Il terzo interessato può proporre impugnazione contro la misura di prevenzione tramite difensore munito di procura speciale

Nel procedimento di prevenzione, il difensore munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p. è legittimato a proporre appello pur se il mandato non contiene un espresso riferimento a tale potere, in quanto la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo prevista dal comma 3 della suddetta norma, è superata dell’interpretazione del mandato con esplicitazione della parte di attribuire al difensore tale potere.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23798/20, depositata l’11 agosto. La Corte d’Appello di Catania confermava il decreto con cui il giudice di prime cure aveva disposto nei confronti di un soggetto indagato per appartenenza ad associazione mafiosa la confisca di prevenzione di alcuni beni immobili, fittiziamente intestati alla moglie ed ai figli. Veniva al contempo dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta da questi ultimi per difetto di procura speciale . Durante il procedimento di primo grado infatti i terzi interessati , seppur citati e presentatisi alle udienze, non avevano nominato alcun difensore di fiducia e la procura speciale successivamente rilasciata per l’impugnazione in appello si riferiva ad una diversa misura cautelare adottata dal Tribunale. La pronuncia è stata impugnata con ricorso per cassazione. Il Collegio riepiloga la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema della modalità di costituzione in giudizio dei terzi interessati nel procedimento relativo alle misure di prevenzione, giungendo ad affermare che la partecipazione al processo del soggetto, che rientra nella disciplina di cui all’art. 100 c.p.p., è preclusa sia quando egli vi provveda personalmente, sia quando la partecipazione si realizzi a mezzo di un difensore non munito del mandato ai sensi dello stesso art. 100. È irrilevante che tale disposizione non menzioni espressamente il terzo interessato nelle misure di prevenzione tale posizione processuale appare equiparata a quelle menzionate, posto che non si tratta di un elenco tassativo cf. sentenza n. 47548/2013 , per il carattere civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento . In altre parole, la procura speciale di cui all’art. 100 c.p.p. è diversa dalla procura considerata nell’art. 122 c.p.p. non si tratta di conferimento di procura in relazione a singoli atti del procedimento, bensì di procura speciale alle liti”, limitata al procedimento che interessa . In conclusione, come si legge nella sentenza in commento, l’impugnazione è ritualmente proposta dal terzo interessato attraverso il difensore in virtù del mandato alle liti ex art. 100 c.p.p., rilasciato nelle forme di cui ai comma 1 e 2 della norma in questione, se tale potere risulta compreso nel mandato se invece l’impugnazione è direttamente proposta dal difensore, in quanto diretto protagonista del rapporto processuale al posto del terzo interessato, viene in gioco la procura speciale ex art. 122 c.p.p., che dovrà considerare espressamente l’atto da contestare, non genericamente il procedimento di riferimento, e dovrà seguire la decisione da contrastare . Conseguentemente il difensore del terzo interessato, cui sia stato conferito il mandato ex art. 100 cit., è legittimato a ogni atto del procedimento di interesse dall’assistito che non sia a costui riservato e non vi è la necessità di alcuna specificazione in tale direzione nel mandato. Dal tenore letterale della procura rilasciata dai terzi era dunque facilmente desumibile che il mandato fosse correlato all’intero procedimento di prevenzione che si articola in diverse fasi, senza influire sulla sua univocità. Per questi motivi, la Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 2 luglio – 11 agosto 2020, n. 23798 Presidente Gallo – Relatore Mantovano Ritenuto in fatto 1. La CORTE APPELLO di CATANIA, con decreto in data 10/10/2019 dep. il 21/10/2019, confermava il decreto col quale il TRIBUNALE di CATANIA - sez. misure di prevenzione con decreto dep. in data 23/06/2018 aveva disposto nei confronti di C.S. , quale indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, la confisca di prevenzione richiesta dal Procuratore della Repubblica di Catania con riferimento a una serie di beni immobili siti in [ ] e in [ ]. La vicenda aveva preso le mosse da un decreto del medesimo TRIBUNALE etneo in data 18-19/06/2014, che aveva applicato la misure di prevenzione patrimoniale, poi annullato dalla CORTE territoriale il nuovo esame da parte dei Giudici di primo