Attualità del pericolo di reiterazione: superato l’indirizzo ermeneutico richiedente la specifica occasione per compiere ulteriori delitti

In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato –valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede, sia dall’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo. Ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere che, pertanto, esula dall’onere motivazionale del giudice.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 19881/20 depositata il 2 luglio. L’attualità del pericolo di reiterazione nell’indirizzo giurisprudenziale passato. Con riguardo all’esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., la norma richiede che il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole rivesta i caratteri della concretezza e dell’attualità. In ordine al secondo dei requisiti citati, l’indirizzo giurisprudenziale accolto in giurisprudenza riteneva che, ai fini della sua integrazione, non fosse sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato tornasse a delinquere qualora se ne fosse presentata l'occasione ma risultasse necessario prevedere una concreta ed effettiva occasione per compiere altri delitti. Sulla scorta di tale indirizzo, spettava al giudice motivare sull'esistenza delle occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per cui si procede, specificando che tali occasioni non fossero meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro verificarsi. La nuova formulazione e portata del requisito del pericolo attuale. Nella sentenza in commento, la Suprema Corte riformula il requisito dell'attualità, snellendo la portata della nozione nonché l'onere motivazionale del giudice sull'individuazione della specifica occasione di commissione di altri delitti. Secondo i giudici di legittimità, infatti, non è necessaria la ricerca della imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto così come esula dalle facoltà del giudice la previsione di una specifica occasione di recidivanza. Si è infatti precisato già in altri arresti recenti che, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di altri reati. Esso, difatti, indica la continuità del pericolo nella sua dimensione temporale, che va desunta dalla vicinanza dei fatti, dalla potenzialità criminale dell'indagato ovvero dalla presenza di elementi indicativi idonei a dar conto dell'effettiva del pericolo di reiterazione. In altri termini, il requisito della attualità non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, quali la personalità dell'indagato desumibile anche dalle modalità del fatto nonché le concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Ne consegue che tale valutazione prognostica non pretenda la previsione di una specifica occasione per delinquere, che quindi esula dalle facoltà del giudice.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 giugno – 2 luglio 2020, n. 19881 Presidente Fumu – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale per i minorenni di Salerno, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., con ordinanza del 17-21 febbraio 2020, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha sostituito la misura cautelare della permanenza in casa, applicata dal G.i.p. il 20 gennaio 2020 nei confronti di D.V., indagato per fatti di droga, con quella del collocamento in comunità. 2. Il minore D.V. è indagato per detenzione a fine di cessione di hashish capo A in quantità tale da poter ricavare circa 347 dosi medie droganti, oltre che per detenzione di un coltello di circa 16 centimetri senza giustificato motivo capo B , fatti ipotizzati come commessi entrambi il OMISSIS . Parte dello stupefacente 3,8 grammi da cui è possibile ricavare circa 31 dosi è stato trovato indosso alla persona, controllata dalla polizia giudiziaria per strada, altra parte circa 41 grammi, da cui possono ricavarsi circa 316 dosi in casa, nella tasca di una tuta del ragazzo, all'esito della perquisizione domiciliare. Un coltello di tipo a serramanico, complessivamente lungo 16 centimetri, era indosso al ragazzo ed è l'oggetto della contestazione sub lett. B un altro di tipo da cucina, con tracce di stupefacente sulla lama, è stato trovato in casa, nascosto dentro una scatola da scarpe. In relazione alla sola violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4, il G.i.p. del Tribunale per i minorenni, richiesto dal P.M. dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, il 20 gennaio 2020 ha ordinato la permanenza in casa del minore. 3. Il 4 febbraio 2020 il Tribunale per i minorenni, in funzione di Tribunale della libertà, ha rigettato il ricorso avanzato ex art. 309 c.p.p., dalla difesa dell'indagato. Sull'appello avanzato il 28 gennaio 2020 dal P.M. avverso l'ordinanza genetica, appello proteso ad ottenere il collocamento in comunità sul presupposto della inidoneità - per difetto - della disposta misura, il Tribunale, all'esito della camera di consiglio del 17 febbraio 2020, con ordinanza del 20 febbraio 2020 ha applicato la misura richiesta dalla Parte pubblica l'esecuzione del provvedimento è sospesa ai sensi dell'art. 310 c.p.p., comma 3. 4. Ciò premesso, ricorrono per la cassazione dell'ordinanza i genitori dell'indagato D.V., D.G. ed B.A., tramite difensore di fiducia, affidandosi a più motivi, cumulativamente esposti, con i quali si denunziano violazione di legge del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, artt. 274 e 275 c.p.p. