Il programma di trattamento elaborato con l’U.e.p.e. può essere modificato solo con il consenso dell’imputato

In virtù dell’art. 464- quater , comma 4, c.p.p., il Giudice può integrare o modificare il programma di trattamento elaborato dall’U.e.p.e. ma solo previo consenso dell’imputato.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27249/20, depositata l’1 ottobre. Il GIP del Tribunale di Pistoia disponeva la sospensione per 6 mesi del procedimento nei confronti di un’imputata per il reato di lesioni personali stradali gravi, con messa alla prova . Contestualmente veniva prescritta l’osservanza del programma di trattamento elaborato d’intesa con l’Ufficio di esecuzione penale esterna, comprensivo dell’obbligo di risiedere presso l’indirizzo indicata dall’imputata, di non allontanarsi dal territorio della Provincia e di avviare una mediazione con la persona offesa. La pronuncia è stata impugnata dinanzi alla Cassazione dall’imputata che si duole per le modifiche apportate al programma di trattamento in assenza del proprio consenso. Richiamando l’art. 464- quater , comma 4, c.p.p., il Collegio ricorda che il Giudice può integrare o modificare il programma di trattamento elaborato dall’U.e.p.e. ma solo previo consenso dell’imputato. Nel caso di specie, il suddetto consenso non è in alcun modo desumibile, in quanto il programma scritto non prevedeva alcun obbligo di non spostarsi da un determinato territorio provinciale. La ricorrente aveva inoltre già integralmente risarcito la persona offesa. La violazione dell’art. 464- quater , comma 4, c.p.p. configura una lesione del diritto di difesa di interloquire sull’aggravamento in concreto disposto e deve dunque essere riscontrata una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c , c.p.p Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alle prescrizioni di non allontanarsi dalle Province e di iniziare un percorso di mediazione con la persona offesa.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 settembre – 1 ottobre 2020, n. 27249 Presidente Fumu – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. Il G.i.p. del Tribunale di Pistoia con ordinanza emessa il 30 maggio 2018 ha disposto la sospensione per sei mesi del procedimento nei confronti di P.L. , imputata del reato di lesioni personali stradali gravi art. 590-bis c.p., comma 1 , ipotizzato come commesso il omissis , con messa alla prova della donna, cui contestualmente si è prescritto nel dispositivo del provvedimento di osservare il programma di trattamento scritto allegato, elaborato d’intesa con l’U.e.p.e. acronimo di Ufficio di esecuzione penale esterna , di risiedere presso l’indirizzo indicato dalla stessa, di non allontanarsi dalle province di Pistoia e di Prato, salva l’insorgenza di documentate e motivate esigenze familiari, da comunicare all’U.e.p.e ed al Giudice, con affidamento all’U.e.p.e., anche in collaborazione con i Servizi sociali e con i Servizi specialistici del territorio nella parte giustificativa del provvedimento p. 1 si è anche precisato che allo svolgimento dell’attività di cui al programma, comprensiva di prestazione di lavoro di pubblica utilità, dovrà aggiungersi un percorso di mediazione con la persona offesa da concordarsi con l’Uepe . 2. Ricorre per la cassazione dell’ordinanza con atto depositato l’8 giugno 2018 atti pervenuti alla S.C. il 27 gennaio 2020 P.L. , tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denunzia violazione di legge art. 464-quater c.p.p., comma 4 , per avere l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova integrato/modificato il programma di trattamento concordato - si assume - in assenza del consenso dell’imputata. Avendo il Tribunale - sottolinea il ricorrente - disposto che l’imputata segua un percorso di mediazione con la persona offesa, da concordarsi con l’U.e.p.e., nonostante l’avvenuto integrale risarcimento del danno, e che la stessa non si allontani dal territorio della province di Prato e Pistoia per sei mesi, prescrizioni entrambe non contemplate nel programma di trattamento elaborato dall’U.e.p.e. programma allegato al ricorso, sub n. 3 , e ciò in difetto del consenso dell’imputata, si chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Si richiamano i precedenti di legittimità di Sez. 3, n. 5784 del 26/10/2017, Sez. 5, n. 7429 del 27/09/2013, G., Rv. 259993 e Sez. 5, n. 410 del 03/02/2016, Albizzi. 3. Il P.G. nella sua requisitoria scritta ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per i seguenti motivi. 2. L’art. 464-quater c.p.p., comma 4, recita Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell’art. 464-bis, comma 5 e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato . La S.C. ha già in più occasioni precisato che, atteso il tenore dell’art. 464-quater c.p.p., comma 4, è ben possibile al Giudice integrare o modificare il programma di trattamento elaborato dall’U.e.p.e. ma che tale iniziativa presuppone il previo consenso dell’imputato cfr. Sez. 5, n. 4610 del 18/12/2015, dep. 2016, Abazi Migeljano, non mass. Sez. 3, ord. n. 5784 del 26/10/2017, dep. 2018, Tortola, Rv. 272006-01, sub n. 2 del considerato in diritto e Sez. 5, n. 4761 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278306-01 sia pure in fattispecie non coincidenti, in cui era stato aggiunto un obbligo risarcitorio o restitutorio , consenso la cui esistenza nel caso di specie non si desume nè dal provvedimento impugnato nè dal verbale dell’udienza del 30 maggio 2018 il programma scritto non prevede nè l’obbligo di non spostarsi da un determinato territorio provinciale se non per giustificati motivi nè quello di seguire un percorso di mediazione con la persona offesa, prescrizioni entrambe in astratto ammissibili ma soltanto con l’accordo del destinatario delle stesse. La conseguente violazione dell’art. 464-quater c.p.p., integra non già una mera ininfluente irregolarità ma una vera e propria lesione del diritto di difesa di interloquire sull’aggravamento in concreto disposto e, dunque, una nullità generale a regime intermedio ex art. 178 c.p.p., lett. c . Si impone, ex art. 620 c.p.p., lett. l , la soluzione in dispositivo. 3. Motivazione semplificata, facendosi applicazione di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell’8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alle prescrizioni di non allontanarsi dalle province di Pistoia e di Prato e di iniziare un percorso di mediazione con la persona offesa. Motivazione semplificata.