



intercettazioni | 28 Luglio 2020
La deroga al divieto di utilizzabilità degli esiti captativi in procedimenti diversi non supera i limiti di ammissibilità di cui all’art. 266 c.p.p.
di Serena Gentile - Avvocato penalista
Il divieto contemplato dall’art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui siano state autorizzate – eccetto che non necessarie per l’accertamento relativo a reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza - non opera con riguardo ai soli reati che risultino connessi, ex art.12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali era stata disposta l’autorizzazione ab initio, a condizione che rispettino i limiti di ammissibilità di cui all’art. 266 c.p.p..

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 22524/20; depositata il 27 luglio)








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