Processi pendenti in Cassazione durante il periodo COVID-19: la Corte fa il punto sul decorso del termine di prescrizione

Per i processi pendenti in Cassazione durante il periodo COVID-19, che in senso lato va dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la fissazione diretta oltre il periodo emergenziale non esclude l’applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione che deve intendersi operante per tutti i procedimenti pendenti nel periodo interessato dall’emergenza sanitaria anche se non sono stati preventivamente fissati nel periodo di congelamento dei termini.

Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza n. 22506/20 depositata il 27 luglio. Nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità dell’imputato per il reato di truffa ai danni dell’assicurazione, la Cassazione fa il punto sul decorso del termine di prescrizione dei procedimenti pendenti presso la Corte durante il periodo COVID-19 . Per quel che interessa il procedimento oggetto della pronuncia, la Cassazione afferma che questo è risultava fissato direttamente per il 16 luglio 2020, dunque oltre il periodo di congelamento dei termini processuali , che la Corte ha ritenuto rigido , con limitate eccezioni, dal 9 marzo all’11 maggio e flessibile , ovvero rimesso alle decisioni dei dirigenti degli uffici, dal 12 maggio al 30 giugno . A tal proposito, la Cassazione afferma che per i processi pendenti in Corte durante il periodo Covid che inteso in senso lato va dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 la fissazione diretta oltre il periodo emergenziale non esclude l’applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione che deve intendersi operante per tutti i procedimenti pendenti , ed in gestione, nel periodo interessato dall’emergenza sanitaria anche se non sono stati preventivamente fissati nel periodo di congelamento dei termini . In particolare, secondo la Corte non può infatti ritenersi che per l’ operatività della sospensione sia obbligatoria la pre fissazione dei processi pendenti nell’arco di tempo in cui vige il congelamento dei termini cui avrebbe dovuto far seguito un provvedimento di rinvio oltre il periodo emergenziale, salvi i casi eccezionali aderire a tale interpretazione avallerebbe un formalismo necessità della fissazione formale nel periodo Covid e successivo rinvio incoerente con la ratio della normativa che ha disciplinato l’emergenza che è quella di trattare nel periodo Covid solo i provvedimenti ritenuti improcrastinabili . Per ciò che concerne il caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che pur essendo il procedimento in esame pervenuto in Corte prima del periodo Covid che in senso lato va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 , poiché lo stesso era pendente presso la Corte di Cassazione durante il periodo emergenziale , la sua fissazione diretta oltre il periodo di congelamento dei termini è legittima e comporta la sospensione ex lege dei termini di prescrizione .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 24 – 27 luglio 2020, n. 22506 Presidente Diotallevi – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa ai danni dell’assicurazione. Si contestava al ricorrente di avere prodotto alla Europ Assistance service s.p.a documentazione attestante falsamente un sinistro verificatosi in omissis nel corso di un viaggio protetto da assicurazione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva 2.1. violazione di legge non sarebbe legittima la procura speciale della parte civile Euro assistence in quanto rilasciata in via preventiva senza l’indicazione specifica dei reati per i quali era rilasciata 2.2. violazione di legge le dichiarazioni del teste B. in ordine alle informazioni assunte presso il centro medico omissis sarebbero inutilizzabili in quanto non era stata indicata la persona che gliele avrebbe fornite 2.3. vizio di motivazione la Corte di appello non avrebbe offerto una motivazione esaustiva in ordine alle doglianze espresse con il motivo di appello quarto con il quale si contestava la responsabilità del ricorrente. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Sul tema della specificità della procura preventiva alle liti la giurisprudenza di legittimità non si presenta del tutto univoca. Da un lato si è affermato che la procura speciale rilasciata per la proposizione della querela deve contenere, a pena di inammissibilità, il riferimento a specifici reati oppure l’indicazione delle situazioni in cui il mandatario deve attivarsi, non essendo sufficiente un generico mandato a proporre querela Sez. 6, n. 28807 del 05/04/2016 - dep. 11/07/2016, Signorini, Rv. 267432 Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010 - dep. 30/06/2010, P.G. in proc. Rizzo e altri, Rv. 248385 . Dall’altro, con orientamento maggioritario, al quale il collegio intende dare continuità si è invece affermato che è consentito, a norma dell’art. 37 disp. att. c.p.p., che la procura speciale sia rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva, per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto cui la procura si riferisce, nel qual caso l’esercizio del potere rappresentativo, salve limitazioni espressamente indicate, deve intendersi conferito per tutte le attività attinenti ad ipotesi di reato collegate con la sfera di competenza della preposizione institoria Sez. 2, n. 5785 del 26/10/2016 - dep. 08/02/2017, Lovison, Rv. 269190 Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016 - dep. 16/01/2017, P.C. in proc. Dindi, Rv. 268769 . Tale secondo orientamento, nella valutazione del collegio, risponde meglio alla