La Corte di Cassazione ha diffuso le informazioni provvisorie delle Sezioni Unite Penali con cui sono state risolte le questioni in tema di istanza di ricusazione del GUP, giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato una misura cautelare personale, abuso di autorità e esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone.
Con le informazioni provvisorie nn. 10, 11, 12 e 13 del 16 luglio 2020, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato che - Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie . Inoltre, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio il concorso del terzo è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità - l' abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609- bis , comma 1, c.p. presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali - in caso di accoglimento dell’ istanza di ricusazione del GUP , il decreto che dispone il giudizio - emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione - non conserva efficacia ed è affetto da nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a , c.p.p. - nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento di riesame si svolge seguendo le stesse cadenze temporali e con le stesse sanzioni processuali previste dall'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., con inizio di decorrenza dei relativi termini dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale .
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