grado aveva comportato l’acquisizione del fascicolo dell’intero procedimento e l’espletamento di una nuova perizia. La CORTE di CATANIA confermava la valutazione di pericolosità qualificata di C.S. operata dal TRIBUNALE, e la fittizia intestazione dei beni sottoposti a confisca, dei quali risultavano formalmente proprietari i terzi interessati C.L. , C.N. e D.M. , rispettivamente figli e coniuge del proposto. Dichiarava per costoro l’inammissibilità dell’appello presentato per mancanza di idonea procura in capo all’avv. Mario Luciano Brancato, che aveva sottoscritto l’impugnazione anche per loro conto riteneva infatti che la sola procura speciale conferita a tale difensore fosse quella depositata nell’originario procedimento quello di primo grado, che era incorso nella declaratoria di nullità da parte della CORTE di APPELLO. Da essa era scaturito un nuovo procedimento, con una autonoma istruttoria - pur se l’esito di quest’ultima era consistito nell’acquisizione degli atti del procedimento originario -, e con un decreto di applicazione della misura patrimoniale diverso da quella oggetto della prima impugnazione. 2. La CORTE territoriale, sulla premessa che per l’intero originario giudizio di primo grado i terzi interessati, pur citati e pur presenti a talune delle udienze, non avevano nominato alcun difensore di fiducia, sì che la nomina e la relativa procura speciale si erano rese necessarie al fine di proporre appello contro il decreto del TRIBUNALE del 18-19/06/2014, rilevava che quella procura non poteva valere nel procedimento in corso, al fine di proporre appello contro il decreto del TRIBUNALE del 23/06/2018, poiché l’incarico conferito era stato puntualmente delimitato alla impugnazione del primo dei due decreti la nomina dell’avv. Brancato poteva pertanto ritenersi estesa all’assistenza dei terzi interessati nel nuovo giudizio di prevenzione di primo grado avviato dopo la prima decisione di appello, di annullamento del decreto iniziale, poiché ciò costituiva comunque un effetto dell’impugnazione, ma - in assenza di una nuova procura speciale - era inidonea a corrispondere al mandato per un nuovo appello. Da ciò la CORTE di APPELLO ricavava la preclusione alla rinnovazione dell’istruttoria sollecitata dai terzi interessati. La CORTE qualificava parimenti inammissibile l’appello di C.S. contro la misura patrimoniale poiché, avendo costui contestato il decreto di primo grado con motivi meramente adesivi alle ragioni dei terzi intestatari dei beni, legittimati all’impugnazione dovevano ritenersi soltanto costoro difettava una autonoma posizione del proposto. Ravvisava altresì l’infondatezza della eccezione difensiva sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria da parte del collegio di primo grado all’udienza dell’11/10/2017, poiché esso aveva la medesima composizione del collegio dell’udienza del 13/09/2017, durante la quale - dando atto della differente composizione rispetto a udienze pregresse - si era proceduto col consenso delle parti a rinnovare l’istruttoria già compiuta - l’infondatezza dell’altra eccezione, attinente all’essere stata disposta la confisca di taluni degli immobili senza la loro previa sottoposizione a sequestro, poiché comunque tutti i beni confiscati erano stati oggetto di perizia, e quindi la difesa aveva avuto la possibilità di interloquire rispetto alle conclusioni di essa - la mancata violazione del principio del devolutum, con riferimento all’utilizzo da parte del TRIBUNALE degli indici ISTAT ai fini della valutazione della sproporzione fra le entrate lecite e la disponibilità dimostrata dai C. , poiché la motivazione ha invece dato conto delle ragioni e dei limiti di quel parametro. 3. C.S. , C.L. , C.N. e D.M. propongono ricorso per cassazione per il tramite dell’unico difensore avv. Brancato e deducono i seguenti motivi 3.1. violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , sulla ritenuta carenza di legittimazione a impugnare dei terzi interessati. Sostengono che le procure speciali erano state sottoscritte per il procedimento in oggetto tale espressione includerebbe ogni articolazione del procedimento medesimo, che non presenta variazioni rispetto a quello definito in primo grado col decreto annullato, tant’è che ne sono stati utilizzati gli atti. Poiché l’avv. Brancato ha assistito i terzi nei due gradi di merito, proponendo istanze che hanno avuto risposta, ciò confermerebbe che la procura speciale era valida per ogni articolazione del procedimento di prevenzione, non soltanto per l’appello contro il primo decreto del TRIBUNALE e comunque