Cessione di cocaina in cambio di denaro: il quantitativo minimo può consentire la non punibilità

Riprende vigore la tesi proposta dalla difesa, cioè quella secondo cui va esclusa la condanna per particolare tenuità del fatto. Sotto processo un uomo beccato a cedere 0,3 grammi di cocaina a una donna. Per i Giudici della Cassazione non vi sono elementi per ipotizzare uno spaccio abituale, nonostante la somma di denaro posseduta dall’uomo, risultato privo di occupazione.

Beccato dalle forze dell’ordine a cedere 0,3 grammi di cocaina per un corrispettivo di 30 euro. Per nulla scontata la condanna, poiché è plausibile, visti gli elementi probatori a disposizione, l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Cassazione, sentenza n. 25045/20, sezione III Penale, depositata oggi . Ricostruito nei dettagli l’episodio incriminato, i giudici di merito condannano l’uomo sotto processo a otto mesi di reclusione e 1.000 euro di multa , ritenendolo colpevole del delitto di cui all’articolo 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 9 ottobre 1990 per avere ceduto 0,3 grammi di cocaina a una donna per un corrispettivo di 30 euro . Il difensore contesta però la condanna e prova col ricorso in Cassazione a ridimensionare la posizione del proprio cliente. In questa ottica il legale sottolinea che ci si trova di fronte alla cessione di soli 0,30 grammi lordi di cocaina, pari a 0,124 grammi netti, inferiori ad una dose media singola , e questi avrebbero imposto, a suo dire, la verifica della reale efficacia drogante della sostanza prima di addivenire a una condanna. Allo stesso tempo, il legale sostiene anche la tesi della esclusione della punibilità , richiamando l’articolo 131- bis c.p. e ponendo in evidenza la condotta tenuta dal suo cliente. In prima battuta dalla Cassazione ribadiscono l’offensività della condotta in esame , ossia la cessione a una donna di una dose di cocaina, pari a 0,3 grammi, dietro un corrispettivo di 30 euro . Privo di fondamento, quindi, l’assunto difensivo secondo cui difetterebbe la prova della lesione del bene protetto, non essendo stato eseguito alcun accertamento sull’efficacia drogante del quantitativo di droga ceduto. E a questo proposito i magistrati evidenziano che l’imputato, per un verso, ha optato per il rito abbreviato, così accettando di esser giudicato sulla base di atti di indagine che descrivevano la cessione della cocaina nei termini suddetti, e, per altro verso, non ha introdotto – né ha subordinato la richiesta del rito a tale acquisizione – alcun elemento che consentisse anche solo di dubitare dell’effettiva natura della sostanza ceduta e della reale presenza di un principio attivo . Tuttavia, i Giudici del Palazzaccio ritengono, in seconda battuta, ancora plausibile l’ esclusione della punibilità alla luce dell’articolo 131- bis c.p Su questo fronte i giudici di Appello, a fronte del modestissimo quantitativo di sostanza ceduta , hanno richiamato il contesto non occasionale di spaccio , certificato anche dal sequestro di 510 euro contanti, nella disponibilità dell’uomo, pur privo di lecita occupazione . Tale visione è censurabile, ribattono dalla Cassazione , poiché l’unico episodio di spaccio è quello a cui hanno assistito gli uomini delle forze dell’ordine, e non vi sono elementi a sostegno del contesto non occasionale di spaccio . A questo proposito, non può certo bastare, aggiungono dal Palazzaccio, il riferimento alla somma di denaro in sequestro , elemento, questo, non sufficiente per legittimare la decisione di secondo grado e per escludere l’ipotesi della non punibilità , che ora riprende vigore e dovrà essere nuovamente presa in considerazione con attenzione dai giudici d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 luglio – 4 settembre 2020, n. 25045 Presidente Di Nicola – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17/1/2019, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 14/7/2015 dal locale Tribunale, con la quale Mo. Dr. era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannato alla pena di otto mesi di reclusione e mille Euro di multa allo stesso era contestato di aver ceduto 0,3 grammi di cocaina in corrispettivo di 30 Euro. 2. Propone ricorso per cassazione il Dr., a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi - erronea applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna pur a fronte della cessione di soli 0,30 grammi lordi di cocaina, pari a 0,124 grammi netti, inferiori ad una dose media singola quel che avrebbe imposto la verifica della reale efficacia drogante della sostanza, come sostenuto da ampia giurisprudenza di