Scarcerazioni e COVID-19: dopo la l. n. 70/2020 la Consulta restituisce gli atti al Magistrato di sorveglianza di Spoleto

La Corte Costituzionale ha deciso di restituire gli atti al Magistrato di sorveglianza di Spoleto per verificare se, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 70 del 2020, le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 2 del d.l. n. 29/2020 relativo alle scarcerazioni siano ancora non manifestamente infondate.

In attesa del deposito dell’ordinanza, la Corte Costituzionale ha reso nota la decisione di restituire gli atti al Magistrato di sorveglianza di Spoleto per verificare se, alla luce delle modifiche introdotte con l. n. 70/2020 , le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’ art. 2 del d.l. n. 29/2020 relativo alle scarcerazioni siano ancora non manifestamente infondate. La norma censurata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto prevede un meccanismo di periodica rivalutazione , da parte della magistratura di sorveglianza, dei provvedimenti con cui è stata concessa la detenzione domiciliare o il differimento della pena per ragioni legate alla pandemia. La rivalutazione deve essere effettuata sulla base di una serie di pareri e di informazioni che il giudice è tenuto ad acquisire dal Procuratore nazionale antimafia e dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Se risulta che non sussistono più le condizioni che hanno giustificato la scarcerazione, questa dev’essere revocata . Tale disciplina, secondo il Magistrato, violerebbe il diritto di difesa e la parità delle armi nel procedimento , oltre al principio di eguaglianza , dal momento che i documenti e le informazioni utilizzati ai fini della rivalutazione restano ignoti alla difesa . Tuttavia, la Consulta ha osservato che con l’approvazione della l. n. 70/2020 secondo cui, quando il Magistrato di sorveglianza ha disposto in via provvisoria la revoca, e il condannato è tornato in carcere, il Tribunale di sorveglianza è tenuto a pronunciarsi in via definitiva sull’istanza di scarcerazione entro il termine perentorio di 30 giorni , nell’ambito di un procedimento in cui la difesa ha pieno accesso agli atti , i diritti costituzionali del condannato risultano ora adeguatamente garantiti, ed è per questo che ha chiesto al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto una rivalutazioni degli atti e delle questioni sollevate.