l’assistenza del difensore ai terzi interessati è ricavabile dai verbali delle udienze della seconda trattazione in CORTE di APPELLO, fino alla discussione conclusiva, nonché dai quesiti posti a base dell’incarico peritale, che comprendevano l’accertamento della congruità patrimoniale dei terzi e la valutazione degli immobili di proprietà di costoro. Dal momento che la procura speciale non era mai stata revocata, essa si riferiva con tutta evidenza pure alla seconda impugnazione tale era la inequivoca volontà dei terzi interessati, confermata dalla presenza in aula di costoro fino al termine del procedimento in secondo grado 3.2. violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , sulla ritenuta carenza di interesse alla trattazione nel merito da parte di C.S. . Rilevano come il quesito posto al perito puntava a valutare il rapporto fra fonti e impieghi anche relativamente alla sua personale posizione, in quanto già titolare di un’azienda agricola familiare prima della successione della moglie, e come l’accertamento sia stato in concreto operato su tale base. Costituisce quindi diretto interesse del proposto dimostrare l’assenza di collegamento con i beni immobili intestati alla moglie e ai figli, non per mera adesione alle posizioni di costoro, come sostenuto dalla CORTE di APPELLO, bensì al fine di circoscrivere la propria posizione patrimoniale, dimostrando minori spese, e pertanto escludendo sperequazioni 3.3. violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b e c , perché nel procedimento di primo grado l’istruttoria non è stata rinnovata dopo il cambio del collegio giudicante, in occasione dell’udienza del 10/11/2017 all’udienza precedente, il 13/09/2017, vi era stata infatti una composizione diversa nella persona di uno dei giudici, sì anche l’10/11/2017 il nuovo collegio avrebbe dovuto sollecitare il consenso delle parti alla utilizzabilità degli atti assunti in precedenza 3.4. violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b e c in relazione agli artt. 177 ss. c.p.p., essendosi determinata la nullità del decreto di primo grado, e quindi di quello di appello in quanto la confisca era intervenuta su beni mai sottoposti a sequestro si tratta dei terreni siti a [ ] in cat. al fg. [] pc. omissis , che non erano stati raggiunti da provvedimento cautelare reale nè nella prima nè nella seconda trattazione in primo grado. Ciò avrebbe impedito di articolare la difesa per quegli immobili, anche perché la perizia aveva riguardato la valutazione della consistenza dei beni in sequestro, fra i quali non risultano le particelle in questione. Va aggiunto che il primo decreto del TRIBUNALE aveva concluso per il dissequestro del bene indicato col n. 2 dal secondo decreto, e su tale capo il P.M. non aveva proposto impugnazione dunque, la confisca avrebbe potuto colpire i beni già confiscati col decreto poi ritenuto nullo, non altri che quel decreto aveva escluso 3.5. violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , quanto alla utilizzazione degli indici Istat, che è avvenuta nel decreto impugnato in termini di assolutezza, in violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 20 e 24. 4. In vista della camera di consiglio odierna, il Procuratore Generale di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte nel senso della inammissibilità dei ricorsi, che riproporrebbero argomenti ai quali il decreto di appello aveva già dato motivate ed esaurienti risposte. Considerato in diritto Il ricorso va accolto con riferimento al primo dei motivi di impugnazione. 1. Come si è esposto nella sintesi dei gradi di merito, la CORTE territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dei terzi interessati, dopo aver ricordato che la nomina del difensore da parte di costoro e la relativa procura speciale erano esclusivamente funzionali a proporre appello contro il decreto del TRIBUNALE del 18-19/06/2014. Ha aggiunto che quella procura non poteva valere nel procedimento in corso al fine di proporre appello contro il decreto del TRIBUNALE del 23/06/2018, poiché l’incarico conferito era stato circoscritto alla impugnazione del primo dei due decreti. Con questo la CORTE etnea fa riferimento alla problematica relativa alle modalità di costituzione in giudizio dei terzi interessati, e in tal senso richiama l’orientamento esegetico Cass. Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440 Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873 secondo cui per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l’art. 100 c.p.p., prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell’indagato e dell’imputato che, in quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege, ed è titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. personalissimi . Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall’art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell’art. 183 c.p.c. . 2. Questo richiamo non appare pertinente al caso di specie. Di tale non aderenza è in qualche modo sintomo la circostanza che CORTE territoriale, dopo aver fatto riferimento alla appena menzionata giurisprudenza di legittimità formata attorno all’art. 100 c.p.p., ha sì concluso che l’incarico difensivo era stato delimitato in modo espresso, così da non essere non poter oltrepassare la proposizione dell’appello ma ha sentito l’esigenza di confrontarsi col dato oggettivo della presenza dei terzi per l’intera durata dei due gradi di merito successivi alla declaratoria di nullità del primo decreto. Terzi che hanno fruito dell’assistenza tecnica del difensore nominato, come risulta dai verbali delle udienze e da istanze proposte nel loro interesse in tal senso la CORTE ha spiegato come la nomina a difensore di fiducia dell’avv. Brancato sia indicazione che può essere traslata anche per l’assistenza tecnica dei terzi interessati nella celebrazione del giudizio di prevenzione iscritti ex novo a seguito degli effetti dell’impugnazione , ma invece non lo è quanto allo specifico mandato di proporre impugnazione avverso il decreto conclusivo di tale giudizio . Va ricordato allora che con sentenza Sez. 6 n. 3727 del 30/09/2015 dep. 27/01/2016 Rv. 266149 - 01 ric. De Angelis ed altri, questa S.C. ha sancito che in tema di ricorso in materia di misure di prevenzione personali, il terzo interessato ai fini civili non può stare in giudizio personalmente, ma solo attraverso difensore munito di procura speciale alle liti ex art. 100 c.p.p.,- non essendo appropriata allo scopo la procura a compiere singoli atti di cui all’art. 122 c.p.p.,- anche qualora la prima non contenga espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, purché la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo , stabilita dall’art. 100 c.p.p., comma 3, possa essere vinta dall’univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere . Nella motivazione di tale pronuncia viene ricordato l’orientamento delle Sezioni unite circa i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all’interno del giudizio penale, per i quali vale la regola, espressamente menzionata dall’art. 100 c.p.p., per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, in forza alla quale essi stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale , al pari di quanto previsto nel processo civile dall’art. 83 c.p.c A differenza della parte assoggettata all’azione penale cui, nel caso di un procedimento di prevenzione, va equiparato il proposto, legittimato a stare in giudizio di persona, i soggetti portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilistico, in conformità a quanto previsto per il processo civile art. 83 c.p.c. , non possono stare personalmente in giudizio, ma hanno un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore sentenza n. 13798/11 n. 23107 del 23/04/2013 N. 21314 del 2010 Rv. 247440, N. 8942 del 2011 Rv. 252438, N. 25849 del 2012 Rv. 253081, N. 10972 del 2013 Rv. 25518 . 3. Ne consegue che la partecipazione al processo del soggetto, che rientra nella disciplina di cui all’art. 100 c.p.p., è preclusa sia quando egli vi provveda personalmente, sia quando la partecipazione si realizzi a mezzo di un difensore non munito del mandato ai sensi dello stesso art. 100. È irrilevante che tale disposizione non menzioni espressamente il terzo interessato nelle misure di prevenzione tale posizione processuale appare equiparata a quelle menzionate, posto che non si tratta di un elenco tassativo cf. sentenza n. 47548/2013 , per il carattere civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento. Quel che rileva è che per procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p., deve intendersi qualcosa di diverso dalla procura considerata dall’art. 122 c.p.p., in linea con quanto indicato da questa Corte con le sentenze n. 1286/2014 e 2889/14 non si tratta di conferimento di procura in relazione a singoli atti del procedimento, bensì di procura speciale alle liti , limitata al procedimento che interessa. Al contrario, la disposizione che disciplina la procura speciale per determinati atti è quella di cui all’art. 122 c.p.p L’art. 100 c.p.p., in particolare ai comma 2 e 3, ricalca il modello di cui all’art. 83 c.p.c., in particolare ai comma 3 e 4 oltre che all’art. 84 c.p.c. le due norme in più punti si sovrappongono, dalle modalità di conferimento alla durata del mandato difensivo, fino ai poteri conferiti al difensore. L’art. 83 c.p.c., specifica che la procura alle liti può essere generale o speciale con la procura generale alle liti a un difensore viene conferito il potere di rappresentanza in tutte le cause civili che un soggetto ha o avrà in corso, mentre la procura speciale è quella riferita solo a un determinato procedimento. 