Convertiti i d.l. 28 e 29: tra droni, colloqui telefonici e visite col garante molte novità per l’ordinamento penitenziario

La Camera dei Deputati giovedì scorso ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del d.l. n. 30 aprile 2020, n. 28, mentre ha abrogato quello del 10 maggio 2020 n. 29, restando validi per entrambi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo validi gli effetti prodottesi sulla base degli stessi.

Rimangono le disposizioni del d.l. 29 Soffermandoci alle norme attinenti all’ordinamento penitenziario, non tragga in inganno la formale abrogazione del d.l. n. 29. Le sue disposizioni – sulla costante rivalutazione della permanenza delle condizioni che hanno portato all’applicazione della sospensione dell’esecuzione pena anche per ragioni legate al covid-19, anche nelle forme della detenzione domiciliare umanitaria art. 2 e agli arresti domiciliari art. 3 – infatti, sono confluite negli artt. 2- bis e 2- ter della legge di conversione. con delle novità. Rispetto alla formulazione precedente, per quanto concerne la valutazione del provvedimento provvisorio del magistrato di sorveglianza che tutti i pareri e le informazioni del monitoraggio mensile vengano trasmessi al tribunale di sorveglianza, per unirli a quelli già previsti dalla normativa pre-decreto legge, sull’unica decisione provvisoria adottata. Molto più importante la novella, contenuta nel capoverso dello stesso comma 4, dell’art. 2- bis che prevede, nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia revocato la detenzione domiciliare in deroga o il differimento della pena, prevede un termine perentorio” di 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca entro il quale il tribunale di sorveglianza deve decidere. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca perde efficacia. Dopo aver precisato che le disposizioni in questione si applicano ai provvedimenti di ammissione di detenzione domiciliare e differimento emessi dal 23 febbraio 2020, il testo di conversione specifica che il termine di trenta giorni per decidere sul rientro in carcere del detenuto ai domiciliari per ragioni legate al covid-19 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il diritto di difesa in sede di rivalutazione continua a essere violato. Il legislatore ha perso invece l’occasione per intervenire prevedendo una partecipazione al difensore del condannato o imputato scarcerato anche per motivi legati al coronavirus, garantendo un contraddittorio che, invece, continua ad essere inesistente. Su tali evidenti lesioni del diritti di difesa sono state già sollevate numerose questioni di legittimità costituzionale Uff. Sorv. Spoleto, 26 maggio 2020 Uff. Sorv. Avellino, 3 giugno 2020 Trib. Sorv. Sassari, 9 giugno 2020 che rimangono intatte. D.l. 28 allineate le due procedure sui pareri obbligatori in tema di permessi e di detenzione domiciliare La formulazione originaria del d.l. 28, nell’introdurre, nel caso di richiesta di permesso di necessità, un parere obbligatorio del PM presso il Tribunale del distretto che ha emesso la sentenza di condanna” ha aggiunto il disegno di legge di conversione e del procuratore nazionale antimafia per i detenuti in 41- bis , ha stabilito che salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non potrà essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta degli stessi pareri . Mentre per la detenzione domiciliare i suddetti pareri, resi nel termini di 2 e 15 giorni ed in assenza degli stessi il magistrato di sorveglianza procedono anche in assenza degli stessi. Ebbene, si era segnalato di prevedere una disposizione in tal senso anche per i permessi premio prima che, in chiave esegetica, la diversa scelta legislativa circa la facoltà del magistrato di decidere, anche in assenza di ricezione del parere richiesto, farebbe pensare che, in materia di permessi di necessità, ciò non sia possibile. complicando l’assunto. Invece, il legislatore di conversione ha complicato l’assunto eliminando il passaggio della decisione della magistratura di sorveglianza in assenza di parere e decorsi i relativi termini. Sostenere quindi che non si possa decidere se non arriva il parere sarebbe una lettera incostituzionale perché lascerebbe il detenuto in balia delle relative procure. Quindi una esegesi costituzionalmente orientata impone di considerare acceleratorio il termine per fornire il parere, trascorso inutilmente il quale la decisione può essere assunta senza di esso. Rimane la lacuna del differimento della pena ‘secco’. Si era invece segnalata quella che si credeva essere una dimenticanza la mancanza del parere nella più addirittura