Stalking: quando il reato assorbe quello di molestie

Il reato di atti persecutori assorbe la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., sempre che i singoli comportamenti molesti costituiscano segmenti di un’unitaria condotta, sorretta dal medesimo coefficiente psichico, consistente nella volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia , nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17935/20, depositata l’11 giugno, chiamata ad intervenire in una controversia avente ad oggetto la condanna degli imputati per il reato di atti persecutori. In particolare, tali soggetti venivano condannati nel primo grado di giudizio per una serie di condotte moleste nei confronti delle persone offese, costrette ad una forzosa comunione condominiale tale da indurre uno stato d’ansia a di timore. Per la S.C. giustamente la qualificazione del fatto sopra detto va inserito nell’alveo previsto dall’art. 612- bi s c.p. che ha natura di reato abituale e di danno . Pertanto, la prospettazione difensiva che vuole ricondurre i fatti alla violazione dell’art. 660 c.p. appare reiterativa della questione proposta in appello, cui la Corte territoriale ha dedicato insindacabile motivazione. Infatti, in riferimento al rapporto strutturale tra fattispecie in comparazione va ribadito come la ricostruzione unitaria complessiva condotta dagli agenti e la puntualizzazione dello stesso coefficiente di previsione e volontà che ha caratterizzato le plurime condotte, impone di ricondurre ad unità i diversi fatti molesti. In ogni caso, il reato di atti persecutori assorbe il reato di molestie quando queste costituiscono segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno degli eventi previsti dall’art. 612- bis c .p. e siano avvicinate dallo stesso elemento soggettivo, ossia il dolo generico , il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione . In altre parole, il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo. Sulla base di quanto richiamato i Giudici Supremi affermano che il reato di atti persecutori assorbe la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., sempre che i singoli comportamenti molesti costituiscano segmenti di un’unitaria condotta, sorretta dal medesimo coefficiente psichico, consistente nella volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 febbraio – 11 giugno 2020, n. 17935 Presidente Zaza – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 ottobre 2018, la Corte d’appello di Torino ha riformato solo in punto di concessione agli imputati del beneficio della sospensione condizionale della pena la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale in sede del 26 maggio 2015, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di B.M. e I.I. in ordine al delitto di atti persecutori in danno di S.L. e C.F. , oltre statuizioni accessorie. 2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino hanno proposto ricorso gli imputati, con atto a firma del difensore, Avv. Francesco Traversi, affidando le proprie censure a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al rigetto della richiesta di acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione, emessa nel procedimento a carico degli stessi imputati per analoghi fatti successivi, avendo al riguardo la Corte territoriale ignorato il passaggio in giudicato, attestato sul documento, ed erroneamente escluso la rilevanza, trattandosi di imputazioni in parte sovrapponibili a quelle per cui si procede, idonee ad introdurre la necessità di riscontri alle dichiarazioni delle persone offese ed a porre le diverse decisioni in termini di conflitto. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento all’art. 612-bis c.p., non avendo la Corte territoriale disaminato la prospettazione di qualificazione dei fatti ex art. 660 c.p Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Le questioni poste articolatamente nel primo motivo investono, preliminarmente, il tema dell’attestazione d’irrevocabilità della sentenza di cui è stata richiesta l’acquisizione. Il ricorrente non contesta che la copia della sentenza n. 1367/2017, prodotta all’udienza d’appello del 12 ottobre 2018, fosse sprovvista - come rilevato nella avversata sentenza - dell’attestazione di irrevocabilità, invece presente sul documento allegato al ricorso di legittimità, bensì postula una ontologica caratterizzazione del documento, che ne avrebbe reso necessaria l’acquisizione ex art. 238-bis c.p.p Trattasi di prospettazione, invero, da un lato del tutto eccentrica rispetto agli oneri di allegazione e documentazione che gravano sulla parte che intenda esercitare il diritto alla prova e, dall’altro, disallineata dalla previsione normativa richiamata, che prevede come le sentenze divenute irrevocabili possano essere acquisite, ai fini e secondo i canoni valutativi previsti nella medesima norma, fermi restando i poteri di ammissione del giudice in punto di rilevanza. Ne consegue l’incensurabilità della statuizione resa sul punto dalla Corte territoriale, che ha correttamente rilevato la mancanza della attestazione di irrevocabilità, con conseguente assorbimento della successiva valutazione di rilevanza del documento ai fini della prova del fatto per cui si procede. 