Chi porta a spasso il cane risponde dei danni da questo arrecati

Confermata la condanna del proprietario, ritenuto colpevole per le lesioni provocate dal suo cane a una passante. Logico, secondo i Giudici, identificarlo come il proprietario, essendo stato visto portare a spasso il quadrupede quotidianamente.

Onori e oneri per gli amanti degli animali. Oneri che includono non solo l’assistenza all’animale ma anche l’impegno a garantire che esso non metta in pericolo l’incolumità di altri soggetti o di altri animali. Così, basta portare a spasso un cane, con tanto di guinzaglio, per essere ritenuto responsabile dell’aggressione compiuta dal quadrupede nei confronti di una persona. Cassazione, sentenza n. 27876/20, sezione IV Penale, depositata oggi . A finire sotto processo è un uomo, a seguito dell’aggressione compiuta da quello che è stato identificato come il suo cane nei confronti di una passante. Nello specifico si imputa al proprietario di aver contravvenuto agli obblighi di custodia del quadrupede di razza labrador che si avventava contro una donna, facendola cadere a terra e provocandole lesioni personali . A certificare la gravità dell’episodio il fatto che la passante sia stata ricoverata in Pronto Soccorso, con prognosi riservata, quindi trasferita presso l’ospedale e infine dimessa dopo dieci giorni di degenza. Per il Giudice di Pace, prima, e per i Giudici del Tribunale, poi, non vi sono dubbi sulla colpevolezza del proprietario, punito per il reato di lesioni colpose ai danni della passante e obbligato anche a versarle un adeguato risarcimento. Col ricorso in Cassazione il proprietario prova – inutilmente, però – a mettere in discussione la condanna. In particolare, egli sostiene non vi siano sufficienti elementi probatori di fatto e di diritto che possano giustificare una declaratoria di responsabilità , e desume che, quindi, in Tribunale si è ritenuto illogicamente che l’animale appartenesse a lui e alla sua famiglia e che a lui toccasse la conseguente posizione di garanzia , con annesso obbligo di custodia , rispetto alla condotta dell’animale. Queste obiezioni non convincono i Magistrati della Cassazione, i quali, invece, ritengono corretta l’ottica adottata dai Giudici di merito. In sostanza, razionalmente la proprietà del cane da parte del ricorrente è stata desunta dalla circostanza, riferita dai testimoni, che lui era solito quotidianamente il cane al guinzaglio . Ciò basta come dimostrazione della relazione di affezione e possesso dell’animale , relazione da cui, osservano i Giudici, deriva l’obbligo di non lasciare libero l’animale o comunque di custodirlo con le debite cautele per evitare aggressioni ad altre persone . Da confermare, quindi, la condanna del ricorrente, evidentemente responsabile, in qualità di soggetto proprietario del cane , per la condotta aggressiva tenuta dal quadrupede.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 30 settembre – 7 ottobre 2020, numero 27876 Presidente Fumu – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Patti ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Patti del 23.05.2019 che ha accertato la responsabilità di Anumero Bo. per il reato di lesioni colpose ai danni di Si. Lu., condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. Si imputa al Bo. di aver contravvenuto agli obblighi di custodia del suo cane di razza labrador il quale si avventava contro Si. Lucia facendola cadere a terra e provocandole lesioni personali per le quali veniva ricoverata in Pronto soccorso, con prognosi riservata, quindi trasferita presso l'Ospedale G Martino di Messina, da dove veniva dimessa il 1.08.2013. Fatto avvenuto in Patti II 22.07.2012. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi, di seguito sinteticamente illustrati. I Lamenta che i giudici di merito abbiano omesso di indicare, con la dovuta completezza, gli elementi probatori di fatto e di diritto che possano giustificare una declaratoria di responsabilità, incorrendo la sentenza nel vizio di manifesta illogicità il Tribunale ha ritenuto, illogicamente, che l'animale appartenesse alla famiglia Bo. e che conseguentemente in capo all'imputato vi fosse la posizione di garanzia e in specie l'obbligo di custodia. II Lamenta violazione di legge in relazione alla costituzione di parte civile in violazione dell'art. 78 cod.proc.penumero in quanto la procura è stata rilasciata in calce alla querela da cui si ricava la sola nomina del difensore di fiducia. III violazione di legge perché la parte civile, nelle more del processo penale, ha notificato all'imputato l'istanza di negoziazione assistita così ponendo in essere il primo atto propedeutico all'azione civile, cui doveva conseguire la revoca della costituzione della parte civile. 3. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Le sentenze di merito trattasi di doppia conforme motivano adeguatamente, sulla base del compendio probatorio, la responsabilità del prevenuto, trattandosi del soggetto proprietario del cane, tenuto pertanto all'obbligo di non lasciarlo libero e di custodirlo con le debite cautele. La proprietà del cane è stata razionalmente desunta dalla circostanza riferita univocamente dai testi escussi che il Bo. era solito portare quotidianamente il cane al guinzaglio fol 3 a dimostrazione della relazione di affezione e possesso dell'animale da cui deriva l'obbligo di non lasciare libero l'animale o comunque di custodirlo con le debite cautele per evitare aggressioni a terzi. 4. Assolutamente generico, oltre che manifestamente infondato, il secondo motivo attinenti alla costituzione della parte civile 4.1. Va premesso che trattandosi di un vizio in procedendo, le attribuzioni di questa Corte comportano un diretto accesso agli atti del processo, essendo questo giudice, ancorché di legittimità, dotato di competenza giurisdizionale rispetto al fatto processuale fra le tante, in tal senso, cfr. Corte di cassazione, Sezione I penale, 21 febbraio 2013, numero 8521 . Nel caso di specie, risulta che la procura speciale, è stata espressamente conferita dalla parte offesa presente all'udienza del 5.1.2015 che in quella sede nominava il difensore di fiducia e faceva proprio l'atto di costituzione di parte civile sottoscritto dal difensore. Va richiamata sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'assenza di legittimazione all'esercizio dell'anione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente SezA, numero 24455 del 22/04/2015 Ud. dep. 08/06/2015 Rv. 263732 - 01 . 5. Parimenti è manifestamente infondato oltre che generico e non autosufficiente il terzo motivo relativo alla revoca della costituzione di parte civile che si vorrebbe connessa all'avvio della procedura di negoziazione assistita da parte della danneggiata, considerato che la revoca prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, trova applicazione solo quando sussiste una compiuta coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi ex plurimis Sez. 4, numero 21588 del 23/03/2007 Ud. dep. 01/06/200 Rv. 236722 - 01 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.