



trattamento sanzionatorio | 22 Maggio 2020
Modalità di calcolo della pena e bilanciamento con le circostanze del caso concreto
di La Redazione
Nell’ambito della cornice edittale fissata dall’art. 624-bis, comma 3, c.p., il giudice deve effettuare il bilanciamento tra l’aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. e le concesse circostanze attenuanti generiche e, ritenuta l’equivalenza, la pena deve essere determinata tenendo conto solo della circostanza cosiddetta "privilegiata".

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 15690/20; depositata il 21 maggio)








- Banconote false al sacerdote in cambio delle monete lasciate dai fedeli: condanna più grave per il truffatore
- Con una scusa entra a casa dell’anziana zia, porta via bancomat e pin: è furto in abitazione
- Negligente il difensore che non rispetta il termine per impugnare dando la colpa al lockdown
- Condannato per i messaggi a raffica all’ex moglie. È stalking
- Esclusa la punibilità del padre che non versa integralmente l’assegno di mantenimento



























Network Giuffrè



















