Cessione di una singola dose di droga: legittimo l’arresto

Smentita la valutazione compiuta dal GIP, che non aveva convalidato l’operato delle forze dell’ordine. Irrilevanti, secondo i Giudici, il quantitativo minimo della sostanza ceduta e la esiguità della somma detenuta, poiché il fatto è stato realizzato in concorso con un altro soggetto non identificato. Presumibile l’inserimento nel commercio al dettaglio della droga.

La cessione di una singola dose di droga – cocaina, per la precisione – può essere elemento sufficiente per dare legittimità all’arresto operato dalle forze dell’ordine. Rilevante anche il fatto che la persona fermata abbia agito d’intesa con un altro soggetto, però non identificato. Cassazione, sentenza numero 27253, sezione quarta penale, depositata il 1° ottobre Colto sul fatto un uomo, sorpreso a cedere una dose di cocaina , per un quantitativo pari a 0,6 grammi, e prontamente arrestato dalle forze dell’ordine. A sorpresa, però, il Gip non convalida l’arresto facoltativo , escludendo la gravità dell’offesa e la pericolosità della persona e ponendo in evidenza che la condotta consiste nella cessione di una sola dose di sostanza stupefacente , sebbene di droga pesante e che l’autore del reato non può valutarsi socialmente pericoloso, in assenza di pregresse esperienze criminali, per il solo fatto di essere senza fissa dimora e disoccupato . A contestare duramente tale visione è la Procura, che propone ricorso in Cassazione, sostenendo la tesi della legittimità dell’arresto. Nessun dubbio sulla ricostruzione dell’episodio, e nessun dubbio, quindi, sul fatto che l’uomo sia stato colto in flagranza di reato , cioè mentre compiva la cessione di 0,63 grammi di cocaina . Secondo la Procura dal provvedimento del pubblico ministero di presentazione dell’arrestato per la convalida e per il giudizio direttissimo e dal verbale di arresto e dagli atti complementari emergono i presupposti dell’arresto facoltativo, sia sotto il profilo della gravità del fatto sia sotto quello della pericolosità dell’arrestato . In questa ottica viene evidenziata soprattutto la realizzazione della condotta in concorso con altro soggetto non identificato , con cui l’acquirente era in contatto telefonico secondo la Procura, da tale circostanza è possibile desumere l’inserimento dell’arrestato in una catena di distribuzione della droga . Dalla Cassazione tengono a ribadire, in premessa, che in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza , ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità . E va anche ricordato, aggiungono dalla Cassazione, che in tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida deve operare il controllo sull’esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, senza esorbitare da una verifica di ragionevolezza in ordine all’operato della polizia giudiziaria alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell’apprezzamento dei medesimi presupposti , e non può quindi sovrapporre una propria autonoma interpretazione di elementi oggettivi evidenziati nel verbale di arresto, né rivalutare condotte già emerse nell’immediatezza dei fatti non decisive ai fini della sussistenza della flagranza . In questa vicenda, però, il Gip ha escluso i presupposti sostanziali dell’arresto facoltativo in flagranza, consistenti nella gravità del fatto o, in alternativa, nella pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto, in base ad una autonoma interpretazione degli elementi oggettivi evidenziati negli atti, diversa da quella effettuata dalla polizia giudiziaria , e così facendo ha sostituito le sue valutazioni a quelle altrettanto ragionevoli della polizia giudiziaria, valorizzando il quantitativo minimo della sostanza ceduta e la esiguità della somma detenuta rispetto agli altri e diversi elementi valutati dagli operanti al momento dell’arresto, quali le modalità del fatto, realizzato in concorso con altri soggetti non identificati ed inseriti stabilmente nel commercio al dettaglio della droga, e la mancata giustificazione, in assenza di un’occupazione lecita, della somma detenuta, presumibilmente collegata, pertanto, allo spaccio continuativo . Tirando le somme, in questo caso è indiscutibile, secondo i giudici, la correttezza dell’operato degli agenti , e quindi si può sancire che l’arresto è stato legittimamente eseguito .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 settembre – 1° ottobre 2020, n. 27253 Presidente Piccialli – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il G.i.p. non ha convalidato l'arresto facoltativo di It. Kp. Fe., colto in fragranza del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 cessione di grami 0,63 di cocaina . 2. Il provvedimento impugnato ha escluso la sussistenza dei presupposti dell'arresto facoltativo e, cioè, la gravità dell'offesa e la pericolosità dell'arrestato, rilevando che la condotta consiste nella cessione di una sola dose di sostanza stupefacente, sebbene di droga pesante, e che l'autore del reato non può valutarsi socialmente pericoloso in assenza di pregresse esperienze criminali, per il solo fatto di essere senza fissa dimora e disoccupato. 3. Con il ricorso si è dedotta la erronea applicazione dell'art. 391, quarto comma, cod.proc.pen., emergendo dal provvedimento del P.m. di presentazione dell'arrestato per la convalida e per il giudizio direttissimo, dal verbale di arresto e dagli atti complementari i presupposti dell'arresto facoltativo, sia sotto il profilo della gravità del fatto sia sotto quello della pericolosità dell'arrestato, da valutarsi in base ad un giudizio da formularsi ex ante, tenuto conto della realizzazione della condotta in concorso con altro soggetto non identificato, con cui l'acquirente era in contatto telefonico circostanza da cui era possibile desumere l'inserimento dell'arrestato in una catena di distribuzione della droga . 4. La Procura Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento. Come correttamente premesso nel provvedimento impugnato, in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 c.c. - dep. 18/01/2016, Rv. 265885 - 01 . Occorre, però, sottolineare che, in tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida deve operare il controllo sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge senza esorbitare da una verifica di ragionevolezza in ordine all'operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei medesimi, e non può quindi sovrapporre una propria autonoma interpretazione di elementi oggettivi evidenziati nel verbale di arresto, né rivalutare condotte già emerse nell'immediatezza dei fatti non decisive ai fini della sussistenza della flagranza Sez. 6, n. 5048 del 27/11/2012 c.c. - dep. 31/01/2013, Rv. 254240 - 01 . Proprio tale precisazione comporta l'erronea applicazione nel caso di specie dell'art. 391, quarto comma, cod.proc.pen., atteso che nel provvedimento impugnato si sono esclusi i presupposti sostanziali dell'arresto facoltativo in flagranza, consistenti nella gravità del fatto o, in alternativa, nella pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto, in base ad una autonoma interpretazione degli elementi oggettivi evidenziati negli atti, diversa da quella effettuata dalla polizia giudiziaria. Difatti, il G.i.p. ha sostituito le sue valutazioni a quelle altrettanto ragionevoli della polizia giudiziaria, valorizzando il quantitativo minimo della sostanza ceduta e la esiguità della somma detenuta rispetto agli altri e diversi elementi valutati dagli operanti al momento dell'arresto, quali le modalità del fatto, realizzato in concorso con altri soggetti non identificati ed inseriti stabilmente nel commercio al dettaglio della droga, e la mancata giustificazione, in assenza di un'occupazione lecita, della somma detenuta, presumibilmente collegata, pertanto, allo spaccio continuativo. 2. In conclusione, in accoglimento del ricorso, il provvedimento va annullato senza rinvio perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Va ribadito, che l'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza va disposto con la formula senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G., mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici v., ad es., Sez. 3, n. 26207 del 12/05/2010 - dep. 09/07/2010, Rv. 247706 . P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.