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 4.1. Si assume, in primo luogo, avere il Tribunale erroneamente valutato la idoneità della misura del collocamento in comunità, ritenendo che l'abitazione sarebbe stata la base logistica dell'attività di spaccio, e ciò per avere rinvenuto parte dell'hashish circa 43 grammi in casa, ove pure era un coltello con la lama sporca di tale sostanza, omettendo, però, di considerare i seguenti elementi di ritenuto - segno contrario all'esito della perquisizione in casa non sono stati trovati oggetti idonei a pesare o a confezionare la droga, tali da far ipotizzare l'avvio di attività di spaccio e la sostanza trovata in casa era in un unico pezzo e non suddivisa. Ne discenderebbe la illogicità del passaggio motivazionale p. 2 dell'ordinanza incentrato sulla necessità di interrompere la relazione tra l'indagato ed il luogo in cui si svolge l'attività illecita, perchè la casa non può considerarsi - si osserva nel ricorso - nè il luogo di approvvigionamento della sostanza stupefacente nè la zona adibita allo spaccio. 4.2. Il Tribunale avrebbe, poi, omesso qualsiasi valutazione circa la riconducibilità del fatto all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, discostandosi da quanto puntualizzato dalla S.C. anche di recente si richiama al riguardo l'insegnamento di Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 . 4.3. Il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente analizzato le relazioni del Consorzio OMISSIS , depositate in udienza, affermando che il ragazzo avrebbe sospeso un percorso rieducativo avviato nel 2018, mentre - si osserva - nella relazione del 10 febbraio 2020, richiamata dai giudici, ci si /imita ad indicare il programma rieducativo che il D. dovrà intraprendere, redatto di comune accordo tra assistente sociale, famiglia e Tutor, senza svolgere alcuna valutazione sul periodo già svolto dal ragazzo e sul risultato raggiunto. A ben vedere, il Collegio giudicante avrebbe dovuto svolgere una analisi favorevole in ordine alla documentazione prodotta dalla difesa del D., sintomatica di una effettiva volontà di reinserimento sociale e rieducazione da parte del ragazzo di concerto con la sua famiglia così alla p. 3 del ricorso . 4.4. Ancora il Tribunale non avrebbe considerato il tempo trascorso tra il fatto per cui si procede e l'applicazione della misura, di quattro mesi ed undici giorni, durante i quali l'indagato non si è reso responsabile di alcunchè, così violando il requisito dell'attualità delle esigenze cautelar', anche in questo caso in contrasto con quanto puntualizzato dalla S.C. si richiama a proposito la decisione di Sez. 6, n. 24476 del 13/06/2016 . 4.5. Infine, i giudici di merito avrebbero violato l'art. 275 c.p.p., comma 2-bis, limitandosi a richiamare la ritenuta gravità del reato, poichè, attesa la forbice edittale prevista, trattandosi di droga leggera, da due a sei anni di reclusione, considerata la obbligatoria diminuzione di pena per la minore età ex art. 98 c.p. e tenuto conto della probabile concessione delle attenuanti generiche, essendo il minore incensurato o, comunque, privo di precedenti specifici p. 4 del ricorso , la pena applicabile sarebbe in concreto da contenersi entro i tre anni di reclusione, limite che, attesa la minore età del soggetto, consentirebbe la concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p., comma 2. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 5. Il Procuratore generale della S.C. nelle conclusioni scritte del 25 maggio 2020 ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1. Quanto al primo motivo di impugnazione erroneità della individuazione della casa come base logistica e conseguente erroneità/illegittimità della valutazione di inidoneità della custodia nello stesso domicilio , il Collegio prende atto che il Tribunale - giudice dell'appello cautelare - ha, in sostanza, desunto dall'essere stata la minor parte della sostanza trovata indosso all'indagato per strada e dalla maggior quantità rinvenuta nell'abitazione, ove pure era nascosto un coltello con lama sporca di stupefacente, che la casa D. deve considerarsi la sua base logistica con riferimento alla condotta contestata , aggiungendo che la famiglia non è riuscita ad indirizzare e controllare in maniera corretta il minore e che l'inserimento in una comunità appare più opportuno anche al fine di porre il D. in relazione con personale specializzato che possa, concretamente, indurlo a comportamenti più adeguati al rispetto delle regole così alla p. 2 del provvedimento impugnato . Si tratta di ragionamento stringato ma non manifestamente illogico, che viene contestato in maniera generica dalla difesa, la quale, peraltro, nella misura in cui censura la stessa rilevanza penale del fatto, cioè la destinazione della droga allo spaccio e non già al mero auto-consumo personale sottolineando che la sostanza non era suddivisa in dosi e che non vi era materiale per la pesata ed il confezionamento , trascura che il Tribunale per il riesame, adito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., con ordinanza del 4 febbraio 2020 ha già confermato la gravità del quadro indiziario. Nè risulta vittoriosamente avanzato ricorso per la cassazione di tale provvedimento. 