Impossessarsi del giubbino poggiato sullo scooter, approfittando della disattenzione della vittima, è furto con destrezza

Ai fini della configurazione della circostanza aggravante della destrezza, la Cassazione ha chiarito che la condotta destra può investire tanto la persona del derubato, come nel caso del borseggio, quanto direttamente il bene sottratto che si trovi alla portata del soggetto passivo e questo eserciti su di esso la vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico.

Così con sentenza n. 23549/20 depositata il 4 agosto. La Corte d’Appello confermava la condanna per il reato di furto con destrezza a carico dell’imputato che, approfittando di un momento di distrazione della vittima, si impossessava del giubbino e delle chiavi di casa custodite dalla stessa nell’indumento poggiato sul sellino dello scooter. Avverso tale decisione, l’imputato ricorre per cassazione contestando, in particolare, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 4, c.p Nell’esaminare la questione relativa alla sussistenza o meno della circostanza aggravante della destrezza, la Cassazione ricorda che le Sezioni Unite, con sentenza n. 34090/17 , hanno avuto modo di chiarire che in tema di furto , la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res , non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo . Con la medesima pronuncia, gli Ermellini hanno anche tratto l’ irrilevanza della direzione della destrezza e hanno ammesso che la condotta destra possa investire tanto la persona del derubato , come nel caso del borseggio, quanto direttamente il bene sottratto se non si trovi sul soggetto passivo ma sia alla sua portata e questi eserciti la vigilanza sullo stesso, anche se non a stretto contatto fisico . Dunque, hanno precisato le SS.UU., il controllo sul bene da parte del possessore non è di per sé qualificante , e va riferito ad un livello di normalità parametrato sull’uomo medio, quindi valutabile in astratto , cosicché per poter ritenere configurato l’aggravante della destrezza non è richiesto che l’agente sia in qualche modo riuscito a superarla. Infine, la disposizione di riferimento , secondo il S.C., non esige né un’abilità eccezionale e straordinaria, né la sicura e dimostrata efficienza del gesto esecutivo e neppure il conseguimento di un risultato appropriativo concreto, in modo tale da riconoscere la circostanza quando dalle modalità agili o astute di commissione discenda il compimento del furto con successo, e da negarla quando il derubato, nonostante l’abilità operativa dell’agente, si sia accorto dell’azione criminosa nell’atto sua perpetrazione . Calati i principi richiamati nella fattispecie in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto la circostanza aggravante della destrezza pienamente integrata, pertanto, ha rigettato il ricorso dell’imputato con condanna al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 luglio – 4 agosto 2020, n. 23549 Presidente Pezzullo – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, di F.A. per il reato di furto con destrezza, compiuto impossessandosi del giubbino marca Moncler e delle chiavi di casa di G.M. , custodite nelle tasche dell’indumento mentre ha escluso la circostanza aggravante, riconosciuta in primo grado, del furto commesso su cose esposte a pubblica fede, rideterminando la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 800 di multa. 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando due motivi, entrambi declinati ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e . 2.1 Con il primo contesta la sussistenza della circostanza aggravante dell’art. 625 c.p., comma 1, n. 4. Sostiene che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, la destrezza è ravvisabile in una condotta caratterizzata da particolare abilità, astuzia, avvedutezza idonea a sorprendere, attenuare, eludere la sorveglianza del detentore della res, mentre nel caso di specie l’imputato si sarebbe limitato ad approfittare di un momento di disattenzione della G. che, dopo aver parcheggiato il proprio ciclomotore Sh150 all’esterno di omissis , iniziava una trattativa con il sig. Z.J. finalizzata alla vendita dello scooter. Nella circostanza appoggiava il proprio giubbino sulla sella del proprio mezzo, che poco dopo veniva asportato, mentre ella era distratta a causa della conversazione . L’esclusione della circostanza aggravante determinerebbe l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Il valore del giubbotto non sarebbe stato accertato l’impossessamento delle chiavi dell’abitazione sarebbe stato privo di conseguenze dannose, data l’impossibilità, per l’autore del furto, di risalire all’abitazione della vittima. 