Quando la revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto?

Nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, se il condannato commette un altro delitto della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 19277/20 depositata il 25 giugno Nell’ambito di un giudizio a carico dell’imputato nei confronti del quale era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in seguito alla commissione di un altro delitto, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sull’operatività della revoca di tale beneficio. In particolare, la Cassazione ha ribadito che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato commetta un delitto , ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva , o non adempia agli obblighi impostigli. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc , retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 14 febbraio – 25 giugno 2020, n. 19277 Presidente Tardio – Relatore Fiordalisi Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia ricorre avverso l’ordinanza del 10/09/2019 del Tribunale di Imperia che, quale giudice dell’esecuzione, per quello che qui interessa, ha rigettato la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a G.V. dal Tribunale di Sanremo con sentenza del 4 luglio 2009, definitiva il 25 luglio 2009, in ordine ad un reato commesso il omissis . Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che G. aveva commesso un nuovo reato l’8 gennaio 2013, giudicato dal Tribunale di Imperia con sentenza del 16 aprile 2018, definitiva il 16 ottobre 2018 che non poteva revocarsi il beneficio concesso, in quanto non sussistevano tutti i requisiti di cui all’art. 168 c.p. che, infatti, tale reato era stato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, ma la relativa sentenza di condanna era divenuta definitiva oltre tale periodo, in data 16 ottobre 2018 che il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere revocato solo qualora la condanna per il delitto successivamente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. 2. Denuncia il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 168 c.p., comma 1, n. 1, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente ritenuto che la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena può essere disposta in forza del citato articolo, solo quando la condanna per il delitto successivamente commesso sia diventata irrevocabile prima della scadenza dei termini stabiliti dall’art. 163 c.p Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. L’art. 168 c.p., comma 1, prevede la revoca di diritto , quindi al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice, quando il condannato realizzi la condizione risolutiva della commissione di altro fatto costituente delitto, punito con pena detentiva di qualsiasi entità, evento che appunto risolve il beneficio della sospensione della pena, condizionalmente concesso. La clausola di riserva che richiama l’art. 164 c.p., u.c., sta a significare che la revoca è disposta tranne che il giudice in sede di cognizione non ritenga di reiterare per una seconda volta il beneficio a fronte di una pena che, seppur sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite dei due anni come prescritto dall’art. 163 c.p. la lettura coordinata delle due norme ribadisce la reiterabilità della sospensione condizionale, ma tanto non si è verificato. 1.2. Nel caso presente, la seconda condanna è stata riportata per fatto delittuoso commesso in epoca successiva al primo delitto giudicato e l’esecuzione della relativa pena non è stata sospesa. In tal senso si è già espressa questa Corte con orientamento del tutto condivisibile Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, P.M. in proc. Safranovych, rv. 244398 Sez. 1, n. 12388 del 14/12/2000, Scialò, rv. 218453 Sez. 1 n. 24639 del 27/05/2015 Badanac Rv. 263973 . Ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, pertanto, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata. 2. Alla luce di quanto sopra, s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Imperia.