Lo spostamento per motivi di salute non giustifica l’occupazione abusiva di una casa popolare

Condanna definitiva per un padre. Respinta la tesi difensiva centrata sul fatto che la scelta di prendere possesso illegittimamente di un alloggio popolare era comprensibile alla luce della necessità di portare la figlia fuori regione per una terapia medica.

Nessuna giustificazione per il papà che deve portare la figlia fuori regione per una terapia medica e, una volta arrivato, risolve il problema abitativo per la propria famiglia occupando abusivamente una casa popolare Cassazione, sentenza n. 13946/20, sez. II Penale, depositata il 7 maggio . Casa. Il tragitto è Campania-Abruzzo un uomo porta la figlia nella zona di Chieti per farla sottoporre ad una terapia sanitaria. Una volta arrivato, assieme alla bambina e alla compagna, si pone il problema di trovare una sistemazione temporanea. La soluzione è però discutibile l’uomo decide difatti di occupare abusivamente una casa popolare, di proprietà dell’Ater, libera perché è deceduto l’originario assegnatario. Quella scelta si rivela un boomerang, e l’uomo si ritrova condannato. Concordi, difatti, i giudici del Tribunale e della Corte d’appello, che ritengono evidente il reato, concretizzatosi nell’occupazione abusiva di un alloggio popolare. Necessità. Col ricorso in Cassazione, però, l’uomo prova a giustificare la propria condotta, sostenendo tramite il proprio legale la tesi dello stato di necessità dovuto al fatto che la figlia aveva bisogno di cure specialistiche in quel di Chieti e, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di secondo grado, non poteva continuare a vivere in Campania. Per l’uomo, quindi, era prevalente il suo diritto a un’abitazione rispetto al diritto dell’ente proprietario dell’alloggio . E in aggiunta egli pone anche in evidenza che per mesi non c’erano state richieste di assegnazione dell’alloggio, così che l’Ater non aveva subito alcun danno e sottolinea poi che l’alloggio era stato occupato per soli tre o quattro giorni, così che il danno era da considerarsi tenue . Per i Giudici della Cassazione, però, l’ipotesi dello stato di necessità va esclusa, e quindi va punita l’illecita occupazione di un alloggio popolare compiuta dall’uomo, poiché non possono essere sufficienti le esigenze abitative sue e della sua famiglia connesse alla necessità della figlia di sottoporsi a terapia sanitaria programmata nella città di Chieti .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 gennaio – 7 maggio 2020, n. 13946 Presidente Gallo – Relatore Saraco Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 31 maggio 2018, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Chieti che condannava To. Ra. per il reato di cui all'art. 633, cod. pen. per avere occupato abusivamente un alloggio popolare di proprietà dell'ATER e già assegnato al deceduto An. Ma Con la stessa sentenza la Corte di appello assolveva Ma. Pe., per non aver commesso il fatto. 2. To. Ra., a mezzo del proprio difensore, deduce i seguenti vizi 2.1. Violazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale e segnatamente dell'art. 54, cod. pen. e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 533, cod. proc. pen. nonché dell'art. 2 della Costituzione e dell'art. 34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b e lettera e , cod. proc. pen. - Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato. Con il primo motivo si sostiene che la Corte di appello ha escluso la sussistenza della scriminante dello stato di necessità sul presupposto che la figlia dell'imputato, Al. Ra. poteva continuare a vivere a Napoli. Il ricorrente osserva che, in realtà, la piccola aveva bisogno di cure specialistiche in Chieti e non poteva essere lasciata da sola a Napoli. Illustra, quindi, le ragioni per cui dovevano ritenersi configurata la scriminante dello stato di necessità, anche con riguardo alla prevalenza del diritto all'abitazione sul diritto dell'Ente proprietario dell'alloggio. 2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale e segnatamente dell'art. 131 bis, cod.pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lettera b e lettera e , cod. proc. pen. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato. A tal riguardo si sostiene che la motivazione della Corte di appello e lesiva dell'art. 131-bis, cod. pen., là dove nega la tenuità del fatto facendo leva sul tempo durante il quale si è protratta l'occupazione dell'alloggio e avendo riguardo ai precedenti penali, di cui uno per un delitto della stessa indole di quello per cui si procede, così sussistendo l'abitualità ostativa al riconoscimento dell'istituto in questione. Si osserva che la Corte di appello non indica il tempo di durata dell'occupazione non considera che dall'8 febbraio 2014 al 30 maggio 2014 non c'erano state richieste di assegnazione dell'alloggio, così che l'ATER non aveva subito alcun danno. Si aggiunge che l'alloggio era stato occupato per soli tre o quattro giorni, così che il danno era da considerarsi tenue. 3. Ciò premesso il ricorso è infondato nel primo motivo e inammissibile nel resto. 3.1. Il primo motivo è infondato in quanto la Corte di cassazione ha reiteratamente spiegato che In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate. Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della scriminante, invocata dal ricorrente in ragione dello stato di gravidanza del coniuge e ha, altresì, ritenuto irrilevante la circostanza che il precedente assegnatario dell'immobile lo avesse liberato in favore dell'imputato, spettando tale funzione all'ente pubblico preposto , Sez. 2, Sentenza n. 9655 del 16/01/2015 Ud. dep. 05/03/2015 Rv. 263296 . La Corte di appello si è conformata allo schema rappresentato nel principio di diritto ora richiamato e ha escluso lo stato di necessità invocato con l'atto di appello e centrato sulle esigenze abitative della famiglia dell'imputato e sulla necessità della figlia di sottoporsi a terapia sanitaria programmata nella città di Chieti. Da qui l'infondatezza del motivo. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto sviluppa mere valutazioni alternative a quella dei giudici di merito, la cui valutazione è preclusa alla Corte di cassazione. 4. Quanto esposto conduce al rigetto del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.