questa Corte che il ricorso richiama - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. La sentenza avrebbe negato la causa di esclusione della punibilità con argomento carente e, peraltro, con le stesse considerazioni impiegate per escludere l'inoffensività del fatto - la stessa censura, di seguito, è sollevata con riguardo alla recidiva ed al bilanciamento delle circostanze. La Corte di appello avrebbe steso una motivazione viziata quanto al riconoscimento della recidiva, in assenza di una valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, ed al bilanciamento tra questa e le circostanze attenuanti generiche, invocato nel senso della prevalenza di queste ultime sull'aggravante soggettiva - violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 133 cod. pen., vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, il cui potere discrezionale non sarebbe stato sostenuto da adeguato argomento. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4. In ordine al primo motivo, in punto di offensività della condotta, osserva il Collegio che il Dr. è stato condannato per aver ceduto a Fr. De Lu. una dose di cocaina, pari a 0,3 grammi, dietro un corrispettivo di 30 Euro condotta che neppure il ricorso contesta. Tanto premesso, non può condividersi l'assunto difensivo secondo il quale difetterebbe la prova della lesione del bene protetto, non essendo stato eseguito alcun accertamento sull'efficacia drogante della sostanza ed invero, l'imputato, per un verso, ha optato per il rito abbreviato, così accettando di esser giudicato sulla base di atti di indagine che descrivevano la cessione della cocaina nei termini suddetti per altro verso, non ha introdotto - né ha subordinato la richiesta del rito a tale acquisizione - alcun elemento che consentisse anche solo di dubitare dell'effettiva natura della sostanza ceduta e della reale presenza di un principio attivo. In senso contrario, peraltro, non può valere il richiamo a numerose sentenze di questa Corte in tema di coltivazione di piante. Premesso che il Supremo Collegio, con pronuncia del 19/12/2019, ha infine statuito che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente tanto premesso, il riferimento alla giurisprudenza di legittimità appare del tutto inconferente al caso in esame, che concerne non la coltivazione di piante stupefacenti, ma la cessione di cocaina. 5. Alle stesse conclusioni, di seguito, perviene il Collegio in punto di circostanze attenuanti generiche e di recidiva. Quanto a quest'ultima, non appare sussistere il lamentato vizio motivazionale, atteso che la sentenza ha confermato l'aggravante soggettiva con richiamo alla personalità del soggetto, identificato con una serie lunghissima di alias e stabilmente dedito ad attività criminosa in assenza di lecite fonti di reddito e con la precisazione che il reato in rubrica era stato commesso in un periodo in cui il ricorrente era sottoposto ad obblighi, ad evidenza ulteriore della sua pericolosità sociale. In ordine, poi, alla richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, questa è stata adeguatamente negata in ragione dei medesimi, gravi elementi appena richiamati, che il ricorso non contesta affatto, né assume aver inteso superare in sede di merito con argomenti non valutati dalla Corte. 6. Fondato, per contro, risulta infine il ricorso quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello, sollecitata in tal senso da un preciso motivo di gravame che evidenziava il modestissimo quantitativo di sostanza ceduta, pari a 0,3 grammi lordi, pari a 0,124 grammi netti , si è espressa in termini contrari alla luce del contesto non occasionale di spaccio nel quale la vicenda si inserirebbe, come dimostrato dal sequestro di 510 Euro contanti, nella disponibilità del ricorrente pur privo di lecita occupazione. Ebbene, questa Corte ritiene viziato un simile argomento, dovendosi al riguardo sottolineare che a come riportato nella sentenza impugnata, l'unico episodio di spaccio al quale gli operanti avevano assistito è quello poi contestato b nessun passo della pronuncia in esame né di quella - estremamente sintetica - di primo grado individua elementi a sostegno del contesto non occasionale sopra menzionato, non potendosi dunque comprendere ove il Giudice di appello abbia ricavato questo dato c difettando ogni supporto motivazionale a quanto appena riportato, il riferimento alla somma in sequestro risulta insufficiente per legittimare la conclusione alla quale la decisione è pervenuta. Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità in oggetto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.