4. Ne consegue ancora che allorché l’art. 100 c.p.p., disciplina la procura alle liti nell’ambito del processo penale per i soggetti che debbono far valere interessi civilistici, ritiene necessaria la procura speciale per il determinato procedimento, e invece non consente che il difensore nominato con procura generale alle liti possa svolgere le proprie funzioni senza specifico incarico, benché per interessi civilistici. La procura in questione riguarda pertanto il procedimento, come confermato dall’art. 100 c.p.p., comma 3, per il quale la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa volontà diversa . Tale affermazione sarebbe priva di significato se riferita - come pretende la CORTE di APPELLO di CATANIA - a una procura per singoli specifici atti al contrario, nel momento in cui essa rappresenta la possibilità che - quel che è accaduto nel caso in esame - la procura sia ampliata agli altri gradi del giudizio, attesta che si tratta di una procura che vale per il procedimento e non per singoli atti. L’art. 100 c.p.p., comma 2, prevede poi che la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile , e il comma 4 precisa la possibilità per il difensore di compiere gli atti del procedimento, salvi quelli espressamente riservati alla parte. Del tutto differente è la procura speciale per determinati atti di cui all’art. 122 c.p.p. essa prevede la procura per singoli determinati atti che, con riferimento alle altre parti private , sono quelli espressamente riservati alla parte di cui all’art. 100 c.p.p., comma 4. La procura speciale di cui all’art. 122 c.p.p., rappresenta l’atto di attribuzione della capacità di essere il soggetto del rapporto processuale quanto ai soggetti che perseguono fini meramente civilistici all’interno del processo penale, non solo quindi - come è nel caso dell’art. 100 c.p.p., - colui che assiste e svolge le difese del soggetto del rapporto processuale. Quindi, quanto a queste parti private, essa è diversa dall’atto - la procura ex art. 100 c.p.p., - con il quale viene attribuito al difensore lo jus postulandi se conferita al difensore, la medesima assume la funzione di ascrivere al professionista la capacità in più di essere il soggetto del rapporto processuale. 5. Si deve concludere che l’impugnazione è ritualmente proposta dal terzo interessato attraverso il difensore in virtù del mandato alle liti ex art. 100 c.p.p., rilasciato nelle forme di cui ai comma 1 e 2 della norma in questione, se tale potere risulta compreso nel mandato se invece l’impugnazione è direttamente proposta dal difensore, in quanto diretto protagonista del rapporto processuale al posto del terzo interessato, viene in gioco la procura speciale ex art. 122 c.p.p., che dovrà considerare espressamente l’atto da contestare, non genericamente il procedimento di riferimento, e dovrà seguire la decisione da contrastare. Per queste ragioni il difensore del terzo interessato, cui sia stato conferito il mandato ex art. 100 c.p.p., è legittimato a ogni atto del procedimento di interesse del patrocinato, che non sia a costui riservato in modo esclusivo, senza necessità di specificazione in tale direzione nel relativo mandato. Tale facoltà oltrepassa il grado processuale di immediato riferimento rispetto al momento del conferimento del mandato, purché il contenuto dell’atto legittimi questa volontà, e quindi in tal modo ribalti la presunzione di cui all’art. 100 c.p.p., comma 3. Pertanto, in coerenza con l’orientamento di questa Corte da Sez. U, Sentenza n. 44712 del 27/10/2004 in poi cf. n. 42660 del 2010 Rv. 249337 n. 14980 del 2012 Rv. 254861 n. 25849 del 2012 Rv. 253081 n. 35535 del 2013 Rv. 256368 n. 37720 del 2013 RV 256972 , il difensore munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p. è legittimato a proporre appello pur se il mandato non contiene espresso riferimento al potere di proporre l’impugnazione infatti la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo , stabilita dall’art. 100 c.p.p., comma 3 è vinta dalla esplicitazione della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire al difensore pure tale potere. 