Può essere inviato anche a mezzo di posta ordinaria l’incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p.

L’invio a mezzo posta alla cancelleria del giudice dell’atto introduttivo del procedimento nella specie, richiesta di incidente di esecuzione – al di fuori delle ipotesi speciali relative alle impugnazioni e al giudizio di cassazione – costituisce una modalità irrituale della presentazione della richiesta in quanto non prevista ma neppure vietata dalla legge , la quale, .

integrando un’attività materiale che non necessariamente deve essere compiuta dalla parte o dal suo difensore ritualmente investito, potendo essere realizzata anche da un nuncius , è idonea ad attivare il meccanismo processuale di cui all’art. 121 c.p.p., con decorrenza ai fini processuali dalla data di ricezione dell’atto da parte della cancelleria del giudice competente e, in nessun caso, da quella di spedizione, fermo restando il rispetto delle formalità che consentono di identificare il mittente nella parte interessata e la corretta individuazione dell’ufficio destinatario, posto che il pervenimento dell’atto in ufficio diverso da quello competente non determina alcun obbligo per la cancelleria di curarne la trasmissione a quello competente . È questa la complessa massima della Corte di Cassazione affermata con sentenza n. 22303/20, con la quale dopo oltre trent’anni dall’approvazione del nuovo codice di procedura penale ”, si riconosce ed applica - in maniera coerente - alla spedizione degli atti di parte il principio di diritto secondo cui i vizi, che determinano l’inammissibilità dell’atto o la sua invalidità, devono essere espressamente e tassativamente indicati dalla legge. È accaduto – ed accade spessissimo – che atti pervenuti alla cancelleria competente in maniera irrituale , id est senza far lunghe code magari a seguito di complesse ed estenuanti procedure di prenotazione di accesso – siano stati e siano considerati come inammissibili, poiché – così si dice – non vi sarebbe certezza sulla loro provenienza e sulla sottoscrizione dell’atto, benché pacificamente provenienti da un difensore ritualmente nominato. Ciò è chiaramente un punto alquanto bizzarro, posto che la cancelleria non ha il compito di autenticare la firma del difensore sull’atto , ma al massimo di annotare chi abbia presentato materialmente l’atto e di rilasciare – previo pagamento del dovuto – certificazione del deposito c.d. depositato” . Poiché di regola per gli atti di parte non è richiesta una forma particolare , non può il giudice competente a ciò investito rifiutare di decidere sulla richiesta di parte, solo perché non si sono seguite forme particolari ma non imposte dalla legge al fine del loro invio al giudice de quo. Così – si diceva – la Suprema corte ha voluto – si spera – definitivamente chiarire che la regola per il giudice è di decidere sulle istanze che gli vengono sottoposte e non anche di trovare escamotage per sviare da questo suo fondamentale compito. Naturalmente nel momento in cui si sbaglia” l’ufficio di destinazione , non vi è dovere in senso tecnico di inviare l’atto al giudice competente e il giudice non competente” non è chiamato a giudicare neppure sulla sua incompetenza, poiché non è il destinatario dell’istanza di parte. Ma ciò detto, oltre all’ obbligo giuridico” , vi è anche quello morale e nessuno vieta – neppure la Corte di Cassazione – alla cancelleria erroneamente investita di inviare al giudice competente gli atti, il quale ricevendoli, dovrà poi decidere. Insomma, quando un atto giunge al giudice, che si ritiene legalmente capace” di giudicare sull’istanza, non importa il modo con cui tale atto di parte giunga a sua conoscenza, ma il fatto dell’arrivo a corretta destinazione. Si dirà ma l’atto può perdersi o smarrirsi. Si risponde in entrambi i casi, nulla è pervenuto come in ogni altro caso di spedizione a distanza e quindi non sorge alcun dovere di giudicare, fermo restando che nulla vieta di inviare nuovamente l’atto. Si obietterà ma così si rischia di aumentare il carico di lavoro dei giudici e delle cancellerie, posto che – ed il punto è innegabile come ben noto nella storia dell’avvocatura anche di questi tempi – il deposito in persona ha da sempre costituito un filtro materiale” per l’ingresso alle istanze. Può darsi, ma non si crede che ci si possa lamentare del fatto che – come nel caso di specie – si chieda ad un giudice competente di rendere giustizia solo perché non si siano seguiti modi non obbligatori di spedizione. Dopo tutto, ciò che rileva è la messa in contatto tra il giudice e l’istanza di parte, non anche il modo con il quale giunga al giudice tale istanza. Più di tutto però importa riconoscere che le formalità devono essere davvero necessarie e non anche capziosamente strutturate per impedire di fatto l’esercizio dei diritti.