Casella PEC del destinatario satura: l’avviso emesso dal sistema è equiparato alla RAC

La notificazione di un atto, eseguita ad un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC, si considera perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta che la casella di posta elettronica certificata del destinatario è piena. Infatti, tale messaggio del sistema è equiparato alla ricevuta di avvenuta consegna.

Così ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 14216/20, depositata l’11 maggio. In un contenzioso relativo alla realizzazione di opere senza permesso di costruire, la Cassazione osserva in via preliminare che l’avviso di fissazione dell’udienza è stato trasmesso dalla cancelleria della Corte all’avvocato difensore dell’imputato ed era stato restituito al mittente a causa della casella piena del destinatario. A tal proposito, la Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso proposta, ricorda che il comma 4 dell’art. 16 del d.l. n. 179/2012 consente l’uso della posta elettronica certificata che la notificazione a persona diversa dall’imputato . Inoltre, l’art. 20, comma 5, del d.m. n. 44/2011 prevede che il professionista abilitato deve munirsi di un servizio automatico che lo avvisi dell’imminente saturazione della casella PEC e deve verificate la disponibilità effettiva dello spazio disco a disposizione. Pertanto, la Cassazione sottolinea che anche nel procedimento penale è applicabile il principio Cass. civ., n. 3164/20 n. 7029/18 per cui la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario piena , da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna , in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario , per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 novembre 2019 – 11 maggio 2020, n. 14216 Presidente Di Nicola – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. I sigg.ri L.R. e V.G. ricorrono per l’annullamento della sentenza del 12/04/2019 della Corte di appello di Palermo che, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza del 12/10/2018 del Tribunale di Agrigento che li aveva dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi A , B e C della rubrica ed aveva condannato il primo alla pena di due mesi e quindici giorni di arresto e 12.000,00 Euro di ammenda, il secondo alla pena di quattro mesi di arresto e 13.500,00 Euro di ammenda pena sospesa per il solo L. a condizione che entro sei mesi dalla irrevocabilità della sentenza ripristini lo stato dei luoghi. 2. L.R. propone tre motivi. 2.1.Con il primo deduce la prescrizione dei reati maturata il 27/04/2019 tenuto conto a della data di consumazione degli illeciti omissis b dei 178 giorni di sospensione del dibattimento. 2.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione e l’erronea applicazione delle norme incriminatrici. Benché proprietario, egli non aveva la disponibilità dell’area di sedime come risulta dalle intercettazioni telefoniche e dalle testimonianze assunte nel corso del processo dalle quali si evince che il V. si era occupato, da solo, di ogni incombente, avendo richiesto il calcestruzzo, avendo provveduto al suo pagamento e trovandosi sul cantiere. Nessuno dei testimoni sentiti ha mai riferito della presenza del L. sui luoghi. 2.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena e alla sua subordinazione al ripristino dello stato dei luoghi, posto che egli non ha la disponibilità dei luoghi l’ha il V. sicché non potrebbe mai procedere alla demolizione. 3. V.G. propone due motivi. 3.1.Con il primo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove ed, in particolare, delle dichiarazioni dei testimoni C.A. e C.G. il cui contenuto non è ritenuto univoco dalla stessa sentenza. Costoro, infatti, dapprima avrebbero confermato, quindi smentito l’esistenza di qualsiasi rapporto di lavoro del ricorrente con la ditta Ci. . 3.2.Con il secondo motivo deduce che la pena confermata in appello era stata determinata in modo generico dal primo Giudice in mancanza, oltretutto, della quantificazione dei singoli aumenti in continuazione. Considerato in diritto 4. I ricorsi sono inammissibili. 5.È necessario precisare, preliminarmente, che l’avviso di fissazione dell’udienza odierna, trasmesso via p.e.c. dalla cancelleria della Corte all’avv. Riccardo Pinella, difensore di ufficio di L.R. , oggi assente, è stato restituito al mittente con l’indicazione casella piena . 5.1. Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, consente che la notificazione a persone diverse dall’imputato venga effettuata, ai sensi dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, a mezzo posta elettronica certificata. Il D.M. n. 44 del 2011, art. 20, comma 5 recante, Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24 , stabilisce che il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione . 5.2.Trova dunque applicazione, anche in sede penale, il principio più volte affermato dalle sezioni civili della Corte di cassazione secondo il quale la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario piena , da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi Cass. civ., Sez. 6-3, n. 3164 dell’11/02/2020, Rv. 657013 Cass. civ., Sez. 5, sent. n. 7029 del 21/32018, Rv. 647554 Cass. civ., Sez. L, sent. n. 13532 del 20/05/2019, Rv. 653961 . 6.1 ricorrenti rispondono dei seguenti reati a art. 110 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c , perché, in concorso morale e materiale fra loro, avevano realizzato senza permesso di costruire le seguenti opere 1 due distinti fabbricati, entrambi in muratura, delle dimensioni, in pianta, rispettivamente di mq. 67,00 e mq. 22,00 circa 2 due strutture interrate in cemento armato tra loro aderenti verosimilmente destinate l’una a piscina, l’altra a rimessa autovetture b art. 110 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71, per aver realizzato le suddette opere senza la predisposizione di un progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato c art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e art. 95, in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94, per aver realizzato le suddette opere in zona sismica senza darne avviso al comune e alla regione e senza depositare il progetto al competente ufficio del Genio civile. I fatti sono contestati come accertati in omissis . 