1.2.In relazione al secondo motivo omessa riconduzione all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 , la difesa invoca l'applicazione del principio di diritto recentemente ri-affermato da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 secondo cui La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sè ostativa alla configurabilità del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Vedi S.U. n. 17/2000, Rv. 216668 , peraltro in continuità con quanto già affermato da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera ed altri, Rv. 216668 che, come noto, aveva puntualizzato, seppure in un diverso contesto normativo di riferimento, che La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti , può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione mezzi, modalità, circostanze dell'azione , con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri. Fattispecie nella quale è stato ritenuto sufficiente ad escludere l'attenuante in questione il dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta . Anche in questo caso il ricorrente omette di considerare che già il Tribunale, in sede di riesame dell'ordinanza genetica alla p. 2 , il 4 febbraio 2020, con motivazione stringata, incentrata sulla quantità della sostanza, tale da potersi ricavare 347 dosi complessive, e sulla buona qualità della stessa, ha espressamente escluso la riconducibilità del fatto all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La doglianza sul punto, inoltre, è assolutamente generica ed assertiva. 1.3. Quanto all'ulteriore motivo di ricorso con il quale pare denunziarsi un travisamento nella valutazione dell'effettivo contenuto della relazione del Consorzio OMISSIS del 10 febbraio 2020 , due osservazioni si impongono in primo luogo, l'impugnazione non è autosufficiente, non allegando nè trascrivendo integralmente il contenuto del documento asseritamente male inteso ed al quale, come ben noto, il Collegio di legittimità non ha accesso diretto, limitandosi a riportare una sintesi soggettiva del relativo contenuto inoltre - ed il rilievo risulta tranciante - l'impugnazione non tiene conto che il Tribunale per i minorenni di Salerno ha ritenuto sussistente il rischio di recidiva non solo in ragione del mancato avvio del percorso di reinserimento sociale progettato nell'anno 2018, vuoi perchè interrotto vuoi perchè mai intrapreso, ma anche per la gravità del fatto e per la reiterazione di condotte devianti così alla p. 2 del provvedimento impugnato , espressione sintetica che richiama la circostanza che si legge testualmente alla p. 3 dell'ordinanza ex art. 309 c.p.p. del Tribunale per il riesame ed alla p. 4 dell'appello - accolto - del Pubblico Ministero che D.V. è stato prosciolto con sentenza dall'accusa di violenza di gruppo per essere non imputabile, perchè infraquattordicenne, all'epoca dei fatti e non già perchè risultato estraneo al grave addebito. 1.4. In riferimento al tema della pretesa inattualità delle esigenze cautelari per decorso del tempo di quattro mesi e undici giorni tra la commissione del fatto contestato e l'applicazione della misura si osserva che la distanza temporale OMISSIS - 20 gennaio 2020 , siccome modesta, non è tale da potersi ritenere non attuale il rischio di recidiva. 1.4.1. L'occasione è utile per una precisazione. Il ricorrente evoca il - noto - precedente di Sez. 6, n. 24476 del 04/05/2016, Tramannoni, Rv. 266999, secondo cui In tema di esigenze cautelari, l'art. 274 c.p.p., lett. c , nel testo introdotto dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti identica massima è tratta da altra sentenza emessa dalla stessa Sezione lo stesso giorno Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni, Rv. 267091 nello stesso senso, di necessaria prevedibilità cioè che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti si vedano, più recentemente, Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674, e, già in precedenza, Sez. 6, n. 19006 del 19/04/2016, Cumbo, Rv. 266568 Sez. 6, n. 1406 del 02/12/2015, dep. 2016, P.M. in proc. Rubini, Rv. 265916 Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688 in alcuni precedenti meno vicini nel tempo si afferma l'onere del giudice di motivare sull'esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede, specificando che deve trattarsi di occasioni non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro verificarsi Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830 Sez. 2, n. 50343 del 03/12/2015, Capparelli, Rv. 265395 Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone e altro, Rv. 265623 . 1.4.2. Occorre, però, tenere presente che l'esatta portata dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c , come novellato, da ultimo, dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, art. 2 è stata, in una successiva fase, ulteriormente messa a fuoco e progressivamente puntualizzata tramite una serie di affermazioni, alle quali il Collegio ritiene con convinzione di dare continuità, che hanno chiarito come non sia necessaria, in realtà, la ricerca della imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e come esuli dalle facoltà del giudice la previsione di una specifica occasione di recidivanza . Si è infatti precisato quanto segue le pronunzie sono richiamate in ordine cronologico da quella meno vicina nel tempo - 2016 - alla più vicina - 2019 - In tema di presupposti per l'applicazione delle misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274 c.p.p., lett. c , la L. 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. Fattispecie in tema di estorsione aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale che aveva ritenuto sussistere il pericolo di recidiva valorizzando i collegamenti tenuti dall'imputato con esponenti di spicco di determinate cosche mafiose, collegamenti che, non elidendosi facilmente, rendono particolarmente intense le esigenze cautelari Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264 In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274 c.p.p., lett. c , dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura caute/are è chiamata a neutralizzare. Nella specie, la S. C. ha reputato immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva valorizzato le specifiche modalità di realizzazione delle numerose e reiterate condotte criminose e dei comportamenti successivi ai fatti, oltre al contesto in cui i reati erano maturati e alla personalità spiccatamente delinquenziale del ricorrente, elementi, questi, ritenuti idonei a neutralizzare il carattere risalente dei precedenti, rendendo, così, concreto ed attuale il pericolo di recidiva . Conf. n. 18746/16 n. m. . Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749 In tema di esigenze caute/ari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, nè tantomeno imminenti, ovvero immediate ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede , sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva ritenuto la sussistenza dell'attualità del periculum libertatis dell'indagata per il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, in considerazione del mai interrotto rapporto di fiducia intrattenuto con il coindagato, che portava a ritenere che fosse nuovamente disponibile per l'attivazione di nuove interposizioni fittizie proponibili, anche in costanza di detenzione di quest'ultimo, da persone a lui vicine Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366 In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed esterne all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977 In tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza impugnata che aveva dato atto della persistenza del pericolo di recidiva sottolineando la gravità del fatto, la capacità di programmazione dell'illecito e l'inserimento dei prevenuti in un contesto criminale, ed aveva altresì ritenuto, in assenza di uno stabile lavoro e di un domicilio certo, che unica misura idonea fosse la custodia in carcere Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici e altro, Rv. 267965 In tema di esigenze cautelari, l'art. 274 c.p.p., lett. c , nel testo introdotto dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali , ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto prossima - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata. In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508 In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274 c.p.p., lett. c , dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'impugnata ordinanza del tribunale del riesame, che, nel confermare la misura custodiate disposta dal G.I.P. nei confronti dell'indagato per fatti di furto in abitazione, aveva argomentato l'attualità del pericolo di recidiva - nonostante la confessione resa e l'emergenza di un solo lontano precedente - dalla particolare spregiudicatezza dimostrata dal medesimo, sfuggito alla cattura in occasione della perpetrazione del primo furto e nondimeno pronto, a distanza soltanto di qualche giorno, a commetterne un altro Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684 In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c , deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 In tema di esigenze cautelari - ove l'indagato sia dedito, per il suo modus vivendi , a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonchè dalle modalità dei fatti per cui si procede. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente il requisito di attualità del pericolo di recidiva in relazione a un soggetto stabilmente dedito ad attività di cd. guardiania , nel contesto di un'associazione per delinquere finalizzata ad attività estorsive nei confronti dei proprietari terrieri Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085 In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c , non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242 . 1.4.3. Ebbene, venendo a calare nel caso di specie il principio richiamato, il Tribunale per i minorenni di Salerno ha dato atto, non incongruamente e non illogicamente, della presenza di plurimi elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo, sia pure non imminente, di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare, desumendo il pericolo di recidiva dell'essere stato D.V. colto, nonostante la giovane età, in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 centimetri, di droga sia indosso sia nascosta in casa insieme ad un altro coltello con lama sporca di stupefacente, dalla quantità numero delle dosi ricavabili, pari a 347 e dalla qualità della droga, dal mancato esito positivo di un programma di reinserimento elaborato per il ragazzo due anni prima e dall'essere stato l'indagato prosciolto dalla grave accusa di violenza di gruppo soltanto perchè infraquattrordicenne all'epoca dei fatti e non già per la riconosciuta estraneità alla grave accusa. 1.5. Infine, circa l'ultimo motivo di impugnazione concedibilità della pena sospesa e conseguente asserita violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 2-bis , si osserva che il ricorso - errando manifestamente in diritto - sottintende la doverosità del beneficio per il solo fatto della possibile riconduzione della pena applicabile entro il quantum che ne legittima astrattamente la concessione, trascurando la necessità di una prognosi favorevole inoltre, già nell'ordinanza del Tribunale per il riesame confermativa di quella genetica si riteneva alla p. 3 sussistente il rischio di recidiva, la cui individuazione si pone, con ogni evidenza, in contrasto logico-giuridico insuperabile con il presupposto per la sospensione condizionale della pena, che, come noto, è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati così l'art. 164 c.p., comma 1 . 2. Consegue la statuizione in dispositivo. Nulla per le spese, attesa la minore età dell'indagato. Si impone l'oscuramento dei dati personali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.