Botte e minacce ai genitori per avere soldi: logico parlare di estorsione, legittima la custodia in carcere

Solido, secondo i Giudici, il castello accusatorio. Evidente la gravità delle condotte tenute dall’uomo. Impossibile, checché ne dica il difensore, parlare di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Pretendere – a suon di botte – soldi dai propri genitori per giocare d’azzardo è non solo una condotta deprecabile, ma anche catalogabile come estorsione in piena regola. Di conseguenza, a fronte di un’accusa così grave, e resa solida dagli elementi indiziari a disposizione, è sacrosanta, secondo i Giudici, l’applicazione della custodia cautelare in carcere Cassazione, sentenza n. 22508/20, sez. II Penale, depositata il 27 luglio . Pesanti le accuse nei confronti di un uomo si parla, nello specifico, di maltrattamenti in famiglia, estorsione e tentata estorsione , poiché gli viene contestato di avere ripetutamente usato violenza, sia fisica che verbale, nei confronti dei genitori per ottenere somme di denaro da destinare al gioco di azzardo, ed in particolare di essersi scagliato contro il padre con pugni e calci per ottenere 100 euro . Conseguente l’applicazione della massima misura custodiale, decisa dal Tribunale della libertà e confermata ora dalla Cassazione. Inutile il ricorso proposto dal difensore dell’uomo. Il legale mette in dubbio l’esistenza di gravi indizi del reato di maltrattamenti in famiglia , sostenendo che non sarebbe stata identificata alcuna condotta abituale e non sarebbe stato scrutinato l’elemento soggettivo , poiché nell’uomo è mancata la volontà di maltrattare i congiunti , essendo invece egli mosso solo dall’esigenza di chiedere denaro . Poi, il legale sostiene che non è stata posta in essere violenza fisica, come attestato dalla dimostrata resistenza operata dal padre dell’uomo, e quindi avrebbe dovuto essere riconosciuta la causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p. per fatti commessi a danno di congiunti . Inoltre, sempre secondo il legale, le emergenze procedimentali indicherebbero che l’episodio qualificato come estorsione era riconducibile ad un semplice litigio famigliare . Sempre secondo la linea difensiva, poi, è errato parlare di estorsione , poiché ci si trova di fronte a un esercizio arbitrario delle proprie ragioni , avendo l’uomo agito per ottenere dai genitori il denaro necessario al suo mantenimento . Infine, il legale ritiene fragili le esigenze cautelari , soprattutto perché il suo cliente si è scusato coi genitori, offrendo la restituzione di quanto dovuto . Dalla Cassazione ribattono condividendo la visione tracciata dal Tribunale della libertà e centrata sulla gravità indiziaria confermata dalla convergenza del compendio dichiarativo, univocamente indicativo della consumazione di una serie di azioni violente solo in parte dirette all’ottenimento ingiustificato di somme di denaro . Evidente, peraltro, come le condotte tenute dall’uomo esprimessero non solo la volontà di maltrattare i genitori ma anche quella di ottenere da loro un profitto ingiusto . Impossibile, infine, parlare di esercizio arbitrario delle proprie ragioni . Ciò perché le condotte violente, oltre a sortire l’effetto costrittivo tipico del reato di estorsione, erano anche funzionali ad avere denaro disponibile per il gioco d’azzardo, dunque non funzionale al mantenimento . Ci si trova di fronte, quindi, a una pretesa sfornita di tutela giudiziaria che esclude a priori l’invocato inquadramento della condotta nel reato previsto dall’articolo 393 del Codice Penale cioè esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone . Nessun dubbio, infine, sul riconoscimento del pericolo cautelare e sulla inidoneità contenitiva degli arresti domiciliari . Su questo fronte il Tribunale ha rilevato la abitualità e gravità delle condotte illecite e la carenza di freni inibitori, elementi che concorrono a definire una prognosi negativa in ordine al pericolo di reiterazione . Confermata perciò l’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa . Ciò anche perché quando la valutazione del pericolo di recidiva riguarda reati che si consumano attraverso la violenza alla persona, che si distinguono per essere posti a tutela di un bene di rilevanza costituzionale primaria, il giudizio in ordine al pericolo di recidiva e quello relativo alla idoneità cautelare dei presidi disponibili deve essere effettuata con rigore proporzionato alla rilevanza del bene giuridico tutelato. Pertanto, quando questa riguardi reati consumati con violenza alla persona, la valutazione in ordine alla proporzionalità deve essere effettuata con l’obiettivo di offrire la massima tutela dell’incolumità personale . E inoltre va aggiunto, secondo i giudici, che la applicazione della misura cautelare domiciliare implica l’accettazione del rischio che le regole imposte siano violate a causa di flessioni nell’autodisciplina, sicché la misura deve essere anche proporzionata alla gravità del rischio di violazione delle regole il cui rispetto è affidato all’autodisciplina . Tirando le somme, la valutazione della proporzionalità della misura