esigenza di valorizzare la ratio semplificatrice della procura preventiva, nei casi in cui la stessa sia rilasciata a tutela degli interessi delle persone giuridiche in tale situazione si ritiene legittima la procura preventiva anche se non indica i singoli reati per i quali è rilasciata ma consente la proposizione della querela per tutti gli illeciti che danneggiano gli interessi della società e, dunque, pertengono all’oggetto sociale diverso è il caso in cui la procura preventiva sia rilasciata nell’interesse di una persona fisica, quando la identificazione dei limiti di azione del procuratore speciale è funzionale all’evitamento di azioni contrarie alla volontà del delegante. Nel caso in esame la Corte di appello, in coerenza con le richiamate indicazioni ermeneutiche, rilevava come la procura era conforme ai requisiti di legge e si riferiva senz’altro al reato previsto dall’art. 642 c.p. reato tipicamente correlato all’attività istituzionalmente svolta dalla Compagnia di assicurazione querelante pag. 4 della sentenza impugnata . La motivazione si sottrae ad ogni censura. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Il ricorrente deduce che il teste B. non avrebbe indicato la fonte personale dalla quale avrebbe appreso alcune informazioni in omissis nel corso dello svolgimento dell’attività di accertamento svolta dalla compagnia assicuratrice per verificare la veridicità del sinistro denunciato. Il collegio rileva in via preliminare che la condanna si fonda sulla mancata ostensione della ricevuta del pagamento delle spese sanitarie, ritenuta decisiva dal Tribunale, oltre che su una serie di altre prove di natura documentale pag. 3 della sentenza di primo grado . A fronte di tale struttura argomentativa della sentenza di primo grado l’appello si presenta eccentrico, se non addirittura aspecifico, in quanto rileva in modo generico la matrice dichiarativa delle informazioni invero non decisive raccolte dal B. la prima impugnazione verte cioè su un dato eccentrico rispetto all’ordito motivazionale della prima condanna, che mantiene la sua coerenza logica anche se non si considerano le informazioni probatorie censurate. A ciò si aggiunge che, come rilevato dalla Corte di appello, la Cassazione in materia di inutilizzabilità della testimonianza de relato ha affermato che il divieto posto dall’art. 195 c.p.p., comma 7 non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non è in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell’esistenza e attendibilità di tale fonte. Sez. 2, n. 13927 del 04/03/2015 - dep. 02/04/2015, Amaddio e altri, Rv. 264015 Sez. 6, n. 37370 del 14/05/2014 - dep. 09/09/2014, Romeo, Rv. 26025101 . 3. Il terzo motivo di ricorso che deduce l’omessa motivazione con riguardo alle doglianze avanzate con il quarto motivo di appello è inammissibile. Il ricorrente da un lato non indica la rilevanza decisiva delle asserite omissioni proponendo una doglianza generica che non supera il vaglio di ammissibilità e, dall’altro, non considera che la Corte territoriale nel confermare la condanna del Tribunale, con motivazione accurata ed esaustiva ha valutato l’intero compendio probatorio posto alla base della prima condanna, utilizzabile ed univocamente dimostrativo della responsabilità del ricorrente pag. 4 della sentenza impugnata . 4. Il ricorso deve dunque essere rigettato. 4.1. Il collegio rileva che il termine di prescrizione non è decorso in quanto deve essere computato anche il periodo di sospensione introdotto dalla normativa che ha regolato l’emergenza sanitaria L. n. 27 del 2020 e successive modifiche e che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020. Si osserva che nel caso in esame procedimento, pendente presso la Corte durante il periodo Covid, è stato fissato direttamente all’udienza del 16 luglio 2020, dunque oltre il periodo di congelamento dei termini processuali da ritenersi rigido , con limitate eccezioni, dal 9 marzo all’11 maggio e flessibile , ovvero rimesso alle decisioni dei dirigenti degli uffici dal 12 maggio al 30 giugno . Si ritiene che per i processi pendenti in Corte durante il periodo Covid che inteso in senso lato va dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 la fissazione diretta oltre il periodo emergenziale non esclude l’applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione che deve intendersi operante per tutti i procedimenti pendenti , ed in gestione, nel periodo interessato dall’emergenza sanitaria anche se non sono stati preventivamente fissati nel periodo di congelamento dei termini. Non può infatti ritenersi che per l’operatività della sospensione sia obbligatoria la pre fissazione dei processi pendenti nell’arco di tempo in cui vige il congelamento dei termini cui avrebbe dovuto far seguito un provvedimento di rinvio oltre il periodo emergenziale, salvi i casi eccezionali aderire a tale interpretazione avallerebbe un formalismo necessità della fissazione formale nel periodo Covid e successivo rinvio incoerente con la ratio della normativa che ha disciplinato l’emergenza che è quella di trattare nel periodo Covid solo i provvedimenti ritenuti improcrastinabili. Si ritiene pertanto che, pur essendo il procedimento in esame pervenuto in Corte prima del periodo Covid che in senso lato va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 , poiché lo stesso era pendente presso la Corte di Cassazione durante il periodo emergenziale la sua fissazione diretta oltre il periodo di congelamento dei termini è legittimo e comporta la sospensione ex lege dei termini di prescrizione. 4.2. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.