più grave di differimento obbligatorio o facoltativo della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 rispetto a quelle in cui in luogo di quest’ultima venga applicata la detenzione domiciliare in surroga. Il legislatore continua a tacere sul punto. Deve ritenersi esclusa una estensione in tal senso in chiave interpretativa che sostanzierebbe un’analogia in malam partem . Il triplo binario dei colloqui telefonici. L’art. 2- quinquies della legge di conversione ha previsto una estensione dell’autorizzazione alla corrispondenza telefonica, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 dell’art. 39 del regolamento penitenziario, in considerazione dei motivi di urgenza o di particolare rilevanza nonché in caso di trasferimento del detenuto . Il detenuto può essere autorizzato a una chiamata al giorno se si svolge con i figli minori o maggiorenni ma portatori di una grave disabilità oppure con stretti congiunti del condannato ricoverati presso strutture ospedaliere ovviamente sia pubbliche che private . Se si tratta di detenuti per reati 4-bis è invece ammessa una sola telefonata settimanale nessuna, invece, sottoposti al carcere duro ex art. 41- bis o.p Finalità lodevoli, disparità irragionevoli. Bisogna plaudire alle modifiche introdotte delle telefonate aggiuntive per i detenuti non ostativi irrobustire i rapporti con i familiari vicini e delle fasce deboli facendo sentire quotidianamente la propria voce in situazione di difficoltà e sofferenza significa rendere più umana l’esecuzione della pena. Tuttavia, la norma crea disparità irragionevoli che verranno portate all’attenzione della Corte costituzionale perché riguardano l’esplicitazione di diritti fondamentali rispetto della vita privata e familiare, che riceve espressa tutela anche a livello convenzionale nell’art. 8 CEDU che nulla hanno a che vedere e per questo non possono ricevere un trattamento differenziato col titolo del reato e col finalismo rieducativo. Visite dei garanti per i diritti dei detenuti. Il comma 2- sexies ha interpolato l’art. 41- bis o.p. regolando in maniera diversa le visite dei vari garanti per i detenuti sottoposti al carcere duro. Il garante nazionale può accedere alle sezioni speciali e svolgere colloqui visivi riservati, senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo e a videoregistrazione. I garanti regionali possono svolgere colloqui visivi esclusivamente videoregistrati . I garanti comunali e provinciali possono accedere a visita accompagnata solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti . Pure tale disciplina sembra porsi in contrasto con la Costituzione perché crea irragionevole compressioni del diritto di visita al detenuto, senza considerare che proprio l’art. 18, comma 2, o.p. prevede senza distinzioni che i detenuti e gli internati hanno diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti. Possibilità di utilizzo dei droni. L’art. 1- bis della legge di conversione, al fine di assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all’interno degli stessi, ha previsto la possibilità di utilizzare aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato della polizia penitenziaria. Al di là degli effetti pratici della novella, è evidente la carica, anche simbolica, che si manda ai consociati con l’introduzione di tali norme. Considerazioni conclusive. Tirando le file delle interpolazioni introdotte, non si nega che le carceri sono luoghi dove convivono i diritti dei detenuti e le esigenze di sicurezza interna e della collettività. Tuttavia occorre interrogarsi del perché delle precarie e disagiate condizioni delle carceri più volte segnalate dal Comitato per la prevenzione della tortura che portano inevitabilmente a comprimere, se non a calpestare in alcuni casi, i diritti delle persone recluse, continuano ad essere trascurati. In primis il diritto di salute che il legislatore d’urgenza, proprio durante l’emergenza sanitaria, nei d.l. 28 e 29, adesso convertiti, piuttosto che apprestare una tutela rafforzata”, si è all’opposto preoccupato per alcune fasce di detenuti di aggravare le procedure di eventuale fuoriuscita dal carcere per motivi di salute nel d.l. 28 e nell’ipotesi di concessione di tali misure di scarcerazione anche per rischio contagio Covid, prevedere un costante e defaticante monitoraggio nel d.l. 29 . Ciò in chiara antitesi con il fondamentale diritto di salute, come hanno affermato i giudici di sorveglianza nel sollevare, anche con riferimento all’art. 32 Cost., le già accennate questioni di legittimità costituzionale Uff. Sorv. Avellino, 3 giugno 2020 Trib. Sorv. Sassari, 9 giugno 2020 .