Emergenza sanitaria e sospensione della prescrizione: la Cassazione esclude dubbi di legittimità costituzionale

Con la notizia di decisione n. 3/2020, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione ha negato la sussistenza di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 e modificato dall’art. 3, comma 1, lett. h , d.l. n. 28/2020, conv. in l. n. 70/2020, nella parte in cui è prevista la sospensione del corso della prescrizione nel periodo di sospensione dei termini prevista dal comma 2 della medesima norma a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

La III Sezione Penale della Suprema Corte, nell’udienza tenutasi il 2 luglio scorso, ha affrontato la questione relativa alla sussistenza di un contrasto con l’ art. 25, comma 2, Cost. dell’art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, 2020, n. 18, conv. con mod. in l. n. 27/2020 e modificato dall’art. 3, comma 1, lett. h , d.l. n. 28/2020, conv. in l. n. 70/2020, relativamente alla sospensione del corso della prescrizione nel periodo in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 della stessa norma. La risposta degli Ermellini è negativa. Secondo il Collegio la sospensione del corso della prescrizione prevista dalle suddette disposizioni non viola il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all'art. 25, comma 2, Cost, in quanto, premessa la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione Corte cost. n. 115 del 2018 , la durata della sospensione, dovuta a fattore esogeno emergenza sanitaria , ha carattere generale , proporzionato e temporaneo , così realizzando un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessun dei quali è assoluto e inderogabile . Non resta che attendere il deposito della pronuncia per leggere integralmente le motivazioni della decisione.

CorteCassazione_Notizia_di_decisione_3_2020