Padre malato e costretto a casa: niente permesso per il figlio detenuto

Respinta la richiesta avanzata dal detenuto e mirata ad ottenere la possibilità fare visita all’anziano genitore. Decisiva la constatazione che egli ha usufruito in passato di analoghi permessi.

Malattia cronica e deambulazione difficile per il padre del detenuto. Impossibile, quindi, l’incontro in carcere tra genitore e figlio. Ciò però non rende in automatico concedibile all’uomo in carcere la possibilità di recarsi a casa dell’anziano papà. A maggior ragione se egli ha già usufruito in passato di analoghi permessi Cassazione, sentenza n. 23396/20, sez. I Penale, depositata oggi . Dalla Corte d’Appello arriva una nuova risposta negativa per la richiesta avanzata dal detenuto e mirata ad ottenere un permesso di necessità per recarsi a casa del padre, gravemente malato e impossibilitato a deambulare . I giudici di merito pongono in evidenza che la malattia del congiunto del detenuto è di natura cronica e quindi non riconducibile a un evento familiare di particolare gravità, integrante presupposto idoneo alla concessione del beneficio richiesto dal detenuto. Peraltro, manca anche il requisito di eccezionalità , poiché l’uomo in carcere ha già goduto in passato di analoghi ‘permessi di necessità’ , ricordano i giudici. Il legale del detenuto prova a mettere in discussione la visione tracciata dai giudici d’Appello e col ricorso in Cassazione pone in evidenza la strutturazione progressiva di condizioni negativamente incidenti sulla vita familiare del suo cliente nonché la presenza di patologie di natura permanente . Per il legale vi sono tutti i presupposti per concedere il permesso al detenuto , così da consentirgli di recarsi a casa del padre malato. Di diverso parere sono però i magistrati della Cassazione, che confermano, difatti, la risposta negativa già data dai giudici d’Appello. In premessa viene ricordato che il permesso di necessità, disciplinato dall’articolo 30 dell’ordinamento penitenziario, è istituto alla cui conformazione concorrono i tre requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare . Ci si trova di fronte, quindi, a un beneficio non ordinario, non avente cioè natura trattamentale, né diretto in sé a garantire il mantenimento delle relazioni affettive del detenuto, quanto rispondente a finalità di umanizzazione della pena a fronte di accadimenti peculiari, tendenzialmente irripetibili, aventi la loro genesi in relazioni di tipo familiare e idonei ad incidere nella vicenda umana del detenuto stesso . Va preservata, secondo i giudici, la fisionomia dell’istituto , assolutamente inidoneo a fronteggiare evenienze dal carattere stabile o ripetitivo . Di conseguenza, si è sancito che sono estranee all’applicazione dell’articolo 30 dell’ordinamento penitenziario fattispecie in cui rilevavano malattie di familiari, ancorché gravi e progressive, aventi natura cronica, o cronicizzata. Tale condizione patologica, connotata da protrazione indefinita nel tempo, è non conciliabile con il carattere straordinario della misura . I giudici ammettono poi che il rigore di una tale impostazione merita di essere temperato in funzione di una più lata tutela del principio di umanità della pena , considerando, ad esempio, l’assenza di visite di un familiare, da tempo protrattasi, a causa di sue oggettive difficoltà a raggiungere il luogo di detenzione , oppure la necessità del detenuto di fare visita a uno stretto congiunto affetto da grave disabilità psichica . Ciò che però non può essere messo in discussione, sottolineano i giudici, è il carattere isolato – se non propriamente unico e non rinnovabile – della concessione , e il superamento di tale presupposto snaturerebbe significato e funzione dell’istituto, assegnandogli ordinaria valenza ordinamentale, e di reinserimento sociale, al cui soddisfacimento sono viceversa destinate, in relazione agli sviluppi del trattamento, le normali misure premiali . Proprio applicando questa prospettiva, dalla Cassazione viene richiamato il fatto che in questo caso il detenuto ha già goduto in passato di analoghi permessi . Legittima, di conseguenza, la decisione con cui viene respinta la nuova richiesta dell’uomo in carcere di potere recarsi a casa del genitore, poiché la reiterazione del beneficio, sul medesimo presupposto fattuale, è incompatibile con la disciplina stabilita dall’ordinamento penitenziario.