Lavori in condominio, incidente per un minorenne: responsabilità anche per il committente

Riprende vigore l’accusa nei confronti dell’amministratore della società committente dei lavori in corso presso il condominio. Per i Giudici esiste in capo al committente un preciso dovere di vigilanza e verifica dell’adempimento, da parte del coordinatore per la sicurezza, degli obblighi su di esso gravanti, e tale posizione di garanzia indica il committente quale garante dell’effettività degli obblighi imposti ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione.

Lavori in corso in condominio. Carente, però, la sicurezza, come mostra l’accatastamento di materiali edili a pochi passi dal portone dello stabile, accatastamento non organizzato né tantomeno segnalato e che perciò provoca la caduta di un ragazzino. Inevitabile che a rispondere dell’incidente – e dell’accusa di lesioni colpose – sia l’amministratore della società committente delle opere edili che riguardano il condominio Cassazione, sentenza n. 15697/2020, Sezione Quarta Penale, depositata il 22 maggio . Ricostruito nei dettagli l’episodio, viene accertato che un minorenne è inciampato e rimasto ferito a causa della presenza di materiali edili accumulati – e non segnalati – a pochi passi dal portone di ingresso dello stabile. A finire sotto processo è l’ amministratore della società committente dei lavori incorso presso il condominio. Ma per i giudici di merito egli non è colpevole del reato di lesioni colpose. Tale decisione è poggiata su un dato il rappresentante della società si deve ritenere esente da responsabilità, in qualità di committente delle opere edili, non rivestendo una posizione di garanzia nei confronti di terze persone per i danni causati dalla esecuzione delle opere appaltate, essendo tale rischio gravante esclusivamente sull’appaltatore . A portare la vicenda in Cassazione è la persona danneggiata, ormai divenuta maggiorenne. A suo dire è evidente la responsabilità del rappresentante della società, soprattutto perché, osserva il suo legale, il Codice Civile non prescrive solo il mero diritto di controllare lo svolgimento dei lavori, ma sostiene il dovere in capo al committente di verificare lo stato di realizzazione delle opere e, pertanto, di esercitare una vigilanza sull’esecuzione delle stesse . Peraltro, più volte si è affermato, ricorda il legale, che sussiste a carico del committente una responsabilità diretta per i danni cagionati nella esecuzione delle opere qualora egli abbia omesso qualunque vigilanza al fine di evitare che le modalità concrete di esecuzione delle opere appaltate comportino un rischio per le terze persone , e, aggiunge, all’epoca dei fatti il materiale edile non era stato messo in sicurezza – mancavano recinzioni e cartelli che avvertivano del pericolo –, quindi chiunque poteva accedere alla zona esponendosi al rischio di lesioni . Tale visione convince i Giudici della Cassazione. In premessa viene ricordato il principio secondo cui il gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere debba rispondere della prevenzione degli infortuni che abbiano coinvolto soggetti che siano terzi estranei rispetto all’attività in corso di svolgimento nel cantiere . Peraltro si è precisato che il garante della sicurezza risponde dell’infortunio occorso all’ extraneus , sempre che l’infortunio rientri nell’area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo . Per quanto concerne, poi, l’individuazione dei soggetti garanti , si rileva che il legislatore, tenuto conto della complessità dei processi produttivi moderni, ha rivisitato la materia relativa al contratto di appalto , e in relazione a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza trova il suo referente, in primo luogo, nell’appaltatore, cioè nel soggetto che si obbliga verso il committente a compiere l’opera appaltata, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione in proprio dei rischi dell’esecuzione . Tuttavia, il committente non è esonerato da ogni forma di responsabilità , anzi, normativa alla mano, egli è pienamente coinvolto nell’attuazione delle misure di sicurezza , e difatti il legislatore, al fine di contenere il fenomeno degli infortuni sul lavoro nel campo degli appalti e delle costruzioni, ha optato per la responsabilizzazione del soggetto per conto del quale i lavori vengono eseguiti . Ecco spiegati alcuni obblighi in capo al committente , e la previsione della nomina alla presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione nel caso di presenza di più imprese esecutrici e nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici . Allo stesso tempo, permane in capo al committente un preciso dovere di vigilanza e verifica dell’adempimento , da parte del coordinatore per la sicurezza, degli obblighi su di esso gravanti , e tale posizione di garanzia indica il committente quale garante dell’effettività degli obblighi imposti ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione . Erroneo, quindi, escludere in questo caso la responsabilità della persona che indossato la veste di committente. Necessario perciò un nuovo giudizio d’Appello per valute le colpe addebitabili al rappresentante della società.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 febbraio - 22 maggio 2020, n. 15697 Presidente Bricchetti - Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Pa. Al., chiamato a rispondere del reato di lesioni colpose in danno del minore T. R., era assolto dalla suddetta imputazione con sentenza del Giudice di Pace di Cosenza del 4/10/2018, confermata dal Tribunale di Cosenza innanzi al quale era stata proposta impugnazione della parte civile costituita. Era contestato al Pa., in qualità di amministratore della Grandi Imprese S.r.l. , committente di opere edili in corso di realizzazione presso il condominio denominato Le case del parco , in Cosenza, di avere cagionato lesioni personali al predetto minore, avendo consentito l'abbandono, in maniera incontrollata, di materiali edili collocati all'ingresso del portone del condominio nei quali il T. inciampava. I Giudici di merito, nelle due sentenze conformi, ritenevano che il Pa., in qualità di committente delle opere edili, dovesse ritenersi esente da responsabilità non rivestendo una posizione di garanzia nei confronti dei terzi per i danni causati dalla esecuzione delle opere appaltate, essendo tale rischio gravante esclusivamente sull'appaltatore. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita, deducendo quanto segue. I Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. 