Introduce repentinamente il braccio nella borsa per rubare il telefono, riconosciuta l’aggravante della destrezza

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sul bene.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 22499/20, depositata il 27 luglio. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello ricorre avverso la sentenza del Tribunale che, previa esclusione della contestata aggravante, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto impossessamento di un telefonino al fine di trarne profitto, sottraendolo dalla borsa della vittima , in quanto estinto per intervenuta remissione tacita di querela e contestuale accettazione tacita della stessa. Con il ricorso in oggetto si deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 625, n. 4, c.p., aggravante che il ricorrente reputa pienamente integrata. Con riguardo alla circostanza aggravante di cui sopra deve osservarsi che la stessa è stata erroneamente esclusa. In tema di furto, la Suprema Corte – chiamata in passato a risolvere la questione di diritto se, nel delitto di furto, la circostanza aggravante della destrezza sia configurabile quando il soggetto agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa, ha stabilito che tale circostanza aggravante sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res , non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo . E nel caso in esame, erroneamente la sentenza impugnata non ha considerato la circostanza dell’introduzione repentina del braccio dell’imputato all’interno della borsa indossata dalla parte offesa. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 marzo – 27 luglio 2020, n. 22499 Presidente Ciampi – Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia ricorre avverso la sentenza ex art. 469 c.p.p. del Tribunale di Perugia che, previa esclusione della contestata aggravante, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di E.J.L. in ordine al reato a lui ascritto, in quanto estinto per intervenuta remissione tacita di querela e contestuale accettazione tacita della stessa. 2. L’imputato era stato chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., comma 1, n. 4, per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, del telefono cellulare Samsung, sottraendolo dalla borsa di N.M. , mediante destrezza. 3. Il ricorso si fonda su tre motivi. Con il primo, si deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 625 c.p., n. 4, aggravante che il ricorrente reputa pienamente integrata, alla luce del racconto reso dalla persona offesa il giorno omissis , verso le ore 21,15, la signora N. , che stava camminando lungo la omissis in direzione della propria abitazione, veniva avvicinata da un giovane che, sfilatole dalla borsa il predetto cellulare, si allontanava rapidamente, sottraendosi alle richieste di restituzione e all’inseguimento della donna. Il ragionamento del Tribunale, per il quale l’imputato avrebbe commesso il fatto approfittando di un momento di distrazione della vittima, da lui non determinato, deve essere totalmente disatteso giacché, nel caso di specie, l’imputato non si è limitato a prelevare un oggetto incustodito o abbandonato o che, comunque, si trovasse al di fuori dell’immediata disponibilità o sfera di azione del detentore, ma ha letteralmente sfilato il telefonino dalla borsa della persona offesa. Si tratta, quindi, di condotta chiaramente caratterizzata da quella particolare abilità esecutiva dell’autore del furto che integra l’aggravante della destrezza. Nello specifico, l’imputato, individuata la donna che gli camminava davanti, ha pensato bene di seguirla e, calcolato il momento più adatto per entrare in azione, le si è avvicinato e ha messo il braccio dentro la borsa, sfilandole il cellulare. Con il secondo motivo, si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art. 152 c.p. Alla dichiarazione di non doversi procedere nei confronti del prevenuto in ordine al reato ascrittogli, in quanto estinto per intervenuta remissione tacita della querela e contestuale accettazione tacita della stessa, il giudice di primo grado è pervenuto dopo aver rilevato l’assenza della persona offesa nella prima udienza di trattazione e dopo avere, d’ufficio, fatto notificare alla stessa una copia del verbale di udienza con allegata copia del decreto di citazione dell’imputato. Non può affermarsi con certezza che vi sia stata remissione tacita della querela attesa l’evidente contraddittorietà trai due atti notificati alla persona offesa. La terza doglianza, strettamente legata alla precedente, afferisce alla mancanza e insufficienza della motivazione con riguardo alla ravvisata remissione tacita di querela analogamente, l’intervenuta accettazione della remissione di querela è stata affermata sulla scorta della sola assenza dell’imputato alla prima udienza di comparizione. 4. In data 01/10/2019, il ricorrente faceva pervenire nella cancelleria di questa Sezione motivi aggiunti con cui deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 340 c.p.p., u.c Osserva che il giudice ha ritenuto superflua un’accettazione espressa della rimessione tacita pur avendo, comunque, addebitato all’imputato le spese processuali, così sostituendo la propria volontà a quella dell’imputato. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Invero, con riguardo alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 4, deve osservarsi che la stessa è stata erroneamente esclusa. In tema di furto, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte - chiamate a risolvere la questione di diritto se, nel delitto di furto, la circostanza aggravante della destrezza, prevista dall’art. 625 c.p., comma 1, n. 4, sia configurabile quando il soggetto agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa , hanno stabilito che la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res , non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli Rv. 270088 . 3. Ciò premesso, il Collegio osserva come, nel caso in esame, erroneamente la sentenza impugnata non abbia valorizzato la circostanza dell’introduzione repentina del braccio dell’imputato all’interno della borsa indossata dalla parte offesa. Non ricorre, infatti, nella specie, il mero approfittamento di circostanze propizie in conseguenza della disattenzione della vittima, bensì una modalità di azione, esplicativa di una particolare abilità, consistita nell’anzidetta introduzione e nel successivo sfilamento del cellulare custodito all’interno della borsa, finalizzata a neutralizzare l’ordinaria vigilanza della persona offesa sulla cosa stessa e indice di uno studio dei tempi e delle reazioni della vittima designata nel concreto contesto, come dimostrato dal fatto che il prevenuto abbia seguito la vittima prima di accostarsi alla stessa per attuare il furto. I restanti motivi devono, pertanto, ritenersi assorbiti. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Perugia in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia in diversa composizione. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a .