Rapinare un anziano in aperta campagna rende più grave la condotta criminosa

Condanna confermata, e nessun dubbio sull’aggravante prevista per la cosiddetta minorata difesa”. Rilevante il dato anagrafico della vittima, riconoscono i Giudici, ma anche il contesto e la prestanza fisica dei rapinatori.

Pena più severa per i malfattori se rapinano una persona anziana – di oltre 80 anni di età –, approfittando del contesto isolato – aperta campagna – e della propria prestanza fisica, acuita da età e condizioni di salute della vittima. Cassazione, sentenza n. 23347/20, sez. II Penale, depositata il 30 luglio . Sotto processo due uomini, accusati di aver preso di mira una persona anziana col chiaro obiettivo di rubarle denaro e oggetti. Ricostruito l’episodio incriminato, verificatosi in aperta campagna, i Giudici di merito ritengono sacrosanta una condanna per rapina . A rendere più difficile la posizione dei rapinatori è il riconoscimento della aggravante prevista per la minorata difesa della anziana vittima. Proprio su questo tasto però batte il difensore di uno dei due uomini sotto processo. Col ricorso in Cassazione, difatti, il legale contesta la visione dei Giudici di secondo grado, visione che, a suo dire, è stata basata esclusivamente sul dato anagrafico della vittima della rapina. I Giudici del Palazzaccio ritengono plausibile l’osservazione proposta dal difensore, ricordando che, in effetti, l’età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima . Subito dopo, però, essi aggiungono che vanno valutate anche altre situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo da cui il malfattore trae consapevolmente vantaggio . Ebbene, in questa vicenda, c’è di sicuro il dato anagrafico della vittima – oltre 80 anni di età – ma ci sono anche le specifiche condizioni in cui si svolse l’azione delittuosa, indici di maggiore fragilità di cui il rapinatore ha approfittato , cioè ambiente isolato, in aperta campagna e aggressione da parte di due persone molto più giovani e prestanti dell’anziano rapinato .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 – 30 luglio 2020, n. 23347 Presidente Cervadoro – Relatore Agostinacchio Fatto e diritto 1. Con sentenza del 12/06/2018 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Enna, emessa il 10/05/2016, con la quale Ma. Em. era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina in concorso, aggravata anche ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen., in danno di Bu. Gi 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Ma. tramite difensore di fiducia, articolando due motivi, con i quali ha eccepito il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, basato su un quadro probatorio che non consentiva di ritenere che l'imputato - identificato attraverso intercettazioni ambientali - fosse coinvolto nella rapina violazione di legge circa il riconoscimento dell'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. sulTunico presupposto dei dato anagrafico della vittima. Il procedimento è stato definito con il rito camerale non partecipato. 3. Il ricorso è inammissibile perche fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di mérito, dovendo considerarsi gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso Sez. 6, sent. n. 22445 dell'8 maggio 2009 - dep. 28/05/2009 - Rv 244181 . 4. Con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con le risultanze processuali - in ragione anche delle precisazioni rese dal teste Ca. Mi., in servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna, sentito nuovamente a seguito di rinnovazione istruttoria - la corte territoriale, riscontrando le specifiche censure mosse, ha ritenuto acquisita la prova certa della partecipazione dei Ma. alla rapina contestata l'uso dei cellulare oggetto di captazione il nome di battesimo riconducibile all'imputato, indicato nelle conversazioni intercettate come nipote di uno dei complici il riconoscimento vocale effettuato dal teste Ca., con la precisazione sui dati anagrafici la disponibilità della vettura utilizzata per gli spostamenti in occasione della rapina . 5. Per quanto attiene all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. se è vero che ai fini della sua l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacita di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità dei soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio Cass. Sez. 2, Sentenza n. 39023 del 17/09/2008 - dep. 16/10/2008 -Rv. 241454 , è altresl evidente che la corte territoriale ha tenuto presente non solo il dato anagrafico trattasi comunque di persona ultraottantenne ma anche delle specifiche condizioni in cui si svolse l'azione delittuosa, indici di maggiore fragilità della quale il ricorrente ha approfittato ambiente isolato, in aperta campagna, con aggressione da parte di due persone molto piú giovani e prestanti dell'anziano Bu. . 6. L'inammissibilità dei ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento ed ai versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.