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 6 – 24 luglio 2020, n. 22302 Presidente Mazzei – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a procedere sull'istanza formulata nell'interesse di M.B. con la quale si impugnava, per ritenuti errori di calcolo nella determinazione del fine pena, il provvedimento di esecuzione emesso dal Pubblico ministero in data 9/11/2016. n particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto irricevibile l'incidente di esecuzione, proposto con atto a firma del difensore di fiducia avv. F.M., contestualmente nominato dall'interessato, perchè trasmesso tramite il servizio postale ordinario e non depositato ex art. 121 c.p.p., unica forma consentita per la trasmissione delle richieste di parte, anche in ragione dell'impossibilità di accertare l'identità del proponente. Il giudice dell'esecuzione ha, inoltre, ritenuto di non dovere provvedere sull'istanza perchè di competenza del Pubblico ministero, mancando un provvedimento reiettivo di questi, esso solo impugnabile ex art. 666 c.p.p 2. Ricorre M.B., a mezzo del difensore avv. F.M., che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione, perchè - in disparte l'irrilevanza della giurisprudenza, citata dal giudice dell'esecuzione, che esclude l'utilizzabilità della posta elettronica certificata PEC per la trasmissione delle impugnazioni e delle istanze, in quanto è stata utilizzata la posta ordinaria - non è applicabile la previsione dell'art. 121 c.p.p A sostegno del ricorso, osserva che non si tratta di una memoria ma di una istanza che sono certe la paternità e la provenienza dell'atto, redatto su carta intestata del difensore e da questi sottoscritto che ad esso è anche allegata la procura rilasciata dall'interessato. Rileva che deve essere consentito al difensore l'uso della posta ordinaria per l'inoltro delle istanze, al pari di quanto previsto per le notificazioni richieste dalle parti private, sostituibili dall'invio di copia dell'atto da parte del difensore mediante lettera raccomandata, a norma dell'art. 152 c.p.p. e art. 56 disp. att. c.p.p Aggiunge che la giurisprudenza penale ammette la spedizione tramite posta ordinaria dell'opposizione all'archiviazione, atto simile alla richiesta d'incidente di esecuzione, e che la giurisprudenza civile Sez. U, n. 5160 del 04/03/2009, Rv. 607475 consente pacificamente l'uso della posta ordinaria per la trasmissione degli atti. Deduce, infine, che è errata la declinatoria di competenza perchè la richiesta avanzata al giudice dell'esecuzione ex art. 666 c.p.p., e indirizzata per conoscenza anche al Pubblico ministero denunciava proprio l'erroneità dell'atto del Pubblico ministero, che veniva di fatto impugnato, sicchè non poteva essere qualificata quale semplice richiesta a quest'ultimo di emettere un provvedimento rientrante nelle sue attribuzioni. 3. Fissata la trattazione del ricorso per l'udienza del 21/3/2020, il procedimento veniva rinviato ex lege in applicazione del decreto L. 8 marzo 2020, n. 11, e successivi. In forza dei provvedimenti emessi a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, commi 6 e 7 e successivi, il ricorso veniva quindi fissato per l'odierna udienza, con regolari avvisi alle parti, nel rispetto del termine di legge tenuto conto dei sopra richiamati provvedimenti di fissazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che saranno esposte. 2. Prendendo le mosse dall'ultima censura, va premesso, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'esecuzione, il condannato non era tenuto a presentare un'istanza al Pubblico ministero perchè provvedesse a correggere il proprio precedente provvedimento, essendo piuttosto necessaria la proposizione dell'incidente di esecuzione avverso il provvedimento, già emesso, che, nel determinare la pena da espiare, contiene, secondo la prospettazione del condannato, un errore di calcolo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in disparte la natura non impugnatoria dell'incidente di esecuzione, il giudice dell'esecuzione, investito dal condannato ex art. 666 c.p.p., non può demandare al Pubblico ministero l'incombenza di verificare la correttezza dei calcoli che lo hanno portato a emettere il provvedimento di esecuzione oggetto di doglianza, ma deve provvedervi direttamente, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 666 c.p.p., comma 5, Sez. 1, n. 48726 del 22/10/2019, Macrì, Rv. 277912 in precedenza Sez. 1, n. 5353 del 04/12/2000, dep. 2001, P.M. in proc. Garozzo, Rv. 218085 . 2.1. In forza del richiamato principio di diritto è, quindi, errato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta del condannato che contestava il provvedimento di computo emesso dal Pubblico ministero. 