Va al Pronto Soccorso ma viene condannato per evasione: decisivi referto e codice verde

Respinta la linea difensiva, mirata a giustificare il comportamento tenuto dall’uomo richiamando il suo stato di salute. Inutile il richiamo al fatto che egli si sia recato al Pronto Soccorso per una colica renale.

Il blitz al Pronto Soccorso può non essere sufficiente per giustificare la violazione dei domiciliari. Condannato così un uomo per evasione . Decisiva per i giudici la constatazione della genericità del referto, che escludeva la necessità di cure urgenti. Inequivocabile anche il ricovero col codice verde. Cassazione, sentenza n. 28104/20, sezione VI Penale, depositata oggi . Ricostruito l’episodio, i giudici di primo grado escludono la colpevolezza dell’uomo, finito sotto processo per avere violato i domiciliari . Visione opposta, invece, quella dei giudici di secondo grado. In appello, difatti, l’uomo viene condannato per essere evaso dalla propria abitazione in cui era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari . Esclusa, in sostanza, la scriminante putativa dello stato di necessità , pur avendo l’uomo dimostrato di essere uscito di casa per recarsi al Pronto Soccorso. E proprio sul problema di salute che lo ha portato a violare i domiciliari insiste l’uomo col ricorso in Cassazione . Nello specifico egli ribadisce che a causa di una colica renale si è dovuto allontanare dalla propria abitazione per recarsi al Pronto Soccorso, come risulta dal referto medico . Per i Giudici del Palazzaccio, però, la versione fornita dall’uomo non è credibile, mentre è corretto e lineare il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. I magistrati tengono a sottolineare che legittimamente si è escluso lo stato di necessità, anche solo putativo , applicando massime di esperienza convergenti, pertinenti e non irragionevoli , ossia la genericità del referto, che indica soltanto una generica dolenzia addominale e non una patologia oggettivamente accertabile la esclusione della necessità di cure urgenti il ricovero avvenne con il codice verde , così da non giustificare il mancato preventivo avviso dell’allontanamento dall’abitazione all’autorità preposta ai controlli sul rispetto della misura . Senza dimenticare, poi, la circostanza sospetta data dal fatto che l’uomo si presentò in un ospedale – distante dieci chilometri dalla sua abitazione – senza avvisare la moglie, che, invece, lavorava nelle vicinanze, e in orario successivo al controllo presso la sua abitazione . Inutile, quindi, il richiamo difensivo al precario stato di salute, all’epoca, dell’uomo, che deve accettare la condanna definitiva per evasione .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 settembre – 8 ottobre 2020, n. 28104 Presidente Fidelbo – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 987/2019, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza n. 9111/13 del Tribunale di Napoli, ha condannato Ca. Sa. per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., per essere evaso dalla propria abitazione in cui era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di Ca., si chiede l'annullamento della sentenza a violazione degli artt. 385, 54 e 59, comma 4, cod. pen., per avere disconosciuto la scriminante putativa dello stato di necessità di cui all'art. 59, comma 4, cod. pen. nonostante che Ca. dovette allontanarsi dalla propria abitazione a causa di una colica renale che lo costrinse a recarsi al pronto soccorso come risulta dal referto medico b vizio di motivazione circa la determinazione della pena non nel minimo edittale, al contrario di quanto richiesto dall'appellante per il caso di conferma della condanna. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha escluso lo stato di necessità anche solo putativo applicando massime di esperienza convergenti, pertinenti e non irragionevoli la genericità del referto, che indica soltanto una generica dolenzia addominale e non una patologia oggettivamente accertabile la esclusione della necessità di cure urgenti il ricovero avvenne con il codice verde così da non giustificare il mancato preventivo avviso dell'allontanamento dall'abitazione all'autorità preposta a controllo su rispetto della misura la circostanza sospetta data dal fatto che l'imputato si presentò in un ospedale - distante 10 chilometri dalla sua abitazione senza avviare la moglie che, invece, lavorava nei pressi - in orario successivo al controllo presso la sua abitazione. Il ricorso reitera le prospettazioni difensive concernenti lo stato di salute senza confrontarsi con le argomentazioni che reggono la sentenza. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Deve registrarsi, infatti, che all'imputato è stato inflitto il minimo edittale della pena, all'esito del bilanciamento fra la recidiva reiterata e specifica e le circostanze attenuanti generiche concesse per la breve durata dell'allontanamento e che la richiesta di applicazione della pena nel minimo edittale è priva di argomentazioni a sostegno. 3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso che comporta ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.