6. Più di recente Sez. 2, con sentenza n. 30951 del 15/06/2016 Ud. dep. 20/07/2016 Rv. 267379-01 ha confermato come la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo , stabilita dall’art. 100 c.p.p., comma 3, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dall’interpretazione del mandato - di attribuire il potere a proporre appello anche se il mandato alle liti ore non contiene un testuale riferimento espresso all’interposizione del detto gravame Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004 - dep. 18/11/2004, P.C. in proc. Mazzarella, Rv. 229179 Sez. 6, n. 21898 del 11/02/2014 - dep. 28/05/2014, Taccini e altro, Rv. 260613 Sez. 5, n. 35535 del 16/05/2013 - dep. 27/08/2013, Pinto, Rv. 256368 Sez. 3, n. 37220 del 16/05/2013 - dep. 11/09/2013, P.C., Abiati e altro, Rv. 256972 Sez. 5, n. 33453 del 08/07/2008 - dep. 14/08/2008, Boschi Benedetti, Rv. 241394 . Essa ha sancito che è corretto distinguere fra la procura speciale rilasciata a norma dell’art. 100 c.p.p., che conferisce al difensore lo jus postulandi, ossia la rappresentanza tecnica in giudizio, e la procura speciale prevista dall’art. 122 c.p.p., che attribuisce al procuratore, a norma dell’art. 76 c.p.p., comma 1, la legitimatio ad processum, ossia la capacità di essere soggetto del rapporto processuale e di promuovere l’azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato. La presunzione di limitazione di efficacia della procura per un solo grado del processo riguarda, però, il solo mandato alle liti, ossia quello conferito ai sensi dell’art. 100 c.p.p Essa non concerne, invece, la procura speciale prevista dall’art. 122 c.p.p., la quale, avendo effetti di natura sostanziale - in quanto conferisce al mandatario il compito di esercitare l’azione in nome e per conto del danneggiato - conserva i propri effetti fino all’espletamento dell’incarico, secondo le regole generali del mandato . 7. Nel caso in esame la procura firmata da ciascuno dei terzi interessati, testualmente riportata dal decreto di appello, recita Oggetto Proc. n, 102/12 R.S.S. - 171/14 R.D. - Il sottoscritto dichiara di nominare quale suo difensore di fiducia e procuratore speciale per il procedimento in oggetto l’avv. Mario Luciano Brancato del Foro di Catania conferendo allo stesso difensore procura speciale al fine di proporre impugnazione avverso il decreto n. 171/14 R.D. emesso dal Tribunale di Catania, sez. misure di prevenzione, il 18.6.2014 . Il mandato appare pertanto inequivocabilmente correlato al procedimento di prevenzione nella sua interezza un procedimento che ha una sua sicura univocità, nelle fasi attraverso le quali si è articolato. A parte quanto si ricava dalla lettera della procura speciale, non va trascurato, ai fini del superamento della presunzione di cui all’art. 100 c.p.p., comma 3, la documentata assistenza dei terzi interessati da parte del difensore nominato per l’intera durata del procedimento, inclusa la fase dell’appello concluso dal decreto oggetto del ricorso in tal senso, non è coerente l’assunto della CORTE territoriale, che per un verso a ogni udienza ha dato atto a verbale di tale presenza - e ciò dopo che il TRIBUNALE aveva permesso l’interlocuzione dei terzi interessati in sede di accertamento peritale -, e per altro verso ha qualificato tutto ciò come una estensione della procura speciale a formulare appello contro il primo decreto del TRIBUNALE. Nell’ottica della CORTE di APPELLO l’efficacia della procura speciale avrebbe dovuto esaurirsi con la prima impugnazione ritenerla traslata alle fasi successive senza escludere i terzi interessati dalla complessa articolazione che ha conosciuto il procedimento si mostra in contrasto con le esigenze di economia del giudizio. Va aggiunta altresì la fondatezza della censura del proposto, in ordine al carattere non meramente adesivo ai motivi dei terzi, avendo egli l’interesse, come ha sostenuto, di circoscrivere la propria posizione patrimoniale, dimostrando minori spese, e pertanto escludendo sperequazioni fra il reddito che appare lecitamente percepito e quello che gli viene attribuito come esito di attività illecite. L’accoglimento del motivo attinente ai terzi interessati assume carattere pregiudiziale rispetto agli altri sollevati, che restano impregiudicati quanto alla loro definizione, pur se la CORTE di APPELLO li ha comunque trattati, nonostante l’estromissione dei terzi dal giudizio gli altri motivi. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla CORTE di APPELLO di CATANIA per un nuovo giudizio.