Casa, garage e auto confiscate ma senza valutazione delle documentazioni probatorie: la misura deve essere rivista

L’auto confiscata era stata acquistata dalla moglie prima del matrimonio e i Giudici di merito hanno omesso di valutare le documentazioni probatorie in ordine alla presunta sproporzione tra redditi prodotti e risorse impiegate nell’acquisto della vettura e della casa della coppia. Il provvedimento di confisca viene annullato con rinvio alla Corte territoriale.

Così la Corte di legittimità con la sentenza n. 20738/20, depositata il 13 luglio. La Corte d’Appello di Catania confermava la decisione di prime cure con cui era stata applicata nei confronti dell’imputato e della moglie quale terza interessata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di un immobile, del relativo garage e dell’auto, oltre che di una somma di denaro. Avverso la pronuncia viene proposto ricorso per cassazione in ordine ai presupposti della confisca, in particolare sotto il profilo della proporzionalità tra redditi dichiarati e risorse impiegate. Riepilogando i limiti previsti dalla misura patrimoniale applicata, il Collegio ritiene fondato il ricorso in quanto la Corte territoriale non aveva tenuto in conto il fatto che l’autovettura ceduta nel luglio del 2010 era stata acquistata dalla moglie nel 2008, quando la stessa non era ancora coniugata. Il patrimonio di cui disponeva la donna e formatosi precedentemente non può dunque assoggettarsi alle presunzioni di cui al d.lgs. n. 159/2011, art. 26, nè all’ inversione dell’onere probatorio prevista dall’art. 24. Con riferimento alla costituzione di una ditta individuale da parte del merito, i Giudici di merito hanno invece ritenuto operante un inaccettabile automatismo presuntivo finendo per far discendere dalla rilevata eccedenza negativa peraltro assai modesta, pari ad Euro 4.910,38 la necessaria illiceità dei redditi prodotti da quell’attività conclusione che viene tratta senza che sia stata compiuta alcuna verifica dell’attività commerciale e del suo andamento economico . Inoltre era stata omessa la valutazione delle prove documentalmente prodotte dalla difesa ed in particolare come i costi sostenuti per gli acquisti trovassero compensazione con i proventi della vendita di altri beni. In conclusione, ritenendo fondato il ricorso, annulla il provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1 – 13 luglio 2020, n. 20738 Presidente Diotallevi – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 17/10/2019, la Corte di appello di Catania confermava il decreto emesso dal Tribunale di Catania in data 27/07/2018 con il quale era stato disposto nei confronti del proposto C.M.P. e della terza interessata M.A. moglie del primo la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dell’immobile sito in omissis e del relativo garage, dell’autovettura Fiat 500 tg. omissis nonché della somma di Euro 1.230. 2. Avverso detta ordinanza, nell’interesse di C.M.P. e di M.A. , viene proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in ordine ai presupposti della confisca primo motivo comune e, in particolare, alla ritenuta sproporzione tra redditi leciti ed acquisti secondo motivo del C. e terzo motivo della M. , nonché la sola M. anche in ordine alla ritenuta fittizietà delle intestazioni alla medesima riconducibili secondo motivo della M. . Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati e, come tali, accoglibili. 2. Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, che il ricorso per cassazione, secondo il disposto del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 2, che ripete sul punto la previsione di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 2, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , potendosi soltanto denunciare, ai sensi dello stesso articolo, lett. c , la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell’obbligo, imposto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura cfr., Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, PG in proc. Pascali e altri, Rv. 256805 Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altri, Rv. 256263 Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno e altri, Rv. 237277 Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514 . 3. Nel provvedimento impugnato si afferma in sintesi - che l’immobile ed il garage oggetto di confisca sono stati acquistati dai coniugi C. /M. in data 08/10/2010 per l’importo di Euro 84.000,00, dei quali Euro 8.000,00 pagati dall’acquirente al venditore con assegno bancario e la restante parte di Euro 76.000,00 finanziati con apposito mutuo - che nel 2010 l’unico reddito di cui il nucleo familiare poteva disporre era lo stipendio del C. all’epoca pari ad Euro 9.876,00 annuali - che gli ulteriori asseriti redditi del periodo corrispettivo pari ad Euro 9.705,00 per la vendita della vettura della M. ulteriori liquidità derivanti da regali ricevuti per il loro matrimonio avvenuto in data omissis non risultavano provati più precisamente, con riferimento all’autovettura, la Corte territoriale afferma