3. Passando a esaminare la questione concernente la ritualità, ex art. 121 c.p.p., della richiesta di incidente di esecuzione pervenuta nella cancelleria tramite il servizio di posta ordinaria nel caso di specie posta celere , va premesso che sono manifestamente infondate le doglianze concernenti la violazione dell'art. 152 c.p.p. e art. 56 disp. att. c.p.p., poichè tali disposizioni si riferiscono alle notificazioni, peraltro nei confronti di terzi, effettuate dal difensore della parte privata e non attengono al deposito degli atti nella cancelleria del giudice. Sono, invece, fondate le censure che attengono al deposito della richiesta di parte nella cancelleria del giudice, non essendo generalmente prevista una particolare modalità attraverso la quale l'atto deve pervenire nella cancelleria, fermo restando che, quando il depositante si affida a terzi per lo svolgimento dell'attività materiale di consegna, deve farsi carico delle eventuali conseguenze di tale scelta. 4. Come già si è annotato al paragrafo n. 2, l'incidente di esecuzione non appartiene alla categoria delle impugnazioni Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, Caspar Hawke, Rv. 220577 , sicchè non operano le disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p., con la conseguenza che l'atto introduttivo deve essere depositato nella cancelleria del giudice competente ex art. 121 c.p.p., trattandosi di una richiesta . Invero è proprio l'art. 666 c.p.p., che, nel regolare l'incidente di esecuzione, fa espresso riferimento alla richiesta dell'interessato, così ponendola nell'ambito dell'art. 121 c.p.p 4.1. A ben vedere la disciplina delle impugnazioni non è applicabile all'incidente di esecuzione anche perchè la prima si poggia su un elemento che non è richiesto dalla seconda. Il principale ostacolo logico, che impedisce di applicare alla richiesta ex art. 666 c.p.p., le disposizioni sulle impugnazioni, è costituito dal fatto che, a differenza di esse, l'incidente di esecuzione non è di regola sottoposto a termini decadenziali, tanto è vero che la giurisprudenza di legittimità richiama gli artt. 582 e 583 c.p.p., per la proposizione della diversa richiesta di restituzione del termine di cui all'art. 175 c.p.p Quest'ultima istanza, anch'essa azionabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza, a differenza della richiesta ex art. 666 c.p.p., è finalizzata ad attivare un procedimento di tipo impugnatorio la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175 c.p.p., comma 2-bis, il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla sua data di spedizione ad essa si applica, quindi, la disciplina di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p., poichè ha natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione e ne costituisce una precondizione Sez. U, n. 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726 . Nel caso delle impugnazioni ciò che rileva è, infatti, la tempestività della proposizione, sicchè il legislatore ha previsto, per agevolare la parte, la possibilità di proporre il gravame con modalità aggiuntive rispetto al deposito dell'atto nella cancelleria del giudice che procede, consentendo la spedizione con lettera raccomandata o tramite telegramma ovvero il deposito presso un diverso ufficio giudiziario. In tali casi, com'è noto, l'impugnazione si considera proposta, proprio in ragione dei poteri certificativi riconosciuti al sistema di posta raccomandata o telegrafica e all'ufficio giudiziario ricevente, al momento della spedizione o del deposito nell'ufficio giudiziario viciniore , a nulla rilevando la data di pervenimento nella cancelleria del giudice che procede. 4.2. Soltanto in tema di impugnazioni il legislatore ha ritenuto necessario dettare specifiche disposizioni per le modalità di trasmissione dell'atto alla cancelleria, selezionando il servizio postale raccomandato, il telegramma e il deposito presso un ufficio giudiziario diverso, in quest'ultimo caso prevedendo che tale compito possa essere attribuito anche a un incaricato. Si consideri che la giurisprudenza di legittimità, relativa al deposito dell'impugnazione tramite un incaricato, esclude in ogni caso la necessità di rispettare forme particolari di deposito dell'atto Sez. U, n. 8141 del 29/05/1992, Caselli, Rv. 191180, ha precisato che nel caso in cui l'atto di impugnazione di una parte privata sia presentato in cancelleria da un incaricato non occorre l'autentica della sottoscrizione dell'impugnante, atteso che l'art. 582 c.p.p., che attribuisce appunto alla persona che propone un'impugnazione la facoltà di avvalersi per la presentazione del relativo atto di un incaricato, non richiede siffatta formalità recentemente Sez. 3, n. 2937 del 21/12/2004, dep. 2005, Zuliani, Rv. 230840 . Allo stesso modo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancata indicazione della data di deposito e della persona incaricata per il deposito dell'atto di impugnazione del P.M. non costituisce motivo di inammissibilità del gravame, in quanto non può farsi ricadere sulla parte una inosservanza commessa dall'ufficio ricevente, tanto più ove l'ufficio di provenienza sia desumibile dal complessivo esame dell'atto di impugnazione Sez. 1, n. 1824 del 21/04/1994, Pellicanò, Rv. 197633 . 