576 cod. proc. pen. II Tribunale, lamenta la difesa di parte civile, contravvenendo ai principi espressi in materia, si sarebbe limitato a pronunciare la sentenza assolutoria nei confronti dell'imputato senza considerare gli effetti civili e senza esprimersi sulla richiesta di risarcimento del danno. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, una volta ammessa la costituzione di parte civile, per il principio d'immanenza, essa permane nel giudizio fino alla sentenza irrevocabile ed il giudice è tenuto comunque a decidere sulle disposizioni e sui capi della sentenza gravata riguardanti gli interessi civili. La parte civile, rammenta la difesa, conserva altresì il diritto di impugnare le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell'impugnazione ha, nei limiti del devoluto, i poteri che avrebbe dovuto esercitare il Giudice di primo grado ne deriva che il giudice della impugnazione può affermare la responsabilità del prosciolto agli effetti civili, condannandolo al risarcimento del danno o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale, virtualmente, alla condanna di cui all'art. 538 cod. proc. pen. così Sez. 1, n. 17321 del 26/04/2007, Rv. 236599 - 01 . II Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale violazione degli artt. 1662 cod. civ. 6, comma 2, D.Lgs. n. 494/1996 -artt. 40 e 41 cod. pen. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ha errato nel non ritenere sussistente la condotta in contestazione ed il danno cagionato alla persona offesa derivante da tale condotta. Sarebbero state erroneamente valutate le risultanze acquisite in atti, anche in relazione all'art 1662 cod. civ., che non prescrive solo il mero diritto di controllare lo svolgimento dei lavori, ma sostiene il dovere in capo al committente di verificare lo stato di realizzazione delle opere e, pertanto, di esercitare una vigilanza sull'esecuzione delle stesse. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che sussiste a carico del committente una responsabilità diretta per i danni cagionati nella esecuzione delle opere qualora egli abbia omesso qualunque vigilanza al fine di evitare che le modalità concrete di esecuzione delle opere appaltate comportino un rischio per i terzi. All'epoca dei fatti il materiale edile non era stato messo in sicurezza mancavano recinzioni e cartelli che avvertivano del pericolo , quindi chiunque poteva accedere alla zona esponendosi al rischio di lesioni. Considerato in diritto 1. I motivi di ricorso risultano fondati, pertanto il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito indicati. In primo luogo occorre richiamare il pacifico principio ammesso nella giurisprudenza di legittimità in base al quale il gestore del rischio connesso all'esistenza di un cantiere debba rispondere della prevenzione degli infortuni che abbiano coinvolto soggetti che siano terzi estranei rispetto all'attività in corso di svolgimento nel cantiere [così ex multis Sez. 4, n. 38200 del 12/05/2016, Rv. 267606 - 01, così massimata In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, appartiene al gestore del rischio connesso all'esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputata, proprietaria di un appartamento nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione, per le lesioni riportate da un vicino che, recatosi nell'immobile per eseguire un sopralluogo, era caduto in una botola priva di protezioni, precipitando nell'appartamento sottostante, nonostante anche egli avesse tenuto un comportamento imprudente percorrendo un tracciato diverso da quello indicatogli dall’imputata ]. Si è anche precisato che il garante della sicurezza risponde dell'infortunio occorso all 'extraneus sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo così Sez. 4 n. 43168 del 17/06/2014, Cinque, Rv. 260947 . 3. Quanto alla individuazione dei soggetti garanti, si rileva che il legislatore, tenuto conto della complessità dei processi produttivi moderni, ha rivisitato la materia relativa al contratto di appalto che, passando dalla disciplina originariamente prevista dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 547/1995, ha trovato una sua regolamentazione nell'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994, per poi giungere alla elaborazione del complesso normativo di cui al D.Lgs. n. 494/96, oggi sostanzialmente trasfuso nel D.Lgs. n. 81/08. In relazione a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza trova il suo referente, in primo luogo, nell'appaltatore, cioè nel soggetto che si obbliga verso il committente a compiere l'opera appaltata, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione in proprio dei rischi dell'esecuzione. Il committente, tuttavia, non è esonerato da ogni forma di responsabilità, come sostenuto dai Giudici di merito. Nell'articolata disciplina contenuta nel D.Lgs. 494/96 e nel T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 il committente è stato pienamente coinvolto nell'attuazione delle misure di sicurezza. Il legislatore, al fine di contenere il fenomeno degli infortuni sul lavoro nel campo degli appalti e costruzioni, ha optato per la responsabilizzazione del soggetto per conto del quale i lavori vengono eseguiti. Quanto precede si è tradotto nella previsione di tutta una serie di obblighi in capo al committente, cristallizzati nell'art. 90 del T.U., che tra l'altro prevede la nomina alla presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione nel caso di presenza di più imprese esecutrici e nella verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatane ed esecutrici. La giurisprudenza di legittimità ha poi più volte ribadito che permane in capo al committente un preciso dovere di vigilanza e verifica dell'adempimento, da parte del coordinatore per la sicurezza, degli obblighi sullo stesso gravanti. Tale posizione di garanzia discende dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 494 del 1996, che indica il committente quale garante dell'effettività degli obblighi imposti ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione. Da tutto quanto precede risulta del tutto erroneo il percorso argomentativo seguito dal Tribunale in sentenza per addivenire alla esclusione della responsabilità del Pa. nella veste di committente. Ne consegue, in accoglimento del ricorso della parte civile, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod.proc.pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale è demandato anche il regolamento delle spese di questo grado di giudizio. Si dispone l'oscuramento dati. P.Q.M. Annulla, in accoglimento del ricorso della parte civile, la sentenza impugnata e rinvia, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale demanda il regolamento delle spese di questo grado di giudizio.