nonostante l’imputato avesse proposto rituale atto di opposizione. 3. In effetti, con il provvedimento impugnato il GIP ha privato l’imputato, che si era opposto al decreto penale, della possibilità di difendersi dall’accusa nel contraddittorio processuale e ciò sulla scorta di un provvedimento giudiziale strutturalmente abnorme in quanto emesso completamente al di fuori dei casi consentiti dal codice di rito. È infatti pacifico in giurisprudenza che all’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non possa conseguire, tout court, l’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale, come sembra implicare il provvedimento censurato. Ed invero, la ritenuta inammissibilità della richiesta di messa alla prova, non determina ex se l’inammissibilità della opposizione a decreto penale di condanna cfr. Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 27527301 Sez. 4, n. 25875 del 27/03/2019, Di Siro, n. m. . Si è infatti ripetutamente affermato che il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio immediato, abbreviato o di patteggiamento del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464 c.p.p., comma 3, è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 25964801 . In coerenza con tale ambito ricostruttivo, si è in particolare considerato che il mancato accoglimento - per qualsiasi causa - della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Furlan, Rv. 24535601 si veda anche Sez. 5, Sentenza n. 6369 del 18/10/2013 - dep. 2014, Rv. 258866, ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il GIP aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione . 4. Ne deriva che, a seguito della mancata ammissione alla probation, ed indipendentemente dalle ragioni di tale mancata ammissione, nel caso che occupa il GIP, lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale, avrebbe dovuto compiere l’attività processuale, prevista dal codice di rito, conseguente all’atto di opposizione, vale a dire - in assenza di richiesta di riti alternativi - emettere il relativo decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall’art. 464 c.p.p. cfr. Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017 - dep. 2018, Cafiero, Rv. 27240901 . 5. Consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all’Ufficio GIP del Tribunale di Milano per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.