richiede anche l’apprezzamento del tipo di reato che potrebbe essere reiterato, sicché quando si ritiene che il rischio di reiterazione riguardi reati consumati con violenza alla persona, la misura affidata all’autodisciplina è idonea a tutelare l’incolumità personale solo se, all’esito di un rigoroso esame della personalità dell’accusato, si ritenga annullato il rischio di violazione delle regole di autocontenimento . In questo caso, però, è emersa la incapacità dell’uomo di contenere gli impulsi violenti, unitamente alla sua tendenza a fare uso di sostanze alcoliche . Dettagli, questi, che non rassicurano circa l’osservanza delle prescrizioni correlata alla misura meno afflittiva della quale si invoca l’applicazione , concludono dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 – 27 luglio 2020, n. 22508 Presidente Diotallevi – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli confermava la applicazione al ricorrente della massima misura custodiale in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e tentata estorsione. Si contestava al Le. di avere ripetutamente usato violenza sia fisica che verbale nei confronti dei genitori per ottenere somme di denaro da destinare al gioco di azzardo ed in particolare di essersi scagliato contro il padre con pugni e calci per ottenere 100 Euro. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dei gravi indizi del reato di maltrattamenti in famiglia non sarebbe stata identificata alcuna condotta abituale e non sarebbe stato scrutinato l'elemento soggettivo si deduceva infatti che in capo al Le. mancherebbe la volontà di maltrattare i congiunti essendo invece lo stesso mosso solo dall'esigenza di chiedere denaro 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione si deduceva che non sarebbe stata posta in essere violenza fisica come sarebbe attestato dalla dimostrata resistenza agita dal padre del ricorrente pertanto avrebbe dovuto essere riconosciuta la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen. a ciò si aggiungeva che le emergenze procedimentali indicherebbero che l'episodio qualificato come estorsione era riconducibile ad un semplice litigio famigliare 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui aveva qualificato il fatto come estorsione piuttosto che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non valorizzando l'elemento soggettivo della condotta che esprimeva la volontà del Le. di ottenere dai genitori il denaro necessario al suo mantenimento 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla identificazione delle esigenze cautelari che sarebbero state ritenute nonostante il ricorrente si fosse scusato con i genitori offrendo la restituzione di quanto dovuto la motivazione sarebbe carente ed illogica anche nella parte in cui riteneva inadeguati a contenere il pericolo cautelare gli arresti domiciliari. 3. Il 6 marzo 2020 veniva trasmessa dal difensore memoria difensiva con la quale si insisteva nelle ragioni del ricorso rilevando la incoerenza della progressione dichiarativa della madre denunciante e l'illegittimo inquadramento giuridico della condotta di estorsione che avrebbe dovuto essere assorbita nel reato di maltrattamenti in famiglia o derubricata nel reato previsto dall'art. 393 cod. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile 1.1. Il primo motivo di ricorso che deduce l'illegittimità della condanna per maltrattamenti contestando la motivazione, nella parte in cui riconosceva l'esistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato, è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione alternativa delle prove che non è compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima a sia effettiva , ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata b non sia manifestamente illogica , perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica c non sia internamente contraddittoria , ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute d non risulti logicamente incompatibile con altri atti del processo indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516 segnatamente non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante , su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965 . Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale con motivazione persuasiva rilevava che la gravità indiziaria trovava univoca conferma nella convergenza del compendio dichiarativo, univocamente indicativo della consumazione di una serie di azioni violente solo in parte dirette all'ottenimento ingiustificato di somme di denaro pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata , Quanto alla contestazione relativa al difetto di identificazione dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia, deve essere rilevato che si procede per i reati di cui agli artt. 629 e 572 cod. pen. in concorso formale pacificamente ammesso dalla condivisa giurisprudenza di legittimità Sez. 2, n. 15571 del 13/12/2012 - dep. 04/04/2013, Di Blasi, Rv. 255780 tale configurazione della condotta implica che l'elemento soggettivo si atteggia come la proiezione psicologica di una sola condotta idonea a ledere due beni