“Truffa dello specchietto”, legittimo l’arresto un’ora dopo il raggiro

Corretto l’operato delle forze dell’ordine, intervenute appena sessanta minuti dopo il fatto e a seguito di una chiamata al 113 effettua da un familiare della vittima. Decisiva la constatazione che la persona indiziata è stata trovata in possesso della autovettura con specchietto modificato utilizzata per eseguire la truffa.

La cosiddetta truffa dello specchietto” può legittimare l’arresto, se compiuto dalle forze dell’ordine, su segnalazione della vittima del raggiro, a poca distanza di tempo dal fattaccio. Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 27229, depositata oggi . Facilmente ricostruito l’episodio alla base della vicenda giudiziaria. Un uomo ha simulato un sinistro stradale , ricorrendo alla cosiddetta truffa dello specchietto”, ed è riuscito ad estorcere alla sua vittima la somma di 100 euro. Inevitabile l’accusa per il reato di truffa aggravata . Secondo il Tribunale, però, l’arresto compiuto all’epoca del fatto dalle forze dell’ordine è da considerare illegittimo. Ciò perché non sussistevano i presupposti della quasi flagranza del reato , tenuto conto che l’arresto è intervenuto non nell’immediatezza dei fatti, bensì ad una certa distanza temporale ed in conseguenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nonché di successiva ed ulteriore attività di indagine volta alla ricerca dell’autore del fatto , spiegano i Giudici. A sostenere la tesi opposta è la Procura, che propone ricorso in Cassazione, censurando le valutazioni compiute in Tribunale e ponendo in evidenza che l’arresto è avvenuto a distanza di circa un’ora dal fatto, dopo un inseguimento e quando l’indagato era ancora in possesso di tracce del reato . Più precisamente, dopo la chiamata al 113 di un familiare della vittima, l’indagato è stato arrestato quando ancora indossava lo stesso abbigliamento descritto dalla persona offesa, alla guida della medesima autovettura utilizzata per commettere il delitto con lo specchietto appositamente modificato per simularne la rottura e, peraltro, l’indagato ha reso piena confessione in sede di interrogatorio . Per la Procura è evidente lo stato di quasi flagranza del reato e quindi è legittimo l’arresto operato dalle forze dell’ordine. Decisiva in Cassazione la ricostruzione dei fatti . Su questo fronte si è appurato che l’indagato è stato arrestato dopo appena un’ora dal fatto, sulla base di una segnalazione telefonica di un familiare della persona offesa e senza che la polizia giudiziaria avesse avuto diretta percezione del fatto . In aggiunta, il successivo intervento delle forze dell’ordine, sebbene avvenuto dopo poco tempo, non ha configurato un caso di inseguimento, nell’accezione del termine utilizzato dall’articolo 382 del Codice di procedura penale, che presuppone la diretta percezione del delitto da parte della polizia giudiziaria . Tuttavia, l’indiziato, poi reo confesso , è stato trovato, senza apprezzabile lasso temporale dal fatto, ancora in possesso di una traccia chiara ed inequivocabile del reato, costituita dal possesso di una autovettura con uno specchietto conformato in modo da poter eseguire il raggiro della specifica truffa, che era stata segnalata da un familiare della vittima , osservano i Giudici della Cassazione. Applicabile perciò, in questo caso, il principio secondo cui l’integrazione dell’ipotesi di cosiddetta quasi flagranza”, costituita dalla sorpresa dell’indiziato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, non richiede – a differenza del caso dell’ inseguimento – che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato . Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici del Tribunale, l’arresto è stato eseguito in maniera legittima dalle forze dell’ordine.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 – 30 settembre 2020, n. 27229 Presidente Diotallevi – Relatore Sgadari Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina non convalidava l'arresto di Sc. Um., indagato per il reato di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 2-bis e 61, comma 1, n. 5 cod. pen. , consistita nel simulare un sinistro stradale ottenendo dalla persona offesa la somma di 100 euro cosiddetta truffa dello specchietto . Il Tribunale riteneva che non sussistessero i presupposti della quasi flagranza del reato, tenuto conto che l'arresto sarebbe intervenuto non nell'immediatezza dei fatti, bensì ad una certa distanza temporale dagli stessi ed in conseguenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nonché di successiva ed ulteriore attività di indagine volta alla ricerca dell'autore del fatto . 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Messina, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto sussistente lo stato di quasi flagranza del reato, omettendo di tenere in considerazione che l'arresto era avvenuto a distanza di circa un'ora dal fatto, dopo un inseguimento e quando l'indagato era ancora in possesso di tracce del reato. Più in particolare, dopo la chiamata al 113 del fratello della vittima, l'indagato era stato arrestato quando ancora indossava lo stesso abbigliamento descritto dalla persona offesa, alla guida della medesima autovettura utilizzata per commettere il delitto con lo specchietto appositamente modificato per simularne la rottura. L'indagato, peraltro, aveva successivamente reso piena confessione in sede di interrogatorio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Dalla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale risulta che l'indagato era stato arrestato dopo appena un'ora dal fatto, sulla base di una segnalazione telefonica della sorella della persona offesa senza che la polizia giudiziaria avesse avuto diretta percezione del fatto. Il successivo intervento delle forze dell'ordine, pertanto, sebbene fosse avvenuto dopo poco tempo, non aveva configurato un caso di inseguimento , nell'accezione del termine utilizzato dall'art. 382 cod. proc. pen., che presuppone la diretta percezione del delitto da parte della polizia giudiziaria. Tuttavia, l'indiziato, poi reo confesso, era stato trovato, senza apprezzabile lasso temporale dal fatto, ancora in possesso di una traccia chiara ed inequivocabile del reato, costituita dal possesso di una autovettura con uno specchietto conformato in modo da poter eseguire il raggiro della specifica truffa che era stata segnalata dalla sorella della vittima. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità che il collegio condivide, in tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di cd. quasi flagranza costituita dalla sorpresa dell'indiziato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima non richiede - a differenza del caso dell'inseguimento - che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto in flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, venivano sopresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell'autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l'altro presso l'ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukigi, Rv. 271683 Massime precedenti Conformi N. 46159 del 2008 Rv. 241756, N. 7305 del 2010 Rv. 246496, N. 44041 del 2014 Rv. 262097, N. 19948 del 2017 Rv. 270317 n. 51210 del 2019, non massimata RG34482/2019 . P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimo l'arresto operato.