3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. rito scritto ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 12-ter, convertito con L. n. 27 del 2020. 4. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 I giudici di merito hanno ricostruito il fatto come segue - la persona offesa appoggia il giubbotto, contenente anche le chiavi di casa, sul sellino del proprio scooter e, rimanendo accanto al veicolo, inizia una conversazione con una terza persona - l’imputato, con mossa repentina, prende l’indumento e fugge - lo stesso imputato - rincorso, raggiunto e individuato dalla persona offesa - viene tratto in arresto. La Corte di appello ravvisa la circostanza aggravante della destrezza nella circostanza che la persona offesa, postasi accanto al proprio motoveicolo, mantenne comunque il controllo del bene poggiato sul sellino dello scooter, per la contiguità spaziale con esso e l’imputato approfittò della circostanza che la donna nel conversare diede le spalle al motoveicolo . La decisione è corretta. 2.2. I parametri di riferimento si rinvengono nell’ordito motivazionale della sentenza delle Sezioni Unite Quarticelli n. 34090 del 27/04/2017 , la cui massima viene citata anche in ricorso In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res , non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo Rv. 270088 . 2.2.1. Le Sezioni Unite Quarticelli muovono da un dato storico l’eliminazione dal testo dell’art. 625 c.p., comma 1, n. 4, della specificazione, presente nella simmetrica disposizione contenuta nell’art. 403, comma 1, n. 4, del codice Zanardelli, che l’uso della destrezza deve rivolgersi contro la persona . Da tali premesse traggono l’irrilevanza, per la definizione normativa della fattispecie aggravata in esame, della direzione della destrezza e ammettono che la condotta destra possa investire tanto la persona del derubato, come nel caso del borseggio, quanto direttamente il bene sottratto se non si trovi sul soggetto passivo ma sia alla sua portata e questi eserciti la vigilanza sullo stesso, anche se non a stretto contatto fisico . Quindi precisano che il controllo sul bene da parte del possessore non è di per sé qualificante, e va riferito ad un livello di normalità parametrato sull’uomo medio, quindi valutabile in astratto, sicché per poter configurare l’aggravante non è richiesto che l’agente riesca a superarla, conseguendo il risultato di non destare l’attenzione della persona offesa . Inoltre, per configurare la circostanza aggravante, ritengono che la norma di riferimento non esiga un’abilità eccezionale o straordinaria, nè la sicura e dimostrata efficienza del gesto esecutivo, che potrebbe anche essere percepito dalla parte lesa o da terzi, nè il conseguimento di un risultato appropriativo concreto, dipendente dalla manovra qualificabile come destra, in modo tale da riconoscere la circostanza quando dalle modalità agili o astute di commissione discenda il compimento del furto con successo, e da negarla quando il derubato, nonostante l’abilità operativa dell’agente, si sia accorto dell’azione criminosa nell’atto della sua perpetrazione. L’atteggiamento soggettivo della vittima e la sua eventuale percezione del reato in corso di realizzazione sono dunque privi di rilievo . 2.3 Calando questi principi nel caso in esame si ottiene che l’aggravante della destrezza è pienamente integrata Difatti il bene sottratto - pur non trovandosi sulla persona offesa dunque non ricorre l’ipotesi del cd. borseggio - era alla sua portata, sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico. L’autore del furto ha preso il giubbotto grazie a un gesto rapido, repentino che ha sorpreso il detentore sulla res . 3. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte di appello spiega la ragione per cui il danno economico non può apprezzarsi in termini di speciale tenuità avuto riguardo non solo al valore commerciale di chiavi e giubbino di marca Moncler griffa notoriamente costosa , ma anche tenuto conto del complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa per la sottrazione delle chiavi dell’abitazione. Si tratta di motivazione immune da vizi logici, incensurabile in sede di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.