Che tipo di valutazione richiede il giudizio sulla tenuità?

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, delle modalità di condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dall’entità del danno o del pericolo.

Con sentenza n. 21514/20, depositata il 20 luglio, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo condannava per il reato di evasione ed escludeva l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131- bis c.p. per violazione degli obblighi fiduciari. A tal proposito, la S.C. rileva che le Sezioni Unite hanno affermato che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto , il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p., delle modalità di condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dall’entità del danno o del pericolo . Pertanto, secondo la Cassazione, tale giudizio di tenuità richiede una considerazione equilibrata di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che ineriscono l’entità dell’aggressione al bene giuridico protetto. Considerazione alla quale la Corte territoriale non si è attenuta, facendo riferimento alla sola natura ostativa della violazione degli obblighi fiduciari insita in ogni evasione dagli arresti domiciliari.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 2 – 20 luglio 2020, n. 21514 Presidente Petruzzellis – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 06/03/2017 dal Tribunale di Cosenza, che ha condannato il ricorrente per il reato di evasione alla pena di mesi nove di reclusione fatto commesso in data 2 febbraio 2014 . 2. Tramite il proprio difensore, M.U. ha proposto ricorso, articolando due motivi 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., deducendo l’omessa valutazione dei requisiti afferenti alle modalità della condotta ed all’esiguità del danno, e la mancata valutazione dei presupposti richiesti dalla citata normativa di legge sulla base dell’errato pregiudizio di generale ed astratta inapplicabilità del predetto istituto al delitto di evasione, in ragione dell’affermata incompatibilità con la violazione degli obblighi fiduciari che assistono la misura cautelare degli arresti domiciliari. Si evidenzia che l’evasione si sarebbe concretizzata in una violazione episodica del permesso di uscita per svolgere attività di lavoro, per essersi l’imputato recato in una sede operativa diversa da quella autorizzata dello stesso esercizio commerciale e per essere rientrato in casa con due ore di ritardo. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione della legge in relazione al doveroso bilanciamento delle circostanze del reato, che il Tribunale ha del tutto omesso, avendo applicato congiuntamente sia la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, sia l’aumento per la recidiva. La Corte di appello anziché prendere atto dell’evidente errore di diritto ha ritenuto corretta la valutazione delle circostanze, sull’errata affermazione che le attenuanti generiche fossero state ritenute equivalenti alla recidiva. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per entrambi i motivi. Sul primo motivo, la Corte d’appello ha escluso che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. possa essere riconosciuta per una condotta che ha violato gli obblighi particolarmente fiduciari che assistono la misura cautelare degli arresti domiciliari , senza null’altro aggiungere. Si tratta di una motivazione assolutamente carente perché è stata omessa ogni valutazione dei requisiti richiesti dalla norma, essendovi solo un riferimento ad una pretesa natura ostativa della violazione degli obblighi fiduciari implicita in ogni evasione dagli arresti domiciliari, con un argomento fallace che si traduce nella negazione del beneficio sulla base della sola astratta valutazione del titolo di reato contestato. La valutazione deve, invece, essere fatta in concreto, tenendo conto di tutti gli indici di legge, atteso che la recidiva di per sé non è ostativa Sez. 6, 28/03/2017, Sciammacca, Rv. 270637 , e non è stata neppure apprezzata dalla Corte territoriale come motivo per escludere la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p Secondo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, dal quale non vi è ragione per discostarsi, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell’entità del danno o del pericolo Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 . Il giudizio di tenuità del fatto richiede, pertanto, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto. L’esiguità del disvalore è, infatti, l’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza nel contesto della quale ben potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto, da soppesare e bilanciare prudentemente. Nella specie, la Corte territoriale non ha operato affatto detta valutazione ai fini della verifica della minima offensività del fatto desumibile dalle concrete modalità delle condotta, considerato che la condizione ostativa del comportamento abituale non può essere confusa con la recidiva o con una generica proclività a delinquere dell’imputato. 2. Anche il secondo motivo è fondato. Il Tribunale ha effettivamente ridotto prima la pena da dodici mesi a otto mesi per il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e poi ne ha disposto l’aumento di un mese per la recidiva contestata. La Corte di appello anziché prendere atto dell’evidente errore di diritto ha ritenuto corretta la valutazione delle circostanze, sull’errata affermazione che le attenuanti generiche fossero state ritenute equivalenti alla recidiva. 3. In conclusione, deve disporsi l’annullamento con rinvio per nuovo esame in punto di verifica della sussistenza dei presupposti richiesti per riconoscere la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. e, ove se ne dovesse escludere la ricorrenza, anche per rivedere il computo della pena attraverso la esclusione dell’aumento di un mese disposto per la recidiva. Al riguardo si deve rilevare che non può procedersi ad un nuovo giudizio di bilanciamento in sede di giudizio di rinvio, perché in difetto di impugnazione del pubblico ministero, il divieto di reformatio in pejus non consente di escludere la già disposta diminuzione di 1/3 per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.