giuridici differenti il che implica che la volontà, come si evince chiaramente dalla motivazione del provvedimento contestato, è contemporaneamente diretta a ledere contemporaneamente due beni giuridici differenti, ed esprime sia la volontà di maltrattare che quella di ottenere un profitto ingiusto. In sintesi si ritiene che la motivazione offerta dalla Corte territoriale sui punti contestati sia priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenti coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali la stessa si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso che deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen. è manifestamente infondato. La cassazione ha stabilito che la clausola negativa prevista dall'art. 649, terzo comma, cod. pen., opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica. Sez. 2, n. 32354 del 10/05/2013 - dep. 24/07/2013, Gallano, Rv. 25598201 Sez. 2, n. 24643 del 21/03/2012 - dep. 21/06/2012, Errini, Rv. 252833 Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016 - dep. 16/12/2016, Giglio, Rv. 268712 In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche il Tribunale aveva escluso il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ritenendo, con apprezzamento di merito aderente alle emergenze procedimentali, che vi fossero elementi indiziari univocamente indicativi dell'esercizio di violenza fisica pag. 3 della sentenza impugnata si tratta di una valutazione di merito che non si presta a censura e che non può essere rivalutata in Cassazione. 1.3. Anche il terzo motivo di ricorso con la quale si invoca l'inquadramento del fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è inammissibile. Dal tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata emerge infatti che le condotte violente oltre a sortire l'effetto costrittivo tipico del reato di estorsione erano anche funzionali ad avere denaro disponibile per il gioco d'azzardo, dunque non funzionale al mantenimento si tratta di una pretesa sfornita di tutela giudiziaria che esclude a priori l'invocato inquadramento della condotta nel reato previsto dall'art. 393 cod. pen. 1.4. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile sia nella parte in cui denuncia un difetto di motivazione in ordine al riconoscimento del pericolo cautelare, sia nella parte in cui denuncia il difetto di valutazione della idoneità contenitiva degli arresti domiciliari. 1.4.1. La contestazione in ordine alla valutazione del pericolo cautelare si risolve in una richiesta di rivalutazione degli elementi di prova che esula dalla competenza del giudice di legittimità. Peraltro sul punto il Tribunale offriva una motivazione esaustiva rilevando la abitualità e gravità delle condotte illecite e la carenza di freni inibitori elementi che concorrevano a definire una prognosi negativa in ordine al pericolo di reiterazione. 1.4.2. Quanto al profilo della proporzionalità il collegio ribadisce che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 270463 Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016 - dep. 17/10/2016, L, Rv. 267933 Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019 - dep. 23/10/2019, Marsili Maurizio, Rv. 277762 . A ciò deve aggiungersi che quando la valutazione del pericolo di recidiva riguarda reati che si consumano attraverso la violenza alla persona, che si distinguono per essere posti a tutela di un bene di rilevanza costituzionale primaria, il giudizio in ordine al pericolo di recidiva e quello relativo alla idoneità cautelare dei presidi disponibili, deve essere effettuata con rigore proporzionato alla rilevanza del bene giuridico tutelato. Pertanto quando questa riguardi reati consumati con violenza alla persona la valutazione in ordine alla proporzionalità deve essere effettuata con l'obiettivo di offrire la massima tutela dell'incolumità personale. A ciò si aggiunge che la applicazione della misura cautelare domiciliare implica l'accettazione del rischio che le regole imposte siano violate a causa di flessioni nell'autodisciplina e, sicché la misura deve essere anche proporzionata alla gravità del rischio di violazione delle regole il cui rispetto è affidato all'autodisciplina. In conclusione si ritiene che la valutazione della proporzionalità della misura richiede anche l'apprezzamento del tipo di reato che potrebbe essere reiterato, sicché quando si ritiene che il rischio di reiterazione riguardi reati consumati con violenza alla persona , la misura affidata all'autodisciplina è idonea a tutelare l'incolumità personale solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga annullato il rischio di violazione delle regole di auto contenimento. Nel caso in esame in coerenza con tali linee ermeneutiche il collegio rilevava che la incapacità di contenere gli impulsi violenti manifestata dal ricorrente, unitamente alla sua tendenza a fare uso di sostanze alcoliche non rassicurava circa l'osservanza delle prescrizioni correlata alla misura meno afflittiva della quale si invoca l'applicazione. 2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 2000,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.