Le condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile non costituiscono un unico reato

Nuovo principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, la quale afferma che le condotte criminose di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile sono distinte e autonome, potendo, dunque, concorrere tra loro.

Questo il principio di diritto contenuto nella sentenza n. 27598/20, depositata il 6 ottobre. La Corte d’Appello di Venezia confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Verona, che aveva condannato l’imputato per i reati, unificati con continuazione , di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile . Contro tale pronuncia, l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge relativamente alla ritenuta continuazione interna tra le condotte ascritte, non avendo la Corte ritenuto la configurazione di un unico reato, bensì di una pluralità di reati in concorso. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso infondato , in applicazione di un orientamento giurisprudenziale che individua nelle condotte oggetto dell’art. 600- bis c.p. induzione, favoreggiamento e sfruttamento fattispecie distinte di reati, in quanto costituite da elementi materiali diversi in relazione alla condotta e all’evento. A tal proposito, gli Ermellini richiamano l’art. 19 della Convenzione di Lanzarote, che chiede la configurazione quale reato delle condotte consistenti nel reclutamento, costrizione o sfruttamento per la prostituzione di un minore inevitabilmente, anche l’art. 600- bis c.p. individua tre condotte distinte ed autonome , con altrettanti effetti concreti, nonostante la formulazione di un’unica norma. Per tali ragioni, la Corte di Cassazione, rigetta il ricorso, affermando il seguente principio di diritto Le condotte criminose di induzione , favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l’art. 600- bis , comma primo, c.p., - anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 172/2012 – è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento. Fattispecie di induzione di una minore alla prostituzione, di favoreggiamento e di sfruttamento dell’attività di quest’ultima, nella quale la Corte ha escluso che fosse ravvisabile un unico delitto commesso con diversificate modalità .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 settembre – 6 ottobre 2020, n. 27598 Presidente Di Nicola – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Con sentenza della Corte di appello di Venezia del 7 febbraio 2019 è stata confermata la decisione del Tribunale di Verona del 12 luglio 2016 che aveva condannato L.M.A. alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa relativamente ai reati, unificati con la continuazione, di cui all’art. 600 bis c.p., poiché induceva alla prostituzione la minore S.C.M. nata il omissis costringendola a prostituirsi per strada dopo averla abbigliata e truccata all’uopo e, condotta in un luogo da lei sconosciuto, minacciandola di lasciarla lì da sola, dicendole che doveva pagare il prezzo dell’affitto della casa dove era ospitata la induceva poi in seguito a continuare nel meretricio minacciandola, in caso contrario di rivelare a parenti ed amici il fatto che si era prostituita e di farla bersaglio di pratiche di malocchio favoriva la sua attività di meretricio fornendole abbigliamento, trucco e preservativi nonché procacciandole i clienti sfruttava la sua attività facendosi consegnare ogni sera la metà di quanto guadagnato sulla strada. Commesso dal mese di omissis . 2. L’imputata ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Violazione di legge art. 600 bis c.p. , per la ritenuta continuazione interna tra le condotte contestate. È stata ritenuta dalla sentenza impugnata la continuazione interna tra le condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione della parte offesa, minorenne. Per un orientamento della giurisprudenza della Cassazione le condotte previste dalla norma art. 600 bis, c.p. individuano non più reati, ma solo varie modalità della condotta nella commissione di un unico reato Cassazione n. 43414/2010 . Infatti, la norma prevede la stessa pena per ciascuna condotta favoreggiamento, induzione o sfruttamento , la lesione unitaria del medesimo bene giuridico, la reciproca integrazione delle condotte concepite come espressione di un disvalore unitario, l’eccezionale durezza della pena nell’ipotesi di plurimi reati. La Corte di appello avrebbe dovuto, quindi, ritenere configurato un unico reato e non una pluralità di reati in concorso. Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, condivisa da questo collegio, che individua nelle condotte descritte dall’art. 600 bis c.p. induzione, favoreggiamento e sfruttamento più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l’art. 600 bis c.p., comma 1, è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento. Fattispecie di tentata induzione di una minore alla prostituzione e di tentato sfruttamento dell’attività di quest’ultima, nella quale la Corte ha escluso che fosse ravvisabile un unico delitto commesso con diversificate modalità Sez. 3, n. 21335 del 15/04/2010 - dep. 04/06/2010, L., Rv. 24763201 vedi anche Sez. 3, n. 19539 del 24/02/2015 - dep. 12/05/2015, S e altro, Rv. 26356301 in modo difforme, Sez. 3, n. 43414 del 28/10/2010 - dep. 07/12/2010, M e altro, Rv. 24867501 . La L. n. 75 del 1958 puniva chi induceva alla prostituzione una minore con pena raddoppiata art. 4, n. 2 e chi favoreggiava e/o sfruttava la prostituzione di un soggetto maggiore o minore, L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8 . Con l’introduzione dell’art. 600 bis c.p., non possono certo mettersi in discussione gli arresti giurisprudenziali sul concorso di reati induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione formatisi sulla Legge del 1958. L’art. 19 della convenzione di Lanzarote ratificata dalla L. n. 172 del 2012 chiede, del resto, di configurare quale reato le condotte consistenti in reclutare, costringere o sfruttare un minore per la sua prostituzione. La riforma dell’art. 600 bis c.p. con la L. 1 ottobre 2012, art. 4, comma 1, lett. g ha individuato per i minori - tre condotte completamente autonome e distinte, con altrettanti effetti concreti eventi reclutamento o induzione alla prostituzione n. 1 favoreggiamento, controllo o gestione della prostituzione n. 2 sfruttamento della prostituzione minorile n. 2 . Conseguentemente, anche nel novellato art. 600 bis c.p., nonostante la previsione in una sola norma di diverse condotte - in precedenza ben distinte nella L. n. 75 del 1958 -, si è in presenza non di un solo reato, ma di più fattispecie le quali possono concorrere avendo ciascuna un’obiettività giuridica diversa e costituite da elementi materiali differenti con distinte condotte ed eventi per ogni fattispecie. Può, quindi, esprimersi il seguente principio di diritto Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l’art. 600 bis c.p., comma 1, - anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 172 del 2012 - è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento. Fattispecie di induzione di una minore alla prostituzione, di favoreggiamento e di sfruttamento dell’attività di quest’ultima, nella quale la Corte ha escluso che fosse ravvisabile un unico delitto commesso con diversificate modalità . Il ricorso deve pertanto rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.