Convertito in legge il decreto Cura Italia: le novità relative al processo penale telematico

Il decreto legge Cura Italia è stato convertito in legge lo scorso 24 aprile 2020 legge 24 aprile 2020, n. 27, in G.U. n. 110/2020 dalla Camera che ha approvato senza modifiche il testo licenziato dal Senato. La legge di conversione ha apportato delle novità al processo svolto attraverso strumenti digitali. In particolare, le modifiche più rilevanti relative al processo penale telematico, valide fino al 30 giugno 2020, si trovano all’art. 83, commi 12- bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.

Lo scorso 24 aprile è stato convertito in legge legge 24 aprile 2020, n. 27, in G.U. n. 110/2020 il decreto Cura Italia d.l. n. 18/2020 , a seguito dell’approvazione senza modifiche, da parte della Camera, del testo licenziato dal Senato. La legge di conversione ha apportato delle novità al processo svolto attraverso strumenti digitali. valide fino al 30 giugno 2020. Le novità relative al processo penale telematico sono contenute nell’art. 83 ai commi 12- bis, 12- ter, 12- quater e 12- quinquies Il comma 12-bis stabilisce che le udienze penali che non richiedono la partecipazione di persone diversa dal PM, dalle parti private e dei difensori, consulenti, agenti di polizia giudiziaria o ausiliari del giudice possono tenersi tramite collegamento da remoto, nel rispetto del contraddittorio e della effettiva partecipazione delle parti. Il comma 12-ter prevede che, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione ex artt. 127 e 614 c.p.p., la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte via PEC. La cancelleria provvede immediatamente a inviare via PEC l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo PEC le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies non si applica l’art. 615, comma 3, c.p.p., nel senso che il dispositivo non è letto in pubblica udienza, ma è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato art. 613 c.p.p. entro venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata a mezzo PEC alla cancelleria. Il comma 12-quater stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari, il PM e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto , per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone. La partecipazione delle persone detenute è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale , salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ex art. 137, comma 2, c.p.p Il comma 12-quinquies prevede che fino al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto . Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile. Fonte ilprocessotelematico.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

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