Inoppugnabili in sede di riesame il decreto di sequestro preventivo disposto dal PM e la successiva convalida del GIP

Oggetto esclusivo di riesame è il decreto di sequestro emesso dal giudice, il quale è l’unico atto che legittima l’adozione di una misura cautelare. Contro tutti gli altri provvedimenti di sequestro preventivo dovrebbe, infatti, proporsi appello ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p

Così si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 27542/20, depositata il 5 ottobre. Il Tribunale di Venezia, in sede di riesame , accoglieva la richiesta di riesame avanzata dall’indagato, annullando il decreto di convalida di sequestro e di sequestro preventivo di un furgone, operato d’urgenza dalla Polizia giudiziaria, emesso dal GIP per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. A, d.lgs. n. 152/2006. La Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che il Tribunale avesse annullato anche il sequestro preventivo emesso dal GIP su richiesta del Pubblico Ministero, la quale era contenuta nella stessa richiesta di convalida ma costituisce istanza autonoma . La Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso sopra delineato, sottolineando in via preliminare che tanto la richiesta di convalida quanto la convalida non sono atti impugnabili in sede di riesame, essendo essi sostituiti definitivamente dal sequestro preventivo poi disposto dal GIP . L’unico oggetto del riesame, infatti, è il decreto di sequestro emesso dal giudice, in quanto è l’unico legittimante la misura cautelare. Come sottolinea anche la giurisprudenza, L’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321, comma terzo bis , c.p.p., convalida il sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal P.M. è inoppugnabile , e la stessa sorte spetta anche al decreto di sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal Pubblico Ministero, non essendo esso ricompreso nell’elenco ex art. 322- bis c.p.p. per via del suo carattere provvisorio . Gli Ermellini, inoltre, affermano che i due atti sono autonomi tra loro, di conseguenza qualora fosse nulla la convalida ovvero il sequestro preventivo d’urgenza della Polizia giudiziaria non per forza lo sarebbe anche il successivo e distinto provvedimento di sequestro preventivo del GIP. Tuttavia, la Corte rileva che avverso tutti i provvedimenti di sequestro preventivo non soggetti a riesame è possibile proporre appello ex art. 322- bis c.p.p., il quale opera come norma di chiusura. Avendo il Giudice disatteso i principi esposti, la Suprema Corte annulla la decisione impugnata limitatamente al provvedimento di sequestro preventivo e rinvia gli atti all’Autorità competente per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 settembre – 5 ottobre 2020, n. 27542 Presidente Izzo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, con ordinanza del 20 novembre 2019, in accoglimento della richiesta di riesame dell’indagato D.D. annullava il decreto di convalida di sequestro e di sequestro preventivo di un furgone marca Leomar Rodeo Targato , operato d’urgenza dalla P.G. emesso in data 2 novembre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia relativamente al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. A, reato accertato il omissis . 2. Ricorre in cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Violazione di legge art. 321, 181, 182 e 183, c.p.p., art. 64 disp. att. c.p.p., commi 3 e 4 e D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 212, 256 e 259 . Il Tribunale ha ritenuto tardiva la richiesta di convalida del P.M. in quanto inoltrata a mezzo PEC il 31 ottobre 2019, ore 17,16, ma da ritenersi pervenuta solo il 2 novembre 2019 alle 7, 53 al momento della stampa della PEC da parte della cancelleria del Giudice. Oltre che per PEC la richiesta, comunque, è stata effettuata anche a mezzo FAX, e lo stesso G.I.P. dava atto nel provvedimento dell’arrivo della richiesta di convalida in data 31 ottobre 2019 alle ore 17,10 nei termini di legge . L’assenza di un presidio di cancelleria per i giorni festivi non può essere causa di inammissibilità di un’istanza del P.M. regolarmente proposta nei termini di legge. Inoltre, il Tribunale del riesame ha annullato anche il sequestro preventivo emesso dal G.I.P. su richiesta del P.M., contenuta nella stessa richiesta di convalida ma costituente, comunque, un’istanza a parte, autonoma. La richiesta di sequestro preventivo non è soggetta ad alcun termine. Nessuna disamina sui presupposti del sequestro preventivo è stata compiuta dal Tribunale del riesame che si è limitato a rilevare la questione del termine per la presentazione dell’istanza di convalida avvenuta con PEC e con Fax . Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve annullarsi con rinvio al Tribunale del riesame per l’esame nel merito del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia su richiesta del P.M. Deve premettersi che sia la richiesta di convalida che la convalida non sono atti impugnabili in sede di riesame essendo gli stessi completamente sostituiti in via definitiva dal sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari Nel giudizio di riesame del sequestro preventivo eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria non sono proponibili le questioni relative all’avvenuta convalida, dato che oggetto esclusivo del riesame è il decreto di sequestro emesso dal giudice, che è l’unico provvedimento che legittima la misura cautelare Sez. 3, n. 11671 del 03/02/2011 - dep. 23/03/2011, Fioretti, Rv. 24991901 . Infatti, L’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, convalida il sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal P.M. è inoppugnabile Sez. U, n. 21334 del 31/05/2005 - dep. 07/06/2005, Napolitano, Rv. 23105501 vedi anche Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019 - dep. 16/12/2019, IACOMELLI PAOLO, Rv. 27778401 In tema di misure cautelari reali, non sono impugnabili nè il decreto di sequestro preventivo, disposto in via d’urgenza dal pubblico ministero, nè l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3-bis, ne dispone la convalida. - In motivazione la Corte ha osservato che il decreto del pubblico ministero non è ricompreso nell’elencazione di cui all’art. 322-bis c.p.p. ed ha carattere provvisorio, essendo destinato ad un’automatica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo positivo, ad essere sostituito per effetto dell’autonomo decreto di sequestro giudiziale che il giudice emette dopo l’ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato - inoltre Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014 - dep. 06/02/2014, Brancalente, Rv. 25893601 . L’unico provvedimento che legittima la misura cautelare, nelle ipotesi di sequestro preventivo eseguito d’urgenza dalla Polizia giudiziaria, è il sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari, e solo questo titolo può essere oggetto del riesame vedi Sez. 3, n. 11671 del 03/02/2011 - dep. 23/03/2011, Fioretti, Rv. 24991901 . I due atti il sequestro preventivo della Polizia giudiziaria con la successiva convalida - e il sequestro preventivo del Giudice delle indagini preliminari, successivo sono distinti e non interferiscono tra loro, ovvero se fosse nulla la convalida o il sequestro preventivo d’urgenza della Polizia giudiziaria ciò non inficerebbe il successivo e autonomo provvedimento di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari L’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p. opera anche con riferimento al sequestro preventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria, e la sua violazione determina la nullità di questo atto e del relativo provvedimento di convalida, ma non anche del distinto e successivo decreto con cui il giudice dispone l’applicazione della misura Sez. 3, n. 40361 del 11/03/2014 -dep. 30/09/2014, Montagno Bozzone, Rv. 26135801 in senso contrario, solo per la insussistenza dell’obbligo di avviso, vedi Sez. U, n. 15453 del 29/01/2016 - dep. 13/04/2016, Giudici, Rv. 26633501 . 3. 1. Del resto, contro tutti i provvedimenti di sequestro preventivo non soggetti al riesame ex art. 322 c.p.p. come sono la convalida del sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla Polizia giudiziaria dovrebbe proporsi appello ai sensi dell’art. 322 bis del c.p.p. Il sequestro preventivo operato in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria segue la disciplina dell’art. 321 c.p.p., commi 3 bis e 3 3 ter. Esso va, perciò, notificato entro quarantotto ore dalla notificazione. Se il giudice non lo convalida entro dieci giorni, il sequestro perde efficacia. La tutela apprestata dall’ordinamento contro il sequestro preventivo di P.G. così decaduto non è offerta dall’art. 321 c.p.p., comma 3, che prevede la revoca, la quale attiene al venir meno delle esigenze cautelari, non alla perenzione del sequestro o alla sua illegittimità per mancanza del fumus delicti, bensì dall’art. 322 bis c.p.p. che, quale norma di chiusura, consente l’appello contro tutti i provvedimenti in materia di sequestro preventivo, non soggetti al riesame ex art. 322 c.p.p. Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato senza rinvio l’ordinanza con cui il tribunale, anziché qualificare come appello la richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5 e decidere nel merito, ne aveva dichiarato l’inammissibilità, sul rilievo che essa era diretta contro un provvedimento della P.G., anziché del giudice Sez. 3, n. 2639 del 03/12/1993 - dep. 28/03/1994, Sacco, Rv. 19758801 . Il termine delle 48 ore conseguentemente non viene in rilievo vedi sul punto Sez. 3, n. 1605 del 09/07/1993 - dep. 14/08/1993, De Giovanni, Rv. 19465401, per l’assoluta irrilevanza lo stesso risulta irrilevante, in quanto il Giudice per le indagini preliminari aveva comunque emesso autonomo provvedimento di sequestro preventivo, sul quale il Tribunale del riesame ha omesso ogni pronuncia o analisi ha solo ritenuto, errando, il sequestro preventivo automaticamente invalido, per il mancato rispetto del termine delle 48 ore da parte del P.M. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al provvedimento di sequestro preventivo e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell’art. 324 c.p.p., comma 5.