5. Viceversa una richiesta priva di natura impugnatoria, perciò di regola non soggetta a termini decadenziali, può essere depositata nell'ufficio del giudice competente senza l'osservanza di particolari forme, tanto che il legislatore non ha ritenuto di prevedere specifiche modalità per il compimento di detta attività materiale. Ciò che rileva, in questo caso, è che l'ufficio sia investito della richiesta perchè solo da tale momento decorre il termine previsto dall'art. 121 c.p.p., comma 2. La materiale attività di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice può essere compiuta direttamente dall'interessato, o da un incaricato, che in tal caso sarà identificato dall'operatore preposto alla ricezione dell'atto in tale evenienza potrà essere richiesta e rilasciata l'attestazione di deposito. L'attività di deposito è propria dell'operatore preposto all'ufficio giudiziario che appone un timbro a datario sull'atto pervenuto , mentre colui che materialmente recapita l'atto non svolge un'attività formale, ma unicamente materiale. Tale attività materiale, non essendo altrimenti previsto dalla legge, può perciò essere effettuata con qualsiasi modalità a condizione che l'atto giunga alla cancelleria del giudice. 5.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è incline a escludere che, nonostante l'irrituale modalità di trasmissione, sia irricevibile l'istanza di rinvio per impedimento pervenuta all'ufficio giudiziario tramite fax o posta elettronica anche certificata rispettivamente Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017 dep. 2018, Deriù, Rv. 272049 Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019 dep. 2020, Di Russo, Rv. 278127 , pur attribuendo alla parte che ha scelto di procedere in modo irrituale gli oneri e le conseguenze derivanti da tale opzione Sez. 1, n. 17879 del 22/03/2019, Faqdaoui, Rv. 276308 . 5.2. Anche per quanto riguarda la presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, la giurisprudenza di legittimità, dopo un'iniziale negazione Sez. 1, n. 28477 del 23/04/2013, P.O. in proc. Ferace, Rv. 256110 , è stabilmente orientata ad ammettere l'uso della posta ordinaria per il recapito. Si è, infatti, affermato che l'opposizione alla richiesta di archiviazione può essere proposta a mezzo del servizio postale, in alternativa al deposito presso la cancelleria dell'organo giudiziario competente, purchè la spedizione del plico intervenga entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 408 c.p.p., comma 3 Sez. 4, n. 55135 del 10/11/2017, P.O. in proc. Pepe, Rv. 271678 in precedenza Sez. 6, n. 49609 del 18/11/2015, P.O. in proc. F., Rv. 265699 Sez. 6, n. 21338 del 06/05/2015, P.O. in proc. Ignoti, Rv. 263485 Sez. 6, n. 17624 del 08/01/2014, P.O. in proc. Romano, Rv. 260885 . 5.3. E' opportuno evidenziare, in quanto il principio di diritto riguarda specificamente il deposito di una richiesta di parte privata, che la giurisprudenza di legittimità, occupandosi delle modalità di deposito dell'istanza della persona offesa di essere informata della richiesta di archiviazione, ha precisato che la dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione deve essere presentata in forma scritta, con l'utilizzo di una modalità che, assicurando la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, sia idonea allo scopo di garantire che pervenga al Pubblico ministero procedente prima della decisione del Gip sulla richiesta di archiviazione Sez. 1, n. 11897 del 28/02/2017, P.O. in proc. Dirita e altri, Rv. 269135 . Si noti che, nel caso deciso con la citata sentenza, la richiesta della parte era contenuta all'interno di un'istanza di avocazione del procedimento, che la stessa persona offesa aveva presentato al Procuratore generale presso la Corte d'appello e non al Pubblico ministero procedente la Corte di legittimità ha escluso che la predetta dichiarazione fosse idonea a far sorgere, in capo al Pubblico ministero procedente, l'obbligo di far notificare la richiesta di archiviazione alla persona offesa, in quanto l'istanza di avocazione non è atto destinato al predetto P.M., e non può ritenersi che il Procuratore generale sia tenuto a trasmetterla all'ufficio procedente. 