che, se era stata prodotta documentazione attestante la vendita, non era stata adeguatamente provata la provenienza del reddito utilizzato per l’acquisto, atteso che la M. si era limitata a dichiarare labialmente che essa derivava da un regalo che le era stato fatto dalla nonna, senza fornire al riguardo alcuna documentazione anche relativa al reddito della nonna, considerato - per contro - che la M. all’epoca non risultava disporre di alcun reddito legittimo - che, a prescindere da ogni considerazione relativamente ai dati ISTAT, il reddito del citato nucleo familiare del 2010 appariva certamente insufficiente per giustificare l’acquisto dell’immobile, sussistendo il requisito della sproporzione sia con riferimento alla somma pagata in contante di Euro 8.000 sia con riferimento alle somme versate per il pagamento delle rate mensili - che, nel 2012, il predetto nucleo familiare composto da tre unità poteva contare sul solo reddito del C. pari ad Euro 12.039,00, reddito in parte destinato a far fronte al pagamento delle citate rate del mutuo - che sempre nel 2012 la M. costituiva un’azienda di autonoleggio che due anni dopo rileverà altra azienda e che, se doveva ritenersi illecita - perché costituita con redditi non accertati la liquidità utilizzata per costituire una fonte di reddito ossia l’azienda de qua , parimenti illeciti dovevano ritenersi anche i redditi prodotti da tale attività. 4. Con riferimento ai motivi comuni trattabili congiuntamente, rilevano i ricorrenti come la Corte territoriale non avesse tenuto in conto il fatto che l’autovettura ceduta nel luglio del 2010 era stata acquistata dalla M. nel 2008, in un tempo in cui la stessa non era ancora coniugata con il C. il matrimonio interverrà solo in data omissis . Il patrimonio di cui disponeva la M. e formatosi precedentemente al omissis non può assoggettarsi alle presunzioni di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, nè all’inversione dell’onere probatorio prevista dall’art. 24 del medesimo decreto. Con riferimento all’anno 2012 ed alla costituzione della ditta individuale, la Corte territoriale opera un inaccettabile automatismo presuntivo finendo per far discendere dalla rilevata eccedenza negativa peraltro assai modesta, pari ad Euro 4.910,38 la necessaria illiceità dei redditi prodotti da quell’attività conclusione che viene tratta senza che sia stata compiuta alcuna verifica dell’attività commerciale e del suo andamento economico. Inoltre, sotto altro profilo, la ritenuta sproporzione tra redditi dichiarati e risorse impiegate per far fronte agli impegni di spesa sostenuti per l’anno 2012 aveva omesso di considerare quanto documentalmente provato dalla difesa, ed in particolare come i costi sostenuti per gli acquisti trovassero compensazione con i proventi della vendita di beni vedi acquisto dell’autovettura Renault Modus finanziata con la vendita dell’autovettura Toyota Yaris in uso al C. , autovettura, quest’ultima, a sua volta acquistata cedendo in permuta altra autovettura con l’accollo di un finanziamento per la differenza argomenti difensivi che sono rimasti privi di valutazione e che non possono ritenersi assorbiti dalle valutazioni di carattere generale indicate in premessa. E così le censure difensive, lungi dal costituire il portato di mere contestazioni logiche della valenza dimostrativa degli argomenti utilizzati dalla Corte di secondo grado per giustificare la decisione assunta - profilo sottratto alla analisi della Corte in virtù dei principi generali che si sono indicati in esordio di trattazione - involgono aspetti valutabili in sede di scrutinio di legittimità in considerazione del fatto che contengono una prospettazione in diritto o comunque contestano profili di apparenza o mancanza argomentativa. 5. Con riferimento, infine, al secondo motivo della M. , si evidenzia come i beni oggetto di confisca riconducibili alla stessa siano stati intestati in un’epoca antecedente al biennio che D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, individua quale condizione per ritenere fittizia, fino a prova contraria, l’intestazione stessa. Invero, la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale è del 24/03/2017, mentre tutti i beni sono stati acquistati in periodi non coperti da presunzione gli immobili nel 2010, la ditta individuale nel 2012. 6. Da qui l’annullamento del provvedimento impugnato nei confronti di M.A. e C.M.P. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. In sede di rinvio, il giudice dovrà procedere a riesaminare i presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione, e segnatamente rivalutare la ricorrenza della sproporzione tra redditi ed investimenti senza obliterare, una volta dimostrata la sproporzione, i rilievi difensivi finalizzati all’assolvimento dell’onere della dimostrazione della legittima provenienza di beni, avendo cura di evidenziarne la decisività o meno ai fini dell’assumendo provvedimento decisorio. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di M.A. e C.M.P. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.