1.2. Va, peraltro, sul punto rilevato come siano inammissibili le censure rivolte alla trama argomentativa resa a sostegno dell’ordinanza di rigetto. Invero, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636, N. 15124 del 2002 Rv. 221322, N. 17979 del 2013 Rv. 255515 . E, come rilevato, la correttezza della decisione rende manifestamente infondate le censure rivolte alla valutazione di non necessità del documento. 2. È, invece, inammissibile per genericità il secondo motivo di ricorso. 2.1. La sentenza impugnata ha ampiamente argomentato in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del reato di atti persecutori, ricostruendo una sistematica ed ininterrotta serie di condotte moleste in correlazione alla conseguenze prodotte sulle abitudini di vita delle persone offese, costrette ad una forzosa comunione condominiale tale da indurre uno stato d’ansia e di fondato timore di irriducibile e continua esposizione non solo ad immissioni sonore intollerabili, ma anche all’esternazione di atti minatori e violenti, tali da indurre un significativo mutamento delle abitudini di vita, del tutto ascrivibili alla fattispecie contestata. Risulta, pertanto, ampiamente giustificata la qualificazione giuridica dei fatti in esame nell’alveo previsto dell’art. 612-bis c.p., che ha natura di reato abituale e di danno, ed è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva è la identificabilità dei singoli atti quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento ex multis Sez. 5, n. 7899 del 14/01/2019, P., Rv. 275381 . Donde la prospettazione difensiva, che insiste nel ricondurre i fatti alla violazione dell’art. 660 c.p., s’appalesa del tutto reiterativa della questione proposta con l’appello, alla quale la Corte territoriale ha dedicato ampia ed insindacabile motivazione, riproponendo una visione parcellizzata dei fatti. 2.2. In riferimento al rapporto strutturale tra le fattispecie in comparazione va, peraltro, solo ribadito come la ricostruzione unitaria della complessiva condotta degli agenti e la necessaria puntualizzazione del medesimo coefficiente di previsione e volontà che ha caratterizzato, nel caso in disamina, le plurime condotte, impone di ricondurre ad unità, in termini di progressione criminosa, i diversi fatti molesti. Invero, va da un lato rilevato come i fatti illeciti in contestazione siano stati consumati essenzialmente intra moenia, in un contesto domestico di coabitazione condominiale, con conseguente esclusione anche dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 660 c.p., che postula, invece, che la condotta molesta sia consumata in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono ed altri analoghi strumenti di comunicazione. In ogni caso, il delitto di atti persecutori assorbe il reato di molestie quando le medesime costituiscano segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno almeno degli eventi previsti dall’art. 612-bis c.p., e siano avvinte dal medesimo elemento soggettivo, integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione V. Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A., Rv. 265230 elementi evidenziati nella sentenza impugnata, che ha dato atto della incessante prosecuzione delle condotte moleste pur a seguito delle reiterate diffide delle persone offese. In altri termini, il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di danno consistente nell’alterazione delle abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di pericolo , consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva Sez. 3, n. 9222 del 16/01/2015, G., Rv. 262517 . Deve essere, pertanto, affermato il principio per cui il reato di atti persecutori assorbe la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., sempre che i singoli comportamenti molesti costituiscano segmenti di un’unitaria condotta, sorretta dal medesimo coefficiente psichico, consistente nella volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire. Dal testo della sentenza impugnata non è dato, pertanto, ravvisare alcuna omissione valutativa delle ragioni dell’impugnazione, nè alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, con il quale i ricorrenti omettono di confrontarsi Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 . I ricorsi sono, dunque, inammissibili. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile delle spese sostenute nel grado, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 2.500 oltre accessori di legge.