6. Quando però la parte sceglie una modalità di consegna diversa dall'accesso alla cancelleria del giudice restano a suo carico le eventuali conseguenze di tale opzione, prima fra tutte la mancanza di prova circa il deposito dell'atto. Non può, del resto, essere addebitato all'ufficio l'eventuale errore nello smistamento dell'atto che non sia materialmente depositato in cancelleria ad esempio a causa del pervenimento in un ufficio diverso da quello cui è destinato . E' opportuno chiarire, infatti, che soltanto il deposito regolare , cioè quello effettuato nelle mani dell'addetto alla cancelleria del giudice che procede, investe l'ufficio giudiziario dell'atto recapitato, mentre una consegna effettuata in altra cancelleria, servizio o ufficio non comporta tale conseguenza. 6.1. Va, in proposito, precisato che non compete al diverso ufficio, cui sia stato recapitato in modo irregolare l'atto di parte, provvedere allo smistamento di esso all'ufficio del giudice ritenuto competente, neppure quando esso sia indicato nell'atto in questione, poichè l'onere di procedere al deposito nella cancelleria del giudice che procede spetta a colui che effettua la materiale consegna, non potendosi ipotizzare obblighi di sorta -salva l'ipotesi di cui all'art. 582 c.p.p., comma 2, limitata alla presentazione dell'impugnazione - in capo al personale di un diverso ufficio. E, invero, non sussiste alcun obbligo incombente, in via generale, sul personale di cancelleria di trasmettere gli atti di un procedimento ad esso pervenuti al diverso ufficio competente in quanto, salvo i casi espressamente regolati dalla legge si vedano, ad esempio, l'art. 123 c.p.p., per le persone detenute o internate l'art. 582 c.p.p., per le impugnazioni , le parti devono indirizzare e depositare le memorie e gli altri scritti difensivi nella cancelleria o segreteria dell'autorità che procede artt. 121 e 367 c.p.p. . In ogni caso, laddove è ammesso il deposito presso un ufficio giudiziario diverso, l'atto deve essere univocamente indirizzato all'ufficio ritenuto competente allo stesso modo, quando è consentita la spedizione dell'atto a mezzo del servizio postale, esso deve essere indirizzato all'ufficio correttamente individuato come destinatario nel caso dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, si veda Sez. 6, n. 49609 del 18/11/2015, P.O. in proc. F., Rv. 265699 . 6.2. Sulla base della distinzione, nella nozione di deposito in cancelleria di una richiesta di parte, tra l'attestazione formale della ricezione della richiesta da parte dell'ufficio destinatario, riservata alla cancelleria ricevente, e le materiali modalità di recapito di essa alla cancelleria del giudice, va affermato che le istanze e le richieste, diverse dalle impugnazioni, possono essere trasmesse con qualunque modalità idonea alla cancelleria del giudice che procede, restando a carico del mittente ogni conseguenza derivante dal mancato perfezionamento della procedura di deposito per erronea individuazione dell'ufficio destinatario, disguido postale o altro. Nel caso di specie, l'atto che conteneva la richiesta di incidente di esecuzione era indirizzato al giudice competente ed è pervenuto nella sua cancelleria, con la conseguenza che, in presenza dei requisiti sostanziali attinenti alla sottoscrizione e provenienza dell'atto di cui si dirà nel successivo paragrafo, il giudice aveva l'obbligo di esaminare la richiesta. 7. Se, quindi, non sono richieste forme particolari per il recapito dell'atto nella cancelleria del giudice competente, ciò non significa però che la forma dell'atto sia irrilevante. 7.1. Anzitutto, a norma dell'art. 110 c.p.p., è bene ricordare che quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare . La richiesta, quindi, è formata in modo idoneo quando l'atto che la contiene è sottoscritto dall'interessato le cui generalità siano compiutamente indicate, dovendosi allo stesso attribuire la paternità dello scritto. Quando la sottoscrizione è apposta dal difensore, ritualmente investito, al pari di quando è apposta da altro soggetto che svolga una specifica funzione nell'ambito del procedimento o sia altrimenti investito di pubbliche funzioni, è sufficiente che risultino gli elementi di identificazione del sottoscrittore tradizionalmente, per il difensore, si tratta di elementi costituiti dall'indirizzo dello studio e dai riferimenti di esso. Si consideri, inoltre, che a norma dell'art. 96 c.p.p. la nomina del difensore di fiducia, n.d.r. è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata , sicchè appare legittimo, allorquando essa non sia già agli atti del procedimento, allegarla alla richiesta sottoscritta dal difensore. Del resto, l'art. 27 disp. att. c.p.p., stabilisce che quando è richiesto, il difensore documenta la sua qualità esibendo . c la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore . , sicchè l'allegazione dell'originale della nomina, con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore, soddisfa ampiamente il requisito di forma richiesto dalla legge per giustificare i poteri del patrocinatore. 7.2. Deve, quindi, concludersi nel senso che la richiesta di incidente di esecuzione, da depositare nella cancelleria del giudice competente, può essere consegnata direttamente dall'interessato, dal suo difensore o da incaricato designato o essere recapitata a mezzo di posta ordinaria, restando in tale ultimo caso a carico del proponente ogni eventuale conseguenza derivante dai vizi formali dell'atto, con particolare riguardo all'identificazione del mittente e alla corretta individuazione dell'ufficio destinatario, e dallo strumento prescelto. In particolare, quando l'atto viene recapitato con mezzo diverso dal materiale deposito nella cancelleria del giudice la quale provvederà alla pertinente attestazione e all'inserimento nel fascicolo mediante numerazione delle relative pagine come previsto dal Decreto Ministro della Giustizia 30 settembre 1989, n. 334, art. 3, portante Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale , resta a carico del mittente di assicurare l'originalità dell'atto trasmesso non possono essere considerati tali gli atti scansiti o fotocopiati , la sua provenienza dall'interessato sottoscrizione manuale, non essendo ancora possibile utilizzare la firma digitale nel settore penale e l'integrità del contenuto completezza e collazione dei vari elementi che lo compongono , insieme alla corretta individuazione del destinatario nell'ufficio del giudice competente, decorrendo dalla effettiva ricezione di esso il termine previsto dall'art. 121 c.p.p., comma 2. 7.3. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto L'invio a mezzo posta alla cancelleria del giudice dell'atto introduttivo di procedimento nella specie, richiesta di incidente di esecuzione - al di fuori delle ipotesi speciali relative alle impugnazioni e al giudizio di cassazione - costituisce una modalità irrituale di presentazione della richiesta in quanto non prevista ma neppure vietata dalla legge, la quale, integrando un'attività materiale che non necessariamente deve essere compiuta dalla parte o dal suo difensore ritualmente investito, potendo essere realizzata anche da un nuncius, è idonea ad attivare il meccanismo processuale di cui all'art. 121 c.p.p., con decorrenza ai fini processuali dalla data di ricezione dell'atto da parte della cancelleria del giudice competente e, in nessun caso, da quella di spedizione, fermo restando il rispetto delle formalità che consentano di identificare il mittente nella parte interessata e la corretta individuazione dell'ufficio destinatario, posto che il pervenimento dell'atto in ufficio diverso da quello competente non determina alcun obbligo per la cancelleria di curarne la trasmissione a quello competente . 8. A questo punto è necessario precisare che le conclusioni raggiunte non sono in contrasto con l'orientamento di legittimità, sviluppatosi con riguardo all'opposizione di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4, secondo il quale l'incidente di esecuzione, in quanto privo di natura impugnatoria, non è attivabile mediante il servizio postale, dovendosi piuttosto osservare la disposizione generale di cui all'art. 121 c.p.p., che prevede il deposito in cancelleria dell'atto Sez. 1, n. 43024 del 16/10/2008, Bevilacqua, Rv. 241833 . 8.1. Tale principio deve essere confermato poichè risulta pienamente conforme alle conclusioni cui si è pervenuti. In effetti, si è esclusa la diretta applicabilità degli artt. 582 e 583 c.p.p., ribadendosi invece la necessità di procedere al deposito ex art. 121 c.p.p., ponendo in luce la diversa natura dell'incidente di esecuzione rispetto all'impugnazione, così ribadendo che il termine per provvedere sulla richiesta, che nel caso di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4, assume peculiare rilievo, decorre dal deposito nella cancelleria del giudice che procede, a nulla rilevando, perciò, la data di affidamento dell'atto al servizio postale o di recapito, fermo restando, in ogni caso, che si deve trattare di una richiesta formalmente corretta, cioè redatta e sottoscritta in originale da parte di un soggetto processuale identificabile. 8.2. Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il provvedimento impugnato va, quindi, annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione perchè proceda a nuovo giudizio, prendendo in esame la richiesta di incidente di esecuzione presentata dalla parte a mezzo posta. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.