Valida l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio quando l’indagato si rifiuti di sottoscrivere il verbale senza motivo

La Suprema Corte richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di elezione o dichiarazione di domicilio, deve ritenersi valida l’elezione presso il difensore d’ufficio effettuata dall’indagato mediante dichiarazione riportata nel verbale che poi si rifiuti di sottoscrivere senza una specifica ragione.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26105/20, depositata il 16 settembre. La Corte d’Appello di Milano rigettava la richiesta di rescissione del giudicato avanzata dal ricorrente circa la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, parzialmente riformata dalla suddetta Corte. Dalle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello si evince che il ricorrente non aveva provato di non avere avuto conoscenza del processo senza sua colpa, avendo egli eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, nominato nel verbale di identificazione, da ciò derivando un onere a suo carico di informarsi sull’andamento del processo. Impugnata tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente denuncia, in primo luogo, la nullità dell’elezione di domicilio , considerando che il verbale di identificazione nel quale essa era contenuta non era stato da lui firmato e, in secondo luogo, il fatto che il Giudice avesse ritenuto che la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio valesse a provare l’ effettiva conoscenza del processo da parte sua. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Quanto alla prima doglianza, essa è infondata , in quanto la Corte osserva che dal verbale di identificazione ed elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio risulta che l’interessato si fosse rifiutato di firmare ma avesse accettato di ricevere copia dell’atto. Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione sostiene, infatti, che deve ritenersi valida l’elezione presso il difensore d’ufficio effettuata dall’indagato mediante dichiarazione riportata nel verbale che poi egli rifiuti di sottoscrivere senza una specifica ragione , considerando che la mancata sottoscrizione delle persone intervenute” non causa la nullità dell’atto e che da un siffatto atteggiamento non motivato non può evincersi la revoca della dichiarazione contenuta nel verbale. Circa il secondo motivo di ricorso, invece, la Suprema Corte ne dichiara la fondatezza , rilevando che le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che la mera elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’indagato non integra di per sé presupposto ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420- bis c.p.p., avendo il giudice l’onere di verificare la sussistenza di un effettivo rapporto professionale tra lui ed il legale domiciliatario. Ora, nel caso concreto, il Giudice non si è attenuto al principio delineato, conseguendone l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 luglio – 16 settembre 2020, n. 26105 Presidente Diotallevi – Relatore Sgadari Ritenuto in fatto 1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano rigettava l’istanza di rescissione del giudicato avanzata dal ricorrente in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano del 14 aprile del 2016, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 10 ottobre 2017, irrevocabile il 5 luglio 2018. Secondo la Corte di merito, il ricorrente non aveva provato.di non avere avuto conoscenza del processo senza sua colpa, avendo egli eletto domicilio presso il difensore di ufficio, avv. Eva Di Fonzo, nominatogli nel verbale di identificazione, da ciò derivando l’onere a suo carico di tenersi informato sullo sviluppo del procedimento tale difensore, peraltro, aveva partecipato regolarmente al dibattimento di primo e secondo grado senza sollevare alcuna eccezione in ordine ai profili attinenti alla notifica degli atti e alla impossibilità di comparire da parte dell’imputato , essendosi il processo celebrato in sua assenza. 2. Ricorre per cassazione l’interessato, deducendo 1 violazione di legge e nullità della elezione di domicilio, dal momento che il verbale di identificazione nel quale essa era contenuta, non era stato firmato dal ricorrente 2 violazione di legge per avere la Corte ritenuto che la mera elezione di domicilio presso un difensore di ufficio valesse a provare l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, tanto più che agli atti vi sarebbe prova dell’assenza di contatti tra l’imputato ed il suo difensore di ufficio, avendo quest’ultimo richiesto al Tribunale il pagamento della sua parcella dopo i tentativi non andati a buon fine di reperire l’imputato, provati dai documenti allegati al ricorso. Si dà atto che nell’interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi. Considerato in diritto Il ricorso merita accoglimento. 1.Non è fondato il primo motivo. Dal primo verbale di identificazione ed elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, avv. Eva Di Fonzo, risulta che il ricorrente si era rifiutato di firmare ma aveva accettato di ricevere copia dell’atto. Il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di elezione o dichiarazione di domicilio, deve ritenersi valida l’elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall’indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti di sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l’omessa sottoscrizione delle persone intervenute non è causa di nullità del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l’atteggiamento dell’interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019, Bossaid, Rv. 277827. Massime precedenti Conformi N. 24940 del 2019 Rv. 276456, N. 33956 del 2017 Rv. 270733, N. 23870 del 2013 Rv. 256288, N. 13288 del 2006 Rv. 233984, N. 3815 del 2019 Rv. 274980 . 2. È fondato il secondo motivo. Come è stato puntualmente rilevato dal Procuratore generale, sulla questione posta dal ricorrente si ha, allo stato, una informazione provvisoria della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte nel procedimento n. 23507 del 2018 promosso da PG-Corte di Appello di Genova contro I.D.M. informazione provvisoria n. 26 dell’udienza del 28.11.2019 . Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, hanno stabilito che la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis c.p.p., dovendo il giudice verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato . Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto sufficiente l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio a dimostrare la conoscenza del processo da parte del ricorrente, ricavandola anche dalla partecipazione del difensore ai gradi del giudizio di merito. Tuttavia, alla luce del principio di diritto di recente formulazione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, non risultando, dalla sola partecipazione del difensore di ufficio al processo, che costui avesse effettivamente preso contatto con il ricorrente, risultando, al contrario, l’impossibilità del difensore di reperirlo per il pagamento della parcella. Ne consegue che la Corte di merito dovrà valutare l’eventuale esistenza agli atti di ulteriori elementi dimostrativi di una effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra difensore e ricorrente utile a dimostrare l’altrettanto effettiva conoscenza del processo da parte di quest’ultimo. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.