Scippato un anziano, minacciata la persona che lo ha soccorso: condanna più grave

Confermata la pena patteggiata stabilita dal GIP. Nella rapina impropria la violenza può manifestarsi anche ai danni di persona diversa da quella derubata.

Scippo ai danni di una persona anziana, che viene soccorsa da un uomo. Quest’ultimo viene minacciato dal ladro che, armato di forbici, prova a scappar via. Legittimo, una volta ricostruito l’episodio, ritenere il ladro colpevole di rapina resa più grave non solo dall’età della vittima ma anche dalla violenza messa in atto Cassazione, sentenza n. 19894/20, sez. II Penale, depositata oggi . In Tribunale il GIP applica alla persona finita sotto processo la pena concordata col pubblico ministero in relazione al delitto di rapina impropria aggravata dal ricorso alla violenza . Col ricorso in Cassazione il difensore osserva che nei confronti della vittima ultrasessantacinquenne è stata posta in essere la sola condotta di furto con strappo, senza alcuna violenza o minaccia nei suoi confronti , mentre erroneamente, secondo il legale, tale condotta ha assunto le connotazioni della rapina impropria solo a seguito della minaccia con uso delle forbici in danno dell’uomo che aveva prestato soccorso alla vittima del ladro. Per il legale, quindi, non si può ignorare l’assenza di condotte violente o minacciose in danno dell’anziano. Per i Giudici della Cassazione, però, la condanna con patteggiamento pronunciata dal GIP va confermata. In premessa viene ribadito che nella rapina impropria la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché per la configurazione del reato non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità . Di conseguenza, tale struttura unitaria del reato di rapina impropria è configurabile anche nell’ipotesi in cui la violenza , come in questo caso, è esercitata su persona diversa dal derubato purché immediatamente dopo la sottrazione . Irrilevante, quindi, il fatto che in questo caso la persona ultrasessantacinquenne si identifichi nel derubato, e non nel soggetto intervenuto in soccorso di quest’ultimo e minacciato dal ladro con un paio di forbici . Legittimo, quindi, l’aumento di pena se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne , essendo necessario assicurare una tutela rafforzata alla persona offesa in età avanzata, punendo più gravemente qualsiasi condotta di sottrazione immediatamente seguita da violenza o minaccia, quale che sia il concreto esplicarsi della condotta stessa .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 giugno – 2 luglio 2020, n. 19894 Presidente Gallo – Relatore Pazienza Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13/11/2019, il G.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato a HI. Is. la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di rapina impropria aggravata ai sensi dell'art. 628, comma terzo, n. 1 e n. 3-bis cod. pen. 2. Ricorre per cassazione l'HI., deducendo violazione di legge con riferimento all'applicazione dell'aggravante di cui al n. 3-quinquies. Si deduce che, nei confronti dell'ultrassantacinquenne GR. Sa., era stata posta in essere la sola condotta di furto con strappo, senza alcuna violenza o minaccia nei confronti del predetto tale condotta aveva assunto le connotazioni della rapina impropria solo a seguito della minaccia con uso delle forbici in danno di SA. Mi., nato nel 1970. L'assenza di condotte violente o minacciose in danno del GR. doveva quindi far escludere l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 n. 3-quinquies. 3. Con requisitoria del 05/03/2020, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, non ricorrendo nella specie l'ipotesi della assoluta eccentricità della qualificazione giuridica alla luce dell'imputazione, della motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso , unica a consentire - secondo la costante giurisprudenza di legittimità - il ricorso per cassazione avverso le sentenza di patteggiamento. Considerato in diritto 1. Il ricorso - pur ammissibile cfr. Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv. 277214 è infondato. 2. Deve qui richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità Sez. 7, ord. n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617 . È proprio tale struttura unitaria del reato di rapina impropria, configurabile anche nell'ipotesi quale quella in esame in cui la violenza è esercitata su persona diversa dal derubato purché immediatamente dopo la sottrazione nel senso qui appena chiarito , ad evidenziare l'infondatezza del rilievo difensivo e a rendere irrilevante - ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3-quiquies - la peculiarità del caso di specie, in cui la persona ultrasessantacinquenne si identifica nel derubato, e non il soggetto intervenuto in soccorso di quest'ultimo e minacciato dall'HI. con un paio di forbici. In altri termini, deve senz'altro ritenersi che la fattispecie in esame rientri nell'ambito applicativo dell'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen., il quale prevede un consistente aumento di pena se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne con il richiamo onnicomprensivo al fatto , unitariamente ricostruito nel secondo comma del predetto articolo, il legislatore ha invero inteso assicurare una tutela rafforzata alla persona offesa in età avanzata, punendo più gravemente qualsiasi condotta di sottrazione immediatamente seguita da violenza o minaccia, quale che sia il concreto esplicarsi della condotta medesima. In tale prospettiva, del resto, si è orientata questa Suprema Corte con riferimento all'aggravante di cui al n. 3-bis dello stesso art. 628, ritenuta applicabile nell'ipotesi in cui la condotta di impossessamento di beni altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora, e la violenza e la minaccia siano commesse, successivamente, all'esterno posto che le ragioni dell'aggravante risiedono nella tutela del domicilio Sez. 2, n. 26262 del 24/05/2016, Rodio, Rv. 267155. V. anche, Sez. 7, ord. n. 438 del 22/11/2017, dep. 2018, Clarente, in cui - in una fattispecie di rapina propria - l'aggravante ex art. 628, terzo comma, n. 3-bis cod. pen. è stata ritenuta configurabile anche nell'ipotesi inversa in cui il rapinatore aveva minacciato la persona offesa nel retrobottega, impossessandosi poi della refurtiva custodita nell'esercizio pubblico . 3. Quanto fin qui esposto impone il rigetto del ricorso, e la condanna dell'HI. al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.