6.1.Nel ribadire la condanna degli odierni ricorrenti e nel disattenderne le deduzioni difensive, la Corte di appello ha osservato che 6.1.1.alla data del sopralluogo del 10/10/2013, le opere non erano ancora ultimate sicché, per calcolare il tempo necessario a prescrivere, occorre prendere in considerazione la data del sequestro omissis e i 178 giorni di sospensione del dibattimento dovuti a impedimento del difensore 60 giorni e adesione dello stesso alla astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria 118 giorni 6.1.2.ne consegue che i reati, tutte contravvenzioni, si sarebbero prescritti il 27/04/2019, successivamente, cioè, alla data della sentenza 6.1.3.incontestata la natura abusiva delle opere, il V. aveva in uso e abitava la villetta di proprietà del L. 6.1.4.nel corso della perquisizione effettuata nell’occasione la polizia giudiziaria stava procedendo nei confronti del V. per reati in materia di sostanze stupefacenti erano stati rinvenuti degli appunti relativi ai pagamenti effettuati o da effettuare per la realizzazione delle opere abusive 6.1.5.interpellati i destinatari dei pagamenti, C.A. , titolare della ditta fornitrice di ferro, aveva riferito di aver avuto rapporti proprio con il V. che aveva provveduto al ritiro dei materiali e gli aveva chiesto di intestare le fatture alla società Ci. S.r.l. della quale aveva sostenuto essere dipendente e creditore di stipendi arretrati anche C.G. , che aveva fornito il calcestruzzo, aveva riferito di aver avuto rapporti, oltre che con Ci.Sa. che l’aveva incaricato della fornitura , anche con il V. presente sul cantiere tutte le volte che ci si era recato che si occupava degli ordinativi, mentre i pagamenti li effettuava il Ci. 6.1.6.il L. era il proprietario dell’area di sedime della quale aveva la piena disponibilità di fatto e di diritto, vi aveva fissato la residenza ed era presente sul luogo dei lavori, non aveva mai spiegato il motivo per il quale il V. avesse intrapreso l’iniziativa di realizzare un’opera sul suo terreno così consistente senza averne alcun titolo, nè per quale ragione occupasse l’immobile. 7. Il ricorso del L. . 7.1. Il secondo ed il terzo motivo ricalcano alla lettera i corrispondenti motivi di appello, respinti dalla Corte territoriale con gli argomenti di fatto e di diritto sopra sintetizzati. Ciò è sufficiente a qualificare tali motivi come inammissibili perché generici, mancando qualsiasi correlazione tra i vizi denunciati e le ragioni poste a fondamento dell’atto impugnato. 7.2.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568 cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109 . Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s’intende - delle censure di legittimità così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425 . 7.3.La inammissibilità del ricorso osta alla corretta instaurazione del rapporto processuale di impugnazione, con conseguente impossibilità di rilevare, anche d’ufficio, la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 cfr., altresì, Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 , con conseguente inammissibilità anche del primo motivo. 8. Il ricorso del V. . 8.1.A non diverse censure si espone il primo motivo del ricorso del V. il quale letteralmente si disinteressa dell’articolata motivazione della sentenza impugnata che, conformandosi alle valutazioni del primo Giudice, spiega con abbondanza di argomenti le ragioni di fatto dalle quali ha desunto l’ampia disponibilità del bene dal parte del ricorrente ed il suo personale e materiale contributo alla realizzazione dell’opera. 8.2. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo, la generica determinazione della pena e il vizio di motivazione sul punto. Nello specifico afferna che la Corte si sarebbe limitata a confermare in modo apodittico il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado omettendo oltretutto di specificare i singoli aumenti applicati a titolo di continuazione. 8.3.Il rilievo è manifestamente infondato. 8.4. Il Tribunale aveva applicato al V. la pena complessiva di quattro mesi di arresto e 13.500,00 Euro di ammenda così determinata ritenuto più grave il reato di cui al capo a , ha indicato la pena base nella misura di tre mesi di arresto e 10.000,00 Euro di ammenda, aumentandola di un mese di arresto e 3.500,00 Euro di ammenda per gli altri due reati. 8.5.In sede di appello, l’imputato aveva contestato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche tema abbandonato in questa sede e la mancata applicazione della pena base nel minimo edittale richiesta disattesa dalla Corte di appello con argomenti negletti o comunque non specificamente contestati , chiedendo la riduzione anche dell’aumento applicato a titolo di continuazione richiesta quest’ultima anch’essa disattesa con argomenti non oggetto di specifica confutazione . 8.6. Il ricorrente, dunque, oltre a dedurre il vizio di mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, vizio palesemente smentito dalla semplice lettura dell’ultimo paragrafo di pag. 9 della sentenza impugnata, lamenta la mancanza di motivazione sulla specificazione dei singoli aumenti benché la questione non sia stata devoluta in appello, con conseguente impossibilità di proporla in questa sede. 9.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi che osta, giova ribadirlo, alla rilevazione della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186 , l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.