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 14 – 30 luglio 2020, n. 23396 Presidente Mazzei – Relatore Centofanti Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione del Presidente del medesimo organo giudiziario, che aveva negato al detenuto Gi. Lo Co. il permesso di necessita richiesto per recarsi a casa del padre, siccome persona gravemente malata e impossibilitata a deambulare. Secondo la Corte, la malattia del congiunto del detenuto sarebbe di natura crónica, come tale non riconducibile a un evento familiare di particolare gravita , integrante presupposto idoneo alla concessione del beneficio mancherebbe, inoltre, il requisito di eccezionalità , avendo Lo Co. già goduto in passato di analoghi permessi di necessita. 2. Lo Co., con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 30 Ord. pen. L'ordinanza impugnata avrebbe interpretato in maniera ingiustificatamente restrittiva i requisiti di legge, posto che la giurisprudenza di legittimità avrebbe dato ingresso al beneficio pur a cospetto della strutturazione progressiva di condizioni negativamente incidenti sulla vita familiare del detenuto, nonché a fronte di patologie di natura permanente. Considerato in diritto 1. Il permesso di necessità, disciplinato dalTart. 30 Ord. pen., è istituto alla cui conformazione concorrono come da questa Corte più volte rimarcato Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210-01 Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274-01 i tre requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare. Trattasi di beneficio non ordinario, non avente cioè natura trattamentale, né diretto in sé a garantire il mantenimento delle relazioni affettive del detenuto, quanto rispondente a finalità di umanizzazione della pena a fronte di accadimenti peculiari, tendenzialmente irripetibili, aventi la loro genesi in relazioni di tipo familiare e idonei ad incidere nella vicenda umana del detenuto stesso Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano, Rv. 272400-01 . 2. La giurisprudenza di legittimità ha espresso indirizzi tali da preservare attentamente la fisionomia dell’istituto, di cui ha sempre rimarcato il carattere puntuale e, specularmente, l’inidoneità a fronteggiare evenienze dal carattere stabile o ripetitivo. 2.1. In questa prospettiva, si è giunti, di recente Sez. 1, n. 17593 del 12/03/2019, Ribisi, Rv. 275250-01 , a considerare estranee all'applicazione dell'art. 30 Ord. pen. fattispecie, in cui rilevavano malattie di familiari, ancorché gravi e progressive, aventi natura cronica, o cronicizzata tale condizione patologica, connotata da protrazione indefinita nel tempo, è stata ritenuta non conciliabile con il carattere straordinario della misura. Senonché, il rigore di una tale impostazione merita di essere temperato, in funzione di una piú lata tutela del principio di umanità della pena, in sintonia con i principi espressi dall'art 27, terzo comma, Cost. In questo senso si registrano recenti decisioni di questa Corte, dalTodierno Collegio condivise. Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv. 274655-01, in ricorso citata, ha in particolare accolto nella nozione di eccezionalità di cui alTart. 30 Ord. pen. anche la strutturazione progressiva di una condizione che, alTesito di un período sensibilmente lungo, si faceia apprezzare in termini di particolare gravita per la vita familiare del decenuto, come, nella specie, è stata considerata l'assenza di visite di un familiare, da tempo protrattasi, a causa di oggettive difficoltà del medesimo di raggiungere il luogo di detenzione. Nella stessa ottica, Sez. 1, n. 36329 del 27/11/2015, dep. 2016, Lovreglio -in ricorso parimenti citata ha acconsentito al rilascio di un permesso di necessita, funzionale alla visita di uno stretto congiunto affetto da grave disabilità psichica. 2.2. Punto fermo non può non rimanere, tuttavia, il carattere isolato -se non propriamente unico e non rinnovabile della concessione, rispettato dalle decisioni teste menzionate, e ribadito da Sez. 1, n. 41240 del 04/07/2019, Simioli, Rv. 277135-01, nonché da Sez. 1, n. 38608 del 19/07/2010, De Lucia. Il superamento di tale presupposto snaturerebbe significato e funzione dell’istituto, assegnandogli ordinária valenza ordinamentale, e di reinserimento sociale, al cui soddisfacimento sono viceversa destinate, in relazione agli sviluppi del trattamento, le normali misure premiali in senso conforme, Sez. 1, n. 38220 del 01/04/2019, Ambruoso, Rv. 276846-01 . 3. Il ricorso è infondato, alla luce dell’esegesi che precede, cui l’ordinanza impugnata si è rettamente attenuta, li ove ha giudicato la reiterazione del beneficio, sul medesimo presupposto fattuale, incompatibile con la disciplina positiva di cui all'art. 30 Ord. pen. e con la ratio ad essa sottesa. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.