Computo della pena nelle ipotesi di continuazione: ripercorriamo i criteri forniti dalle Sezioni Unite

In tema di reato continuato, se il reato più grave è costituito da un delitto punito con pena alternativa e quello satellite da una contravvenzione punita con pena congiunta, il giudice opererà l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 c.p

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza n. 22088/20, depositata il 23 luglio. Computo di pena per la continuazione. La sentenza in commento affronta il problema del computo del trattamento sanzionatorio quando, riconosciuta la continuazione, debba operarsi l’aumento tra due reati puniti con pene di specie diversa. Nello specifico, il Tribunale condannava l’imputata alla pena di mesi otto di arresto ed € 8.000 di multa in relazione ad un delitto ed una contravvenzione ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione. Avverso detta decisione proponeva ricorso per Cassazione il procuratore generale presso la Corte di Appello, censurando l’illegalità della pena così commisurata. I principi enucleati dalle Sezioni Unite del 2018. La Suprema Corte accoglie il ricorso, evidenziando come la sanzione irrogata non risulti conforme alla previsione normativa di cui all’art. 81, comma 2, c.p Il Tribunale, difatti, avrebbe dovuto applicare una pena finale unica e non già una pena composita che prevede l’applicazione all’unisono sia della pena pecuniaria prevista per il delitto che quella detentiva prevista per la contravvenzione. Com’è noto, le Sezioni Unite del 2018 si sono pronunciate sulla applicazione dell’istituto della continuazione anche a fronte di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee, fornendo dei criteri per il computo del trattamento sanzionatorio in relazione ad una serie di ipotesi, naturalmente a carattere non esaustivo. 1. Se il reato più grave è punito con pena detentiva ed il reato satellite con pena pecuniaria, l’aumento di pena per quest’ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell’art. 135 c.p. 2. Se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l’aumento si effettua con pena detentiva della specie prevista per la violazione più grave 3. Se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell’aumento della pena detentiva 4. Se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, motivando la scelta ex art. 133 c.p. 5. Se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave 6. Se il reato più grave è punito con pena alternativa e il reato satellite con pena pecuniaria, il giudice opererà l’aumento in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, motivando ex art. 133 c.p. e, in caso di aumento della pena detentiva, esso andrà ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell’art. 135 c.p. 7. Se il reato più grave è un delitto punito con la pena della multa e quello satellite una contravvenzione punita con pena congiunta o alternativa, si aumenta soltanto la pena pecuniaria, essendo il delitto sempre più grave della contravvenzione. La continuazione a fronte di un delitto punito con pena alternativa e una contravvenzione punita con pena congiunta. Orbene, benché nel caso di specie ci si trovi dinanzi ad una situazione diversa da quelle prospettate dal Supremo Consesso, essendo in presenza di un delitto punito con pena alternativa ed ad un reato satellite punito con pena congiunta, i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità risultano comunque applicabili. Nel caso di specie, dunque, il giudice, dopo aver valutato quale pena alternativa applicare per il delitto costituente violazione più grave, opererà il successivo aumento in relazione alla sola pena prescelta. Ne consegue che, se il reato più grave è costituito da un delitto punito con pena alternativa e quello satellite da una contravvenzione punita con pena congiunta, il giudice opererà l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 c.p

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1 – 23 luglio 2020, n. 22088 Presidente Diotallevi – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p., in data 15/10/2019, su richiesta delle parti, il Tribunale di Trapani applicava a R.B.M.B. la pena di mesi otto di arresto ed Euro 8.000 di ammenda in relazione ai reati, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 3 capo A , artt. 633 e 639 bis c.p. capo B . 2. Avverso detta sentenza, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione lamentando inosservanza della legge penale con conseguente richiesta di annullamento con rinvio ad altro giudice per il relativo giudizio. Si evidenzia nel ricorso come la pena dell’arresto e dell’ammenda non si sarebbe mai potuta irrogare dal momento che il capo B è una fattispecie delittuosa e che del tutto incongruo risultava essere l’ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate e la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi , disposto ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, dovendosi di contro disporre ai sensi del D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 256, comma 3, la confisca dell’area su cui era stata realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo ed assorbente profilo di doglianza sollevato relativo alla specie e alla misura della pena applicata. 2. Invero, risulta dagli atti come all’udienza del 15/10/2019 avanti al Tribunale di Trapani, le parti, producendo atto scritto a firma dell’avv. Giovanni Consolazione procuratore speciale dell’imputata con in calce il consenso del pubblico ministero, chiedevano di definire il procedimento con l’applicazione della pena di mesi otto verosimilmente di reclusione, anche se nella richiesta non veniva precisata la specie della pena richiesta e di 8.000 di ammenda, richiesta subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena, così determinata pena base, anni uno di reclusione di cui all’art. 633 c.p. ed Euro 12.000 di ammenda di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3 per il reato più grave non precisato , diminuita a mesi otto di reclusione ed Euro 8.000 di ammenda ex art. 62 bis c.p., aumentata ad anni uno di reclusione ed Euro 12.000 di ammenda ex art. 81 c.p. non espressamente precisato, conseguentemente, nemmeno il reato meno grave per il quale veniva applicato l’aumento di pena , diminuita come sopra per il rito. 3. Il Tribunale, in accoglimento della richiesta congiunta delle parti, applicava nei confronti di R.B.M.B. , la pena di mesi otto di arresto ed Euro 8.000 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione, con sospensione della pena detentiva ed ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate e la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, ove non già provveduto. 4. All’evidenza, si è in presenza di fattispecie da ricondurre all’ipotesi di illegalità della pena irrogata invero, la sanzione applicata - al di là della specie di pena detentiva indicata - non è conforme alla previsione normativa, in quanto la sentenza recepisce un accordo in cui, dopo aver riconosciuto l’esistenza del vincolo della continuazione, non individua in concreto il reato più grave su cui calcolare l’aumento di pena per la violazione meno grave, ed indica - con un’operazione di calcolo non consentita - una pena base composita che prevede l’applicazione all’unisono sia della pena detentiva prevista per il delitto che quella pecuniaria prevista per la contravvenzione. 4.1. Come è noto, in tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, le Sezioni unite penali si sono da ultimo pronunciate con la sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia ed altro. In tale pronuncia, si è affermato in via generale che la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nel prevedere, in concreto, termini e modalità degli aumenti di pena, la predetta sentenza espone una serie di ipotesi in una sorta di decalogo , a cui premette di non attribuire alcuna pretesa di esaustività. E così, si afferma che a se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l’aumento di pena per quest’ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell’art. 135 c.p. b se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l’aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave c se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell’aumento della pena detentiva d se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 c.p., conformemente a Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 - dep. 2018, Basile, Rv. 272404, la quale ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, ritenuto più grave il delitto di ricettazione, punito con la reclusione e la multa, aveva disposto l’aumento sia dell’una che dell’altra per la continuazione con la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ex art. 697 c.p., punita con l’arresto o l’ammenda e se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave f se il reato più grave è punito con pena alternativa e il reato satellite con pena pecuniaria, il giudice opererà l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 c.p. e, in caso di aumento della pena detentiva, esso andrà ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell’art. 135 c.p. g se il reato più grave è un delitto punito con la sola pena della multa e quello satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, o alternativa, si aumenta soltanto la pena pecuniaria sub specie di multa tenuto conto che, come condivisibilmente affermato da Sez. U, Varnelli, il delitto è sempre più grave della contravvenzione per le conseguenze più gravi che l’ordinamento riconnette alla commissione del delitto conforme, Sez. 5, n. 1781 del 19/04/1999 Ciccinato G, Rv. 213400 . 4.2. Fermo quanto precede, osserva il Collegio come, nella fattispecie, non ricorra alcuna delle ipotesi esemplificative sopra riportate in presenza di un reato più grave necessariamente, il delitto , punito con pena alternativa reclusione fino a due anni o multa da Euro 103 ad Euro 1032 ed un reato satellite la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3 punita con pena congiunta arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da Euro 2600 ad Euro 26000 in particolare, la presente fattispecie è l’equivalente in senso opposto di quella elencata alla lett. d . 4.3. Tuttavia, facendo applicazione dei principi sopra esposti, in applicazione estensiva dell’assimilabile ipotesi di cui alla lett. f , il giudice, dopo aver valutato - sulla base dei criteri di cui all’art. 133 c.p. - quale pena alternativa da applicare per il delitto costituente violazione più grave, opererà il successivo aumento di pena ex art. 81 c.p., in relazione alla sola pena prescelta aumento di pena unico che le Sezioni unite, nell’ipotesi di cui alla lett. d - come si è detto specularmente opposta alla presente - consentono ed impongono, pur in presenza di una pena congiunta per la violazione più grave allorquando la violazione meno grave sia punita con la pena alternativa aumento unico tanto più giustificato, se la pena per il reato più grave è solo alternativa . Ovviamente, in sede di applicazione pena su richiesta, il meccanismo applicativo della sanzione sarà identico le parti dovranno indicare quale sanzione alternativa costituirà la pena base per il delitto e successivamente procederanno ad aumentare quella sola pena ex art. 81 c.p., per il reato contravvenzionale satellite. 4.4. Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto In tema di reato continuato, se il reato più grave è costituito da un delitto punito con pena alternativa e quello satellite da una contravvenzione punita con pena congiunta, il giudice opererà l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 c.p. . 5. La violazione accertata impedisce di ritenere la ricorrenza di un mero errore di diritto e non consente di procedere alla rettificazione della sentenza a norma dell’art. 619 c.p.p., comma 2, anche per le conseguenze derivate sul